Cassazione Civile, Ordinanza n. 07360/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e indirette relativo all'anno d'imposta 2010, emesso nei confronti di un geometra sulla base di indagini bancarie e di numerose pratiche DOCFA presentate come progettista, con recupero a tassazione di maggiori compensi da lavoro autonomo e di operazioni extraconto. In primo grado la CTP aveva ritenuto provati i versamenti extraconto ma aveva escluso una parte consistente dei maggiori compensi perché riferita a conti intestati a due società di cui il contribuente era legale rappresentante e delegato. In appello il contribuente si doleva della rideterminazione del reddito e l'Agenzia censurava la sentenza per l'assenza di prova della non riferibilità dei conti al contribuente. La CTR dichiarava inammissibile l'appello del contribuente per difetto di specificità e respingeva l'appello dell'Ufficio, affermando che l'intestazione dei conti alle società impediva di attribuire le operazioni al contribuente in proprio, salvo prova contraria dell'Ufficio. Nel ricorso per cassazione il contribuente denunciava la violazione degli artt. 53 d.lgs. 546/1992 e 342 c.p.c. per erronea declaratoria di inammissibilità del suo appello. L'Agenzia, con ricorso successivo, deduceva omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e soprattutto violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, sostenendo che, a fronte di indagini bancarie, di ulteriori elementi indiziari e della mancata risposta al questionario, gravasse sul contribuente l'onere di fornire prova contraria rigorosa, anche quando i conti siano formalmente intestati a società a lui collegate.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale del contribuente quanto alla dichiarata inammissibilità del suo appello, affermando che nel processo tributario l'appello ha pieno effetto devolutivo e che la riproposizione delle doglianze già svolte in primo grado, nei limiti del loro rigetto, è sufficiente a radicare il dovere decisorio del giudice di secondo grado. Ha però anche accolto il secondo motivo del ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondato il principio per cui, quando l'accertamento fiscale si fonda anche su indagini bancarie e il contribuente, regolarmente invitato a chiarire, non fornisca giustificazioni, l'Amministrazione non è tenuta a dimostrare ulteriormente la riferibilità al contribuente dei conti formalmente intestati a terzi; spetta invece al contribuente offrire prova contraria rigorosa. Il primo motivo dell'Agenzia è stato invece ritenuto manifestamente infondato, poiché la CTR aveva effettivamente esaminato e confutato il motivo di appello dell'Ufficio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
L'appello tributario non può essere dichiarato inammissibile solo perché ripropone le doglianze già formulate in primo grado; è sufficiente una reale devoluzione della controversia al giudice di secondo grado.
La specificità dei motivi di appello va valutata tenendo conto della struttura devolutiva del giudizio tributario; la mera riproposizione delle censure già mosse non comporta di per sé inammissibilità.
Non vi è omessa pronuncia se il giudice di appello considera espressamente il motivo e lo rigetta motivando sulla sua infondatezza.
art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600 del 1973
Le indagini bancarie possono fondare una presunzione legale a favore dell'erario; il contribuente deve fornire prova contraria analitica delle singole movimentazioni e, se invitato a chiarire e non risponde, l'Ufficio non ha ulteriore onere probatorio sui conti formalmente intestati a terzi ma ritenuti connessi al reddito del contribuente.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in parallelo all'art. 32 d.P.R. 600/1973 per legittimare l'utilizzo delle indagini bancarie anche in ambito IVA.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
La mancata risposta al questionario e gli ulteriori elementi raccolti possono confluirvi per fondare un accertamento induttivo puro.
Non si può invertire arbitrariamente l'onere probatorio ponendo a carico dell'Ufficio la dimostrazione della riferibilità al contribuente di conti formalmente intestati a terzi, quando il quadro istruttorio consente l'utilizzo delle presunzioni bancarie e il contribuente non abbia offerto giustificazioni.
art. 7 della l. n. 212 del 2000
L'atto impositivo deve essere fondato su presupposti fattuali e giuridici circostanziati e portati a conoscenza del contribuente, ma tale esigenza non esclude l'utilizzabilità delle presunzioni derivanti dalle indagini bancarie.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello ha pieno effetto devolutivo: è ammissibile anche quando l'appellante riproponga le medesime doglianze già formulate in primo grado, purché risulti la reale devoluzione della questione al giudice del gravame.
- L'omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice non esamini affatto il motivo devoluto; se il motivo è preso in considerazione e respinto con motivazione, la censura ex art. 112 c.p.c. è infondata.
- Le indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. 600/1973 attribuiscono all'Amministrazione una presunzione legale sui movimenti rilevati, superabile solo con prova contraria analitica del contribuente riferita alle singole operazioni.
- Quando il contribuente, invitato a giustificare le movimentazioni o la riferibilità dei conti, resta silente, l'Ufficio è dispensato da ulteriori prove sulla riferibilità al contribuente dei conti formalmente intestati a terzi ma a lui collegati.
- Se l'accertamento bancario confluisce, insieme ad altri elementi e alla mancata risposta al questionario, in un accertamento induttivo puro, l'onere di provare l'estraneità delle somme al reddito imponibile grava sul contribuente e non sull'Amministrazione.
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