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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19981/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale su una società a ristretta base partecipativa, l'Ufficio aveva rettificato il reddito d'impresa della società e, in via consequenziale, aveva notificato alla socia un avviso di accertamento IRPEF per il maggiore reddito da partecipazione, applicando la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili non dichiarati. L'avviso comprendeva anche un rilievo relativo a reddito di lavoro dipendente non dichiarato per il medesimo anno d'imposta. La contribuente aveva impugnato l'atto, ma la CTR aveva accolto l'appello ritenendo che la sola ristretta base azionaria non bastasse, senza ulteriori elementi probatori, a fondare la presunzione di distribuzione degli utili. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme tributarie e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, presunzione che invece comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del socio; con il secondo ha dedotto violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la CTR avrebbe annullato integralmente l'avviso pur in assenza di specifiche censure sul rilievo relativo al reddito da lavoro dipendente.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità e improcedibilità del controricorso, ha accolto il primo motivo ritenendo corretta la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo a una società di capitali a ristretta base partecipativa, e ha respinto il secondo motivo perché la questione del reddito da lavoro dipendente era rimasta estranea al thema decidendum e la CTR non aveva pronunciato su di essa in modo espresso o implicito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata limitatamente al capo investito dal primo motivo e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione per nuovo esame, con regolazione delle spese rimessa al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    La Corte ribadisce che l'inammissibilità per difetto di specifica indicazione degli atti/documenti va valutata con riguardo a ciascun motivo e non può travolgere l'intero ricorso se il vizio riguarda solo alcune censure.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Per i ricorsi contro sentenze delle commissioni tributarie, non sussiste improcedibilità per mancato deposito di atti e documenti quando il fascicolo sia nella disponibilità del fascicolo d'ufficio richiesto alla segreteria della CTR.

  • art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come norma dell'accertamento tributario, in relazione alla contestata pretesa fiscale.

  • art. 39 D.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come base normativa dell'accertamento del reddito d'impresa.

  • art. 41 D.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate.

  • art. 41-bis D.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate.

  • art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate.

  • art. 5 D.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato in relazione all'imputazione del reddito ai soci nei rapporti tributari.

  • art. 47 D.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato in relazione al trattamento dei dividendi/redditi di partecipazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere probatorio; la Corte conferma che, in presenza della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, grava sul socio la prova contraria.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici, utilizzabili come mezzo di prova anche nel processo tributario.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici.

  • art. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle regole del processo tributario.

  • art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546 del 1992

    "L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato..."

    La Corte afferma che la norma non esclude la persistente operatività delle presunzioni legali tributarie e, comunque, non si applica alla controversia per ragioni di irretroattività.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla dedotta violazione del contenuto della sentenza tributaria.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la CTR non ha statuito sul rilievo relativo al reddito da lavoro dipendente rimasto fuori dal giudizio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e i depositi di memoria e requisitoria.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Applicato per cassare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto.

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    Applicato per la regolazione delle spese demandata al giudice di rinvio.

  • art. 11, comma 1, disp. prel. c.c.

    Richiamato per affermare il principio di irretroattività della legge, in difetto di espressa disciplina transitoria.

  • art. 17 L. n. 111 del 2023

    Citato solo per escludere che la normativa attuativa abbia limitato l'uso delle presunzioni semplici nel processo tributario.

  • art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per la collocazione del ricorso in appello nel fascicolo d'ufficio tributario.

  • art. 61 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato insieme all'art. 25 sul fascicolo d'ufficio del giudizio tributario.

  • art. 8 L. n. 130 del 2022

    Richiamato per rilevare l'assenza di previsioni transitorie ostative all'applicazione del principio di irretroattività.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'accertamento di un maggior reddito d'impresa in capo a una società di capitali a ristretta base partecipativa integra una presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, con conseguente inversione dell'onere della prova a loro carico.
  • Il socio può superare la presunzione dimostrando che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti; la semplice mancanza di ulteriori elementi da parte dell'Ufficio non è di per sé sufficiente a escludere la presunzione, salvo prova della qualità di mero prestanome e dell'estraneità alla gestione.
  • Le presunzioni semplici, se gravi, precise e concordanti, restano utilizzabili nel processo tributario anche dopo l'introduzione dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992; la norma non elimina il ricorso a tali strumenti probatori e, in ogni caso, non opera retroattivamente in mancanza di disciplina transitoria.
  • L'eccezione di inammissibilità ex art. 366 c.p.c. va valutata per singolo motivo di ricorso e non può determinare l'inammissibilità totale quando il difetto di specificità riguardi solo alcune censure.
  • Nel giudizio di cassazione tributaria, la mancata produzione del fascicolo di parte non comporta improcedibilità se gli atti richiesti sono contenuti nel fascicolo d'ufficio ritualmente richiesto alla segreteria della commissione tributaria.
  • Non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. quando la sentenza di merito non abbia in concreto pronunciato su una specifica ripresa fiscale rimasta estranea al thema decidendum, anche se il dispositivo accolga in via generale l'appello.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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