Cassazione Civile, Ordinanza n. 25984/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una richiesta dell'INPS di pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2010, connessa all'iscrizione d'ufficio della professionista alla Gestione Separata. La professionista aveva contestato l'obbligo di iscrizione e la pretesa contributiva, sostenendo, tra l'altro, che il versamento del contributivo integrativo alla cassa di appartenenza escludesse l'obbligo verso la Gestione Separata, che mancasse il requisito dell'abitualità dell'attività professionale, che il credito fosse prescritto e che fossero illegittime le sanzioni applicate. In ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: violazione delle norme sull'iscrizione obbligatoria/d'ufficio alla Gestione Separata; insussistenza dell'abitualità; errata individuazione del dies a quo della prescrizione; errata conferma del regime sanzionatorio anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione alla medesima disciplina. Nelle more, però, la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ('rottamazione quater'), impegnandosi a rinunciare al giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei cinque motivi di ricorso, perché ha rilevato che la ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata del debito oggetto di causa. Tuttavia ha escluso la declaratoria di estinzione del giudizio, osservando che non risultava il perfezionamento della definizione né la produzione della documentazione attestante i pagamenti, come richiesto dalla disciplina applicabile. Ha quindi ritenuto che l'adesione con impegno alla rinuncia avesse determinato una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione. Non ha provveduto sulle spese per mancata costituzione dell'INPS e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 18, commi 11 e 12, D.L. n. 98/2011
richiamato dalla ricorrente per contestare i presupposti dell'iscrizione obbligatoria/d'ufficio alla Gestione Separata; la Corte non ne ha esaminato il merito per sopravvenuta inammissibilità del ricorso
invocato in relazione al sistema delle casse professionali e all'obbligo contributivo verso la Gestione Separata; nessuna decisione di merito sul punto
invocato insieme alle altre norme previdenziali per escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata; non esaminato nel merito
art. 44, comma 2, sesto periodo, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2004
richiamato per contestare il requisito dell'abitualità nell'esercizio della professione ai fini dell'iscrizione alla Gestione Separata; la Corte non ha affrontato la questione nel merito
richiamato per sostenere che la prescrizione dei contributi decorresse dalla scadenza naturale del versamento e non da quella prorogata; la Corte non si è pronunciata sul punto per sopravvenuta carenza di interesse
richiamato congiuntamente all'art. 116 L. n. 388/2000 in tema di sanzioni civili, ma non esaminato nel merito
invocato per contestare il regime sanzionatorio applicato dall'INPS; nessuna valutazione di merito per la definizione del giudizio
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato dalla Corte quale base per la disciplina dell'estinzione del giudizio in caso di rinuncia, precisando però che nel caso concreto non ricorrevano i presupposti per dichiarare l'estinzione
art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022
norma sulla definizione agevolata dei carichi ('rottamazione quater'); la Corte la interpreta nel senso che l'estinzione del giudizio è subordinata al perfezionamento della definizione e alla produzione della prova dei pagamenti
art. 1, comma 236, L. n. 197/2022
la Corte afferma che l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti non basta, essendo necessario l'effettivo perfezionamento della definizione agevolata e la produzione della documentazione dei pagamenti; in difetto, non si ha estinzione ma carenza sopravvenuta di interesse e quindi inammissibilità
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso
Corte cost. n. 104/2022
richiamata dalla ricorrente in tema di sanzioni civili per omissione contributiva antecedente alla norma interpretativa, ma non valorizzata dalla Corte per il mancato esame del merito
Massime di principio
- L'adesione del debitore alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e quindi l'inammissibilità del ricorso per cassazione, quando non risulti il perfezionamento della procedura nei termini richiesti dalla legge.
- Ai fini dell'estinzione del giudizio per definizione agevolata non basta la mera istanza di adesione o l'impegno alla rinuncia: occorre anche la prova dell'effettivo perfezionamento della definizione e della produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti eseguiti.
- In mancanza del perfezionamento della definizione agevolata, il processo non si estingue automaticamente; il giudice può invece rilevare una sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente a coltivare l'impugnazione.
- Quando il ricorso per cassazione diviene inammissibile per ragioni sopravvenute non imputabili a condotte dilatorie, non trova applicazione l'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni inammissibili o improcedibili.
- Le questioni di merito dedotte nei motivi di ricorso restano assorbite se sopravviene una causa che elimina l'interesse della parte alla decisione del giudizio di legittimità.
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