Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25984/2023 del 06/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da una richiesta dell'INPS di pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2010, connessa all'iscrizione d'ufficio della professionista alla Gestione Separata. La professionista aveva contestato l'obbligo di iscrizione e la pretesa contributiva, sostenendo, tra l'altro, che il versamento del contributivo integrativo alla cassa di appartenenza escludesse l'obbligo verso la Gestione Separata, che mancasse il requisito dell'abitualità dell'attività professionale, che il credito fosse prescritto e che fossero illegittime le sanzioni applicate. In ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: violazione delle norme sull'iscrizione obbligatoria/d'ufficio alla Gestione Separata; insussistenza dell'abitualità; errata individuazione del dies a quo della prescrizione; errata conferma del regime sanzionatorio anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione alla medesima disciplina. Nelle more, però, la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ('rottamazione quater'), impegnandosi a rinunciare al giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei cinque motivi di ricorso, perché ha rilevato che la ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata del debito oggetto di causa. Tuttavia ha escluso la declaratoria di estinzione del giudizio, osservando che non risultava il perfezionamento della definizione né la produzione della documentazione attestante i pagamenti, come richiesto dalla disciplina applicabile. Ha quindi ritenuto che l'adesione con impegno alla rinuncia avesse determinato una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione. Non ha provveduto sulle spese per mancata costituzione dell'INPS e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 18, commi 11 e 12, D.L. n. 98/2011

    richiamato dalla ricorrente per contestare i presupposti dell'iscrizione obbligatoria/d'ufficio alla Gestione Separata; la Corte non ne ha esaminato il merito per sopravvenuta inammissibilità del ricorso

  • d.lgs. n. 509/1994

    invocato in relazione al sistema delle casse professionali e all'obbligo contributivo verso la Gestione Separata; nessuna decisione di merito sul punto

  • d.lgs. n. 103/1996

    invocato insieme alle altre norme previdenziali per escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata; non esaminato nel merito

  • art. 44, comma 2, sesto periodo, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2004

    richiamato per contestare il requisito dell'abitualità nell'esercizio della professione ai fini dell'iscrizione alla Gestione Separata; la Corte non ha affrontato la questione nel merito

  • art. 2935 c.c.

    richiamato per sostenere che la prescrizione dei contributi decorresse dalla scadenza naturale del versamento e non da quella prorogata; la Corte non si è pronunciata sul punto per sopravvenuta carenza di interesse

  • d.lgs. n. 218/1997

    richiamato congiuntamente all'art. 116 L. n. 388/2000 in tema di sanzioni civili, ma non esaminato nel merito

  • art. 116, L. n. 388/2000

    invocato per contestare il regime sanzionatorio applicato dall'INPS; nessuna valutazione di merito per la definizione del giudizio

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato dalla Corte quale base per la disciplina dell'estinzione del giudizio in caso di rinuncia, precisando però che nel caso concreto non ricorrevano i presupposti per dichiarare l'estinzione

  • art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022

    norma sulla definizione agevolata dei carichi ('rottamazione quater'); la Corte la interpreta nel senso che l'estinzione del giudizio è subordinata al perfezionamento della definizione e alla produzione della prova dei pagamenti

  • art. 1, comma 236, L. n. 197/2022

    la Corte afferma che l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti non basta, essendo necessario l'effettivo perfezionamento della definizione agevolata e la produzione della documentazione dei pagamenti; in difetto, non si ha estinzione ma carenza sopravvenuta di interesse e quindi inammissibilità

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso

  • Corte cost. n. 104/2022

    richiamata dalla ricorrente in tema di sanzioni civili per omissione contributiva antecedente alla norma interpretativa, ma non valorizzata dalla Corte per il mancato esame del merito

Massime di principio

  • L'adesione del debitore alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e quindi l'inammissibilità del ricorso per cassazione, quando non risulti il perfezionamento della procedura nei termini richiesti dalla legge.
  • Ai fini dell'estinzione del giudizio per definizione agevolata non basta la mera istanza di adesione o l'impegno alla rinuncia: occorre anche la prova dell'effettivo perfezionamento della definizione e della produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti eseguiti.
  • In mancanza del perfezionamento della definizione agevolata, il processo non si estingue automaticamente; il giudice può invece rilevare una sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente a coltivare l'impugnazione.
  • Quando il ricorso per cassazione diviene inammissibile per ragioni sopravvenute non imputabili a condotte dilatorie, non trova applicazione l'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni inammissibili o improcedibili.
  • Le questioni di merito dedotte nei motivi di ricorso restano assorbite se sopravviene una causa che elimina l'interesse della parte alla decisione del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.