Cassazione Civile, Ordinanza n. 25959/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La lite nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS aveva richiesto contributi omessi in relazione a talune collaboratrici addette ai turni notturni, ritenute dai giudici di merito lavoratrici subordinate. La società aveva proposto opposizione, respinta in appello. In cassazione ha dedotto tre motivi: 1) nullità della sentenza per contrasto irriducibile della motivazione e illogicità, sostenendo che le collaboratrici lavorassero solo di notte in assenza della legale rappresentante, con turni formati sulla base della loro disponibilità e con altre occupazioni; 2) violazione degli artt. 2094, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e omessa motivazione su fatti controversi e decisivi; 3) violazione degli artt. 2094, 2697, 2222 c.c. e 409 n. 3 c.p.c., per avere la corte territoriale qualificato come subordinati rapporti che, per le circostanze allegate, sarebbero stati autonomi.
La decisione
La Corte ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e del ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito per qualificare i rapporti come subordinati. Ha richiamato il principio per cui l'accertamento della subordinazione è giudizio di fatto, censurabile in cassazione solo nei limiti dell'erronea individuazione dei caratteri dell'art. 2094 c.c. o dell'omesso esame di un fatto decisivo, non invece mediante richiesta di una diversa lettura delle prove. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese, per assenza di apprezzabile attività difensiva dell'INPS, ed è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato solo per la trattazione camerale e la riserva di deposito dell'ordinanza.
individua i caratteri del lavoro subordinato; la sua corretta applicazione è censurabile in cassazione come violazione di legge, ma la concreta qualificazione del rapporto resta accertamento di fatto del giudice di merito.
richiamato nelle censure della ricorrente; la Corte non ravvisa una reale violazione dell'onere della prova, ma una richiesta di nuova valutazione dei fatti.
evocato per sostenere l'autonomia dei rapporti; la Corte lo menziona nel quadro della censura sulla qualificazione del rapporto.
richiamato dalla ricorrente per ricondurre la controversia nell'alveo del rapporto di lavoro; non è accolto alcun rilievo sul punto.
invocato per dedurre errori nella valutazione della prova; la Corte non ravvisa una violazione autonoma ma una censura di merito.
invocato insieme all'art. 115 c.p.c.; la doglianza è letta come critica alla ponderazione del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente di censurare in cassazione l'erronea individuazione dei caratteri giuridici del lavoro subordinato, non la ricostruzione fattuale del rapporto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la censura per omesso esame di fatto decisivo è ammissibile solo nei limiti rigorosi tracciati dalle Sezioni Unite; non basta proporre una diversa lettura degli indizi.
richiamato come parametro della prova presuntiva; la valutazione dei fatti posti a base dell'inferenza spetta al giudice di merito.
la scelta e ponderazione degli indizi presuntivi è apprezzamento di fatto, insindacabile salvo omesso esame di fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per l'erronea individuazione dei caratteri legali della subordinazione o per omesso esame di un fatto decisivo.
- La critica al ragionamento presuntivo non può tradursi nella semplice richiesta di una diversa valutazione degli indizi o del materiale probatorio: occorre dedurre un vero errore di diritto o un omesso esame nei limiti rigorosi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
- La mancata considerazione di singoli elementi indiziari non integra di per sé omesso esame di fatto decisivo, se il fatto storico può comunque essere desunto secondo un ragionevole criterio di normalità da altri elementi valutati dal giudice di merito.
- Quando il ricorso per cassazione mira sostanzialmente a una rivalutazione del merito, esso è inammissibile anche se formalmente incardinato come violazione di legge o vizio motivazionale.
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