Cassazione Civile, Ordinanza n. 25963/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa contributiva e assicurativa relativa a quattro dipendenti di una società in accomandita semplice operante nel settore della ristorazione. Gli organi ispettivi avevano contestato che i rapporti, denunciati formalmente come part-time, fossero in realtà rapporti di lavoro intermittente o a chiamata e avevano ricalcolato contributi e premi anche in base al minimale contributivo e alla retribuzione minima giornaliera, emettendo verbale di accertamento, verbale congiunto, certificato di variazione INAIL e successivo avviso di addebito. La Corte d’appello, riformando il primo grado, ha ritenuto provata la natura part-time dei rapporti e ha posto a carico della parte che invocava il diverso regime di favore l’onere di provare i fatti costitutivi del rapporto intermittente; ha inoltre regolato le spese anche in favore dell’INAIL. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva gravasse sull’ente previdenziale e che non fosse corretto valorizzare la carenza documentale della modifica del rapporto; 2) falsa applicazione della disciplina sul minimale contributivo e delle norme sul lavoro intermittente, assumendo che i rapporti fossero stati erroneamente qualificati come part-time invece che intermittenti; 3) violazione dell’art. 436 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale adesivo proposto dall’INAIL; 4) violazione dell’art. 91 c.p.c. per avere condannato la ricorrente alle spese in favore dell’INAIL nonostante la mancata soccombenza nei suoi confronti e il giudicato formatosi su un capo non impugnato dall’Istituto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che, poiché era la ricorrente a dedurre un diverso assetto in concreto del rapporto rispetto a quello denunciato, gravava su di lei la prova dei fatti modificativi impeditivi della pretesa contributiva; ha inoltre ribadito che la contribuzione va parametrata anche al minimale contributivo e che la rivalutazione in fatto operata dalla Corte territoriale non è sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Sono invece stati accolti il terzo e il quarto motivo: l’INAIL, risultando soccombente in primo grado, avrebbe dovuto proporre tempestiva impugnazione e non poteva recuperare tale omissione mediante appello incidentale adesivo tardivo; di conseguenza non poteva essere considerato vittorioso né ottenere la rifusione delle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione per la regolazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Chi deduce fatti modificativi o impeditivi della pretesa contributiva deve provarli; nel caso concreto l’onere non gravava sull’ente, ma sulla parte che invocava il diverso regime del rapporto di lavoro.
art. 1 legge n. 389 del 1989
Richiamato come base del principio del minimale contributivo, applicabile anche al parametro dell'orario di lavoro.
artt. 12 legge n. 153 del 1969
Richiamati insieme alla disciplina contributiva per sostenere il ricalcolo della base imponibile.
artt. 33 e seguenti d.lgs. n. 276 del 2003
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la qualificazione dei rapporti come intermittenti; la Corte non ha accolto tale censura.
L'opposizione all'avviso di addebito consente il sindacato sul merito della pretesa anche se l'impugnazione dell'accertamento era pendente.
L'appello incidentale adesivo tardivo non può elidere la tardività dell'impugnazione; la sua deduzione è stata ritenuta fondata nel caso concreto.
Le spese non possono essere poste a carico della parte che non sia soccombente nei confronti dell'ente che abbia proposto un'impugnazione tardiva o non tempestiva.
La valutazione in fatto della Corte territoriale non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a pretese contributive, se il debitore contesta la qualificazione del rapporto prospettando in concreto un diverso assetto negoziale o fattuale, la relativa allegazione ha natura di fatto modificativo o impeditivo e deve essere provata da chi la deduce.
- Il principio del minimale contributivo opera anche con riguardo all'orario di lavoro: la contribuzione si determina in base al parametro contrattuale o collettivo e non può essere ridotta per effetto di mere assenze o sospensioni concordate non previste dalla legge o dal contratto collettivo.
- La ricostruzione della natura del rapporto di lavoro e la valutazione delle prove appartengono al merito e non sono rivalutabili in cassazione se non nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., nei casi di omesso esame di un fatto storico decisivo.
- L'appello incidentale adesivo tardivo non sana la mancata tempestiva impugnazione della parte soccombente in primo grado e non consente di conseguire una pronuncia favorevole né la regolazione delle spese in suo favore.
- La condanna alle spese presuppone una reale soccombenza nel rapporto processuale considerato; non può essere posta a carico della parte appellante nei confronti di chi abbia proposto soltanto un'impugnazione tardiva o comunque non rituale.
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