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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25963/2023 del 06/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una pretesa contributiva e assicurativa relativa a quattro dipendenti di una società in accomandita semplice operante nel settore della ristorazione. Gli organi ispettivi avevano contestato che i rapporti, denunciati formalmente come part-time, fossero in realtà rapporti di lavoro intermittente o a chiamata e avevano ricalcolato contributi e premi anche in base al minimale contributivo e alla retribuzione minima giornaliera, emettendo verbale di accertamento, verbale congiunto, certificato di variazione INAIL e successivo avviso di addebito. La Corte d’appello, riformando il primo grado, ha ritenuto provata la natura part-time dei rapporti e ha posto a carico della parte che invocava il diverso regime di favore l’onere di provare i fatti costitutivi del rapporto intermittente; ha inoltre regolato le spese anche in favore dell’INAIL. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva gravasse sull’ente previdenziale e che non fosse corretto valorizzare la carenza documentale della modifica del rapporto; 2) falsa applicazione della disciplina sul minimale contributivo e delle norme sul lavoro intermittente, assumendo che i rapporti fossero stati erroneamente qualificati come part-time invece che intermittenti; 3) violazione dell’art. 436 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale adesivo proposto dall’INAIL; 4) violazione dell’art. 91 c.p.c. per avere condannato la ricorrente alle spese in favore dell’INAIL nonostante la mancata soccombenza nei suoi confronti e il giudicato formatosi su un capo non impugnato dall’Istituto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che, poiché era la ricorrente a dedurre un diverso assetto in concreto del rapporto rispetto a quello denunciato, gravava su di lei la prova dei fatti modificativi impeditivi della pretesa contributiva; ha inoltre ribadito che la contribuzione va parametrata anche al minimale contributivo e che la rivalutazione in fatto operata dalla Corte territoriale non è sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Sono invece stati accolti il terzo e il quarto motivo: l’INAIL, risultando soccombente in primo grado, avrebbe dovuto proporre tempestiva impugnazione e non poteva recuperare tale omissione mediante appello incidentale adesivo tardivo; di conseguenza non poteva essere considerato vittorioso né ottenere la rifusione delle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione per la regolazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Chi deduce fatti modificativi o impeditivi della pretesa contributiva deve provarli; nel caso concreto l’onere non gravava sull’ente, ma sulla parte che invocava il diverso regime del rapporto di lavoro.

  • art. 1 legge n. 389 del 1989

    Richiamato come base del principio del minimale contributivo, applicabile anche al parametro dell'orario di lavoro.

  • artt. 12 legge n. 153 del 1969

    Richiamati insieme alla disciplina contributiva per sostenere il ricalcolo della base imponibile.

  • artt. 33 e seguenti d.lgs. n. 276 del 2003

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la qualificazione dei rapporti come intermittenti; la Corte non ha accolto tale censura.

  • art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999

    L'opposizione all'avviso di addebito consente il sindacato sul merito della pretesa anche se l'impugnazione dell'accertamento era pendente.

  • art. 436 c.p.c.

    L'appello incidentale adesivo tardivo non può elidere la tardività dell'impugnazione; la sua deduzione è stata ritenuta fondata nel caso concreto.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese non possono essere poste a carico della parte che non sia soccombente nei confronti dell'ente che abbia proposto un'impugnazione tardiva o non tempestiva.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La valutazione in fatto della Corte territoriale non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a pretese contributive, se il debitore contesta la qualificazione del rapporto prospettando in concreto un diverso assetto negoziale o fattuale, la relativa allegazione ha natura di fatto modificativo o impeditivo e deve essere provata da chi la deduce.
  • Il principio del minimale contributivo opera anche con riguardo all'orario di lavoro: la contribuzione si determina in base al parametro contrattuale o collettivo e non può essere ridotta per effetto di mere assenze o sospensioni concordate non previste dalla legge o dal contratto collettivo.
  • La ricostruzione della natura del rapporto di lavoro e la valutazione delle prove appartengono al merito e non sono rivalutabili in cassazione se non nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., nei casi di omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • L'appello incidentale adesivo tardivo non sana la mancata tempestiva impugnazione della parte soccombente in primo grado e non consente di conseguire una pronuncia favorevole né la regolazione delle spese in suo favore.
  • La condanna alle spese presuppone una reale soccombenza nel rapporto processuale considerato; non può essere posta a carico della parte appellante nei confronti di chi abbia proposto soltanto un'impugnazione tardiva o comunque non rituale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteLavoro a termineContributi previdenziali
RamiProcesso civileBancario e finanziarioLavoroPrevidenza
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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