Cassazione Civile, Ordinanza n. 25966/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di addebito con cui l'INPS richiedeva contributi omessi, assumendo l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la titolare dell'impresa e un soggetto indicato come lavoratore alle sue dipendenze. In primo grado l'opposizione era stata accolta, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione e rigettato l'opposizione. In Cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo, violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserita mancata valutazione di tutti i documenti prodotti, in particolare contratti di prestazione occasionale del 5.7.2010 e del 2.5.2011, invocati per escludere un rapporto subordinato; con il secondo, violazione dell'art. 2697 c.c. per errata valutazione della prova testimoniale e omesso esame di altra testimonianza. La sostanza delle censure era rivolta a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e a contestare l'accertamento di merito sul rapporto di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto congiuntamente esaminabili i motivi e li ha dichiarati inammissibili perché, pur formalmente rubricati come violazioni di legge, miravano in realtà a un riesame del merito non consentito in sede di legittimità, salvo i limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Ha ribadito che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, prove disposte fuori dai limiti legali, o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono; e che la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se l'onere della prova sia stato erroneamente ripartito, non quando si contesti la valutazione delle prove. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell'INPS; è stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sua violazione non può essere invocata per censurare la mera valutazione del materiale istruttorio; è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte, prove d'ufficio fuori dai limiti, o tratta come prove legali elementi che tali non sono.
La censura è ammissibile soltanto se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi soggetti a libero apprezzamento o disattende prove legali, non quando si contesti il prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie.
La violazione si configura solo se l'onere della prova è stato addossato alla parte sbagliata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non è deducibile per contestare la valutazione delle prove.
Il riesame del merito in cassazione è precluso fuori dai ristretti limiti del vizio motivazionale così come delineato dalla giurisprudenza di legittimità.
La causa è stata trattata in adunanza camerale con riserva di deposito dell'ordinanza nel termine previsto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo in presenza di un effettivo errore sull'utilizzo della prova legale o sull'introduzione di prove non consentite, non quando si contesti l'apprezzamento del giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. attiene esclusivamente alla ripartizione dell'onere della prova; non copre le doglianze sulla maggiore o minore persuasività delle prove raccolte.
- Le contestazioni che investono direttamente la ricostruzione del rapporto sostanziale e la ponderazione delle testimonianze, se prive di un vero vizio di legittimità, sono inammissibili in cassazione.
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