Cassazione Civile, Ordinanza n. 25956/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta dalla datrice di lavoro contro una cartella esattoriale con cui le venivano richieste differenze contributive relative a un rapporto di lavoro a tempo parziale prestato da una lavoratrice. Secondo l’INPS, il rapporto non rispettava la disciplina del part-time applicabile ratione temporis, perché la prestazione era stata resa con turni di due ore giornaliere, in contrasto con il divieto, previsto dal CCNL commercio del 14 luglio 2005, di frazionare nell’arco della giornata la prestazione fino a quattro ore. La Corte d’appello aveva accolto l’opposizione ritenendo spettante il beneficio contributivo previsto per il tempo parziale; l’INPS ricorre per cassazione deducendo violazione dell’art. 9 d.lgs. n. 61/2000, in relazione agli artt. 2 e 8 dello stesso decreto e all’art. 69 del CCNL commercio, sostenendo che il beneficio contributivo spetti solo se sono rispettate tutte le prescrizioni legali e contrattuali sul part-time.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha ribadito il principio secondo cui la riduzione contributiva prevista per i contratti a tempo parziale dall’art. 9 d.lgs. n. 61/2000 è riconoscibile solo se il rapporto rispetta tutte le prescrizioni contenute negli artt. 2 e 3 del decreto, indipendentemente dal fatto che la loro violazione determini o meno nullità del contratto, poiché la finalità della norma è evitare l’agevolazione di forme di lavoro irregolare. Poiché la corte territoriale non si è attenuta a tale principio, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. n. 61/2000
la riduzione contributiva per il lavoro a tempo parziale spetta solo se il rapporto rispetta tutte le condizioni previste dalla disciplina del part-time, senza che rilevi se la violazione determini o meno nullità del contratto; la norma non può agevolare forme di lavoro irregolare
art. 2 d.lgs. n. 61/2000
le previsioni in tema di contratto a tempo parziale devono essere integralmente rispettate quale presupposto per il beneficio contributivo
art. 3 d.lgs. n. 61/2000
solo i contratti collettivi applicati dal datore di lavoro possono prevedere clausole elastiche sulla collocazione temporale della prestazione, determinandone condizioni e modalità
art. 69 CCNL per i dipendenti del settore commercio 14.7.2005
la prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata
il divieto di frazionamento della prestazione fino a quattro ore è vincolante e la sua violazione esclude il corretto inquadramento del rapporto ai fini del beneficio contributivo
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
norma processuale richiamata per la decisione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza
Massime di principio
- Il beneficio contributivo previsto per i contratti a tempo parziale è subordinato al rispetto integrale della disciplina legale e collettiva del part-time, non essendo sufficiente un mero inquadramento formale del rapporto.
- La violazione di prescrizioni del contratto collettivo applicabile in materia di articolazione temporale della prestazione può impedire il riconoscimento delle agevolazioni contributive connesse al lavoro part-time.
- Ai fini del controllo giudiziale sul diritto all’agevolazione contributiva, non rileva solo la validità civilistica del contratto, ma anche la conformità sostanziale del rapporto alle regole speciali che condizionano il beneficio.
- Le norme agevolative in materia previdenziale devono essere interpretate restrittivamente quando la loro applicazione finirebbe per favorire assetti di lavoro irregolare.
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