Cassazione Civile, Ordinanza n. 03804/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava due intimazioni di pagamento riferite a 28 cartelle esattoriali, deducendo vizi formali, omessa notificazione di alcune cartelle, decadenza dal potere di riscossione e prescrizione dei crediti. In primo grado il giudice tributario aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per alcuni crediti, la cessazione della materia del contendere per altri in ragione di una definizione normativa, accolto parzialmente il ricorso per alcune cartelle ritenendo maturata la prescrizione quinquennale e rigettato la domanda per le restanti, affermando che la prescrizione era stata interrotta da un avviso di iscrizione ipotecaria e dalle intimazioni di pagamento. In appello il contribuente contestava, per sette cartelle, la notifica eseguita solo presso il curatore del fallimento e non presso la sua residenza; per due cartelle insisteva nel negare l’efficacia interruttiva dell’avviso di iscrizione ipotecaria, sostenendo che esso era stato annullato con sentenza definitiva. L’agente della riscossione resisteva e proponeva ricorso incidentale, sostenendo da un lato la cessazione della materia del contendere per tre cartelle annullate in base a una sopravvenuta definizione normativa e, dall’altro, la validità della notifica al curatore fallimentare delle altre quattro cartelle, senza necessità di notifica anche al fallito.
La decisione
La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per i crediti relativi a tre cartelle annullate per effetto di una sopravvenuta disciplina agevolativa. Ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ritenendo insussistente l’omessa pronuncia e non configurabile il giudicato interno sulla prova della notifica delle cartelle. Ha invece accolto il secondo motivo, ravvisando erronea applicazione del principio di non contestazione da parte del giudice di appello in relazione alla notifica delle due cartelle residue sulle quali era stata negata la prescrizione. Gli altri motivi del ricorso principale sono rimasti assorbiti. Il ricorso incidentale è stato rigettato, poiché la notifica delle cartelle al solo curatore fallimentare non escludeva la nullità dell’intimazione di pagamento notificata al fallito in mancanza di notifica degli atti presupposti anche a quest’ultimo, secondo la giurisprudenza richiamata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, che dovrà riesaminare il merito sulla prova e validità della notifica delle due cartelle residue e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione è stato esaminato distinguendo tra error in procedendo e vizi di motivazione; per il vizio di non contestazione la Corte ha ritenuto consentito l’esame diretto degli atti.
È stato escluso il vizio di omessa pronuncia, poiché il giudice di appello aveva comunque statuito sulla questione della notifica delle cartelle.
Il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario, ma solo sul fatto storico e nei limiti della specifica allegazione e contestazione delle parti.
Richiamato in relazione al preteso cattivo uso delle prove, ma la censura decisiva è stata ricondotta alla violazione del principio di non contestazione.
Richiamato come norma sul riparto dell’onere della prova in relazione alla dimostrazione della notifica delle cartelle.
Richiamato in relazione alla prescrizione dei crediti azionati.
Richiamato in relazione al decorso della prescrizione e alla sua eventuale interruzione.
Richiamato in relazione alla prescrizione ordinaria dei crediti.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione quinquennale dei crediti.
Richiamato quale norma sulle modalità di notifica delle cartelle di pagamento.
Richiamato in relazione alla fase successiva alla cartella e all’intimazione di pagamento.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’inammissibilità di nuove prove in appello nel processo tributario.
La Corte ha ritenuto ammissibile per la parte vittoriosa in primo grado la produzione documentale in appello ai fini della prova della notifica.
Richiamato insieme alle norme processuali civili per il rito tributario.
Richiamato per la sostituzione della capacità processuale del fallito con quella del curatore e per la disciplina della legittimazione nei rapporti patrimoniali.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione agli effetti degli atti compiuti dopo il fallimento.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla notificazione degli atti al fallito e alla procedura fallimentare.
Richiamato dall’agente della riscossione per sostenere l’annullamento di alcune cartelle e la conseguente cessazione della materia del contendere.
art. 4 d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018
Richiamato per la definizione agevolata che ha determinato la cessazione della materia del contendere per una parte dei crediti.
Richiamato solo per escludere il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’agente della riscossione, soggetto esonerato.
Massime di principio
- Nel processo tributario il principio di non contestazione opera anche con riferimento al fatto storico della notifica dell’atto, ma il giudice deve verificare in modo puntuale se la circostanza sia stata realmente contestata negli atti e non può applicarlo quando la mancanza di prova era già stata affermata nella sentenza di primo grado e non sia stata oggetto di specifica contestazione successiva.
- L’omessa notificazione di un atto presupposto della riscossione rende nullo l’atto consequenziale notificato, poiché la sequenza procedimentale degli atti impositivi e della riscossione è funzionale a portare la pretesa nella sfera di conoscenza del destinatario e a consentirgli un efficace esercizio del diritto di difesa.
- Nel caso di fallimento, la notifica degli atti tributari e delle cartelle al solo curatore può essere idonea a rendere l’atto opponibile alla procedura, ma la mancata notifica anche al fallito incide sulla sua successiva opponibilità nei confronti del fallito tornato in bonis o legittimato ad agire in caso di inerzia della curatela.
- La parte vittoriosa in primo grado può produrre in appello documenti a sostegno della propria difesa nei limiti consentiti dal processo tributario; la mancata proposizione di appello incidentale non è necessaria quando la parte è già risultata vittoriosa sul punto contestato.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche nel giudizio di cassazione quando sopravvenga l’annullamento normativo dei crediti o degli atti oggetto di lite.
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