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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28312/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per IRPEF e addizionali locali relativo al periodo d'imposta 2005, fondato su indagini finanziarie su tre conti correnti a lui riferibili, con recupero a tassazione di redditi non dichiarati per euro 208.750,00. In primo grado il ricorso è stato accolto solo in parte, con riconoscimento di un debito d'imposta limitato a euro 21.848,65, non contestato. In appello l'ufficio ha ottenuto riforma della decisione, perché la CTR ha ritenuto applicabile la presunzione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 sulle movimentazioni bancarie e ha giudicato non provata dal contribuente la giustificazione di versamenti e prelevamenti. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 38 e 32 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 67, lett. i), e 71 TUIR, sostenendo che i maggiori importi dovevano essere trattati come redditi diversi derivanti da vendita non abituale di autoveicoli, con deduzione dei costi; 2) omesso esame di fatto decisivo e motivazione apparente, deducendo che in contraddittorio aveva prodotto documenti idonei a spiegare le movimentazioni (prospetti, assegni, bonifici, certificati PRA); 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 67 e 71 TUIR, contestando l'erronea applicazione della presunzione sui prelevamenti e l'indebita inversione dell'onere probatorio, assumendo che i prelievi dovessero essere considerati costi inerenti ai redditi diversi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la presunzione legale desumibile dalle movimentazioni bancarie ex art. 32 d.P.R. 600/1973 si estende alla generalità dei contribuenti quanto ai versamenti, mentre i prelevamenti hanno valore presuntivo solo per i titolari di reddito d'impresa, secondo il principio già affermato dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014. Ha ritenuto che la CTR si fosse attenuta a tale criterio, qualificando in fatto le movimentazioni come redditi d'impresa conseguiti dal contribuente quale socio di più società, e ha escluso che la diversa tesi dei redditi diversi fosse stata dimostrata nel giudizio di merito. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché sotto l'apparente deduzione di omesso esame di un fatto decisivo il ricorrente chiedeva una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La presunzione legale relativa delle movimentazioni bancarie opera per i versamenti nei confronti di tutti i contribuenti e, per i prelevamenti, solo nei confronti dei titolari di reddito d'impresa; il contribuente può vincerla provando che le operazioni sono già tassate o fiscalmente irrilevanti.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche rinvia alla disciplina delle indagini finanziarie ex art. 32, confermando l'applicabilità della presunzione alla generalità dei contribuenti.

  • art. 67, lett. i), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Invocato dal ricorrente per sostenere la qualificazione delle somme come redditi diversi derivanti da vendita non abituale di autoveicoli.

  • art. 71, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Invocato dal ricorrente per sostenere che, per i redditi diversi, l'imponibile va determinato sottraendo ai proventi le spese inerenti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'asserita inversione dell'onere della prova; la Corte ha però ritenuto corretta l'applicazione della presunzione legale e l'onere per il contribuente di fornire prova contraria.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Usato come parametro dei motivi per violazione/falsa applicazione di legge.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente la rivalutazione degli elementi istruttori o della prova già apprezzata dal giudice di merito.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    La mera nota di costituzione non equivale a controricorso se non è depositata e notificata nei termini.

  • art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018

    È stata disposta la sospensione del giudizio su istanza del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di imposte sui redditi, le movimentazioni bancarie costituiscono presunzione legale relativa di maggior reddito: i versamenti sono rilevanti per tutti i contribuenti, mentre i prelevamenti assumono valore presuntivo solo per i titolari di reddito d'impresa.
  • Il contribuente può superare la presunzione bancaria solo fornendo prova contraria specifica dell'inclusione delle somme nel reddito imponibile o della loro irrilevanza fiscale; la mera contestazione generica non è sufficiente.
  • La qualificazione delle somme come redditi d'impresa o come redditi diversi è questione di fatto rimessa al giudice di merito e, se sorretta da motivazione, non è rivedibile in cassazione sotto le spoglie della violazione di legge.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o degli elementi istruttori già considerati dal giudice di merito.
  • La presunzione legale di cui all'art. 32 d.P.R. 600/1973 comporta un onere di giustificazione in capo al contribuente, ma non altera indebitamente il riparto dell'onere della prova quando la disciplina speciale attribuisce rilevanza fiscale alle movimentazioni non giustificate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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