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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25595/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società cooperativa agricola, di un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012 emesso dal Comune. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello il Comune era rimasto soccombente. In cassazione il Comune ha proposto due motivi. Con il primo ha denunciato la falsa applicazione dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006, sostenendo che la CTR aveva erroneamente fatto coincidere la decadenza con la data di ricezione dell'atto da parte del contribuente, invece di considerare tempestiva la notifica in quanto la raccomandata contenente l'avviso era stata consegnata all'ufficio postale il 29/12/2017, quindi prima della scadenza del 31/12/2017. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle norme sull'esenzione IMU per i fabbricati rurali (art. 13, comma 14-bis, d.l. 201/2011; art. 2, comma 5-ter, d.l. 102/2013; art. 7, comma 2-bis, d.l. 70/2011), contestando che la CTR avesse riconosciuto l'esenzione a un immobile catastalmente censito in categoria D/1 e non in categoria D/10, valorizzando soltanto l'attività agricola svolta dalla cooperativa e un preteso giudicato esterno relativo a precedenti annualità ICI.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto che, ai fini del rispetto del termine decadenziale per la notifica dell'avviso di accertamento tributario, rileva la data di consegna dell'atto all'ufficio postale da parte dell'ente impositore, per effetto del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione; pertanto la CTR aveva errato nel valorizzare la successiva data di ricezione da parte del contribuente. Ha inoltre affermato che, per i fabbricati iscritti in catasto in categoria diversa da quella rurale, il riconoscimento dell'esenzione IMU richiede il corretto classamento catastale o la specifica annotazione prevista dalla disciplina di settore, non essendo sufficiente la sola prova dell'attività agricola svolta; nel caso concreto l'immobile era censito come D/1 e la CTR non aveva applicato correttamente la disciplina catastale e fiscale richiamata. La Corte ha anche escluso che il giudicato formatosi su annualità precedenti ICI potesse vincolare l'esito del giudizio, poiché quelle statuizioni riguardavano elementi variabili e, inoltre, l'interpretazione delle norme giuridiche non è coperta da giudicato in senso vincolante per altri giudici. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 161, L. 296/2006

    per la notifica degli avvisi di accertamento tributario il termine decadenziale va verificato avuto riguardo al perfezionamento della notificazione per l'ente impositore, non alla data di ricezione da parte del contribuente

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato dedotto un vizio di violazione o falsa applicazione di legge, non un vizio motivazionale; pertanto non opera il limite sulla doppia conforme relativo al motivo ex art. 360, n. 5

  • art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973

    conferma l'applicazione del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche agli atti tributari

  • art. 13, comma 14-bis, d.l. n. 201/2011

    la ruralità e l'esenzione IMU sono subordinate alle condizioni previste dalla disciplina catastale e alle relative annotazioni/classificazioni

  • art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 102/2013

    norma interpretativa richiamata per la disciplina dell'esenzione IMU dei fabbricati rurali e il rilievo della categoria catastale o dell'annotazione

  • art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011

    prevede una procedura di variazione catastale/annotazione che non comporta automatica ruralità in assenza del relativo esito catastale

  • d.m. 26 luglio 2012

    ai fini dell'iscrizione dell'annotazione di ruralità è necessaria la presentazione della domanda e della documentazione prevista; la mera autocertificazione non basta se il procedimento non si conclude con annotazione

  • art. 9 del d.l. n. 557 del 1993

    individua i requisiti di ruralità del fabbricato, rilevanti per l'agevolazione fiscale

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504 del 1992

    norma sull'esenzione ICI per i fabbricati rurali, richiamata come antecedente del principio applicato anche al regime IMU

  • art. 23, comma 1-bis, d.l. n. 207 del 2008

    norma interpretativa che collega l'esenzione alla riconosciuta ruralità del bene e al relativo inquadramento catastale

  • art. 59, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 446 del 1997

    attribuisce ai comuni potestà regolamentare in tema di tariffe agevolate, ma non consente di ampliare le ipotesi di esenzione oltre la legge

  • art. 5, quinto comma, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    richiamato solo per contrapporre gli elementi variabili della base imponibile, non coperti da giudicato esterno stabile

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel contesto della proposta di definizione agevolata comunicata alle parti

Massime di principio

  • In materia di notificazione degli atti tributari, ai fini del rispetto del termine di decadenza dell'ente impositore rileva la data in cui l'atto è affidato al servizio postale o comunque vengono posti in essere gli adempimenti necessari alla notificazione, e non la successiva data di conoscenza da parte del contribuente.
  • Il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, elaborato per gli atti processuali e recepito per gli atti tributari, si applica anche agli avvisi di accertamento, indipendentemente dalla natura recettizia dell'atto.
  • Quando una censura investe la violazione di legge, non opera il limite specifico alla deducibilità del vizio motivazionale in caso di doppia conforme.
  • In tema di esenzioni fiscali per fabbricati rurali, ciò che conta è la classificazione catastale o l'annotazione catastale prevista dalla disciplina speciale; se l'immobile è iscritto in categoria diversa, il contribuente deve impugnare il classamento, mentre il giudice non può riconoscere l'agevolazione sulla sola base dell'attività agricola svolta.
  • Le norme agevolative in materia tributaria sono di stretta interpretazione: i comuni non possono ampliare in via regolamentare o interpretativa le ipotesi di esenzione rispetto a quelle stabilite dalla legge.
  • Il giudicato esterno su annualità precedenti di tributi periodici si estende solo agli elementi costitutivi tendenzialmente permanenti della fattispecie, non ai fatti variabili o alle diverse valutazioni giuridiche compiute in altra controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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