Cassazione Civile, Ordinanza n. 28667/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011 con cui l’Ufficio aveva rideterminato maggiori ricavi sulla base dello scostamento tra il dichiarato e i risultati di uno studio di settore, ai fini IRES, IRAP e IVA. La società aveva impugnato l’atto e la C.T.R. aveva accolto l’appello ritenendo che gli elementi giustificativi addotti dalla contribuente non fossero stati puntualmente smentiti dall’Ufficio e che non fossero state svolte ulteriori indagini. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 10 L. 146/1998, 62-sexies d.l. 331/1993, 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c., sostenendo che la C.T.R. avesse erroneamente distribuito l’onere della prova in materia di accertamento basato sugli studi di settore, gravando l’Ufficio di un onere non previsto e ritenendo assolto quello del contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito perché l’accertamento standardizzato fondato sugli studi di settore opera come presunzione semplice che acquista rilevanza solo all’esito del contraddittorio; il contribuente può fornire giustificazioni con ogni mezzo, anche presuntivo, e l’Ufficio deve contrastarle. Nel caso concreto la C.T.R. aveva logicamente valorizzato le circostanze addotte dalla società per spiegare lo scostamento e aveva rilevato che non erano state specificamente smentite dall’Amministrazione. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la resistente non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
Viene evocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare un preteso errore di diritto nella ricostruzione dell’onere probatorio.
art. 10 L. 8 maggio 1998, n. 146
Richiamato quale base normativa dell’accertamento standardizzato mediante studi di settore e del relativo contraddittorio.
art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427
Richiamato quale fondamento dell’accertamento fondato su parametri/studi di settore.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato insieme alle norme sull’accertamento per sostenere la censura sul riparto dell’onere probatorio.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato per la disciplina dell’accertamento IVA in connessione con gli studi di settore.
La Corte ribadisce che, nel procedimento standardizzato, l’onere di provare le giustificazioni dello scostamento incombe sul contribuente, mentre l’Ufficio deve contrastarle con prova contraria adeguata.
Massime di principio
- L’accertamento tributario fondato su parametri o studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non deriva automaticamente dallo scostamento tra reddito dichiarato e standard statistici, ma si forma solo all’esito del contraddittorio obbligatorio con il contribuente.
- Nel contraddittorio endoprocedimentale il contribuente può opporre, con piena libertà di mezzi e contenuto, circostanze idonee a spiegare lo scostamento dagli standard; l’Ufficio, a sua volta, deve motivare l’accertamento indicando l’applicabilità concreta dello standard e le ragioni del mancato recepimento delle giustificazioni offerte.
- Se il contribuente non partecipa al contraddittorio, l’atto non diviene per ciò solo inimpugnabile; tuttavia la mancata risposta può essere valorizzata dal giudice e consente all’Ufficio di motivare l’accertamento sulla base degli standard, dando conto dell’infruttuoso invito.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, poiché l’apprezzamento delle risultanze probatorie resta riservato al giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28588/2025 del 29/10/2025
- ordinanza_civile · 29 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28593/2025 del 29/10/2025
- ordinanza_civile · 29 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28596/2025 del 29/10/2025
- ordinanza_civile · 29 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28597/2025 del 29/10/2025
- ordinanza_civile · 29 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28599/2025 del 29/10/2025
- ordinanza_civile · 29 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28600/2025 del 29/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →