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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28667/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011 con cui l’Ufficio aveva rideterminato maggiori ricavi sulla base dello scostamento tra il dichiarato e i risultati di uno studio di settore, ai fini IRES, IRAP e IVA. La società aveva impugnato l’atto e la C.T.R. aveva accolto l’appello ritenendo che gli elementi giustificativi addotti dalla contribuente non fossero stati puntualmente smentiti dall’Ufficio e che non fossero state svolte ulteriori indagini. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 10 L. 146/1998, 62-sexies d.l. 331/1993, 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c., sostenendo che la C.T.R. avesse erroneamente distribuito l’onere della prova in materia di accertamento basato sugli studi di settore, gravando l’Ufficio di un onere non previsto e ritenendo assolto quello del contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito perché l’accertamento standardizzato fondato sugli studi di settore opera come presunzione semplice che acquista rilevanza solo all’esito del contraddittorio; il contribuente può fornire giustificazioni con ogni mezzo, anche presuntivo, e l’Ufficio deve contrastarle. Nel caso concreto la C.T.R. aveva logicamente valorizzato le circostanze addotte dalla società per spiegare lo scostamento e aveva rilevato che non erano state specificamente smentite dall’Amministrazione. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la resistente non ha svolto difese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L’accertamento tributario fondato su parametri o studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non deriva automaticamente dallo scostamento tra reddito dichiarato e standard statistici, ma si forma solo all’esito del contraddittorio obbligatorio con il contribuente.
  • Nel contraddittorio endoprocedimentale il contribuente può opporre, con piena libertà di mezzi e contenuto, circostanze idonee a spiegare lo scostamento dagli standard; l’Ufficio, a sua volta, deve motivare l’accertamento indicando l’applicabilità concreta dello standard e le ragioni del mancato recepimento delle giustificazioni offerte.
  • Se il contribuente non partecipa al contraddittorio, l’atto non diviene per ciò solo inimpugnabile; tuttavia la mancata risposta può essere valorizzata dal giudice e consente all’Ufficio di motivare l’accertamento sulla base degli standard, dando conto dell’infruttuoso invito.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, poiché l’apprezzamento delle risultanze probatorie resta riservato al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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