Cassazione Civile, Ordinanza n. 20682/2021 del 20/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2006, con il quale l'Ufficio le aveva attribuito maggiori ricavi nell'ambito dell'attività di compravendita immobiliare. L'accertamento si fondava su presunzioni desunte dall'asserita antieconomicità delle operazioni e dallo scostamento dei valori dichiarati rispetto ai valori OMI. La CTR, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva confermato in parte l'accertamento, pur riducendo la pretesa fiscale e mantenendo la deducibilità di alcuni costi. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) vizio di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avesse valutato erroneamente solo le unità vendute e non anche quelle costruite e invendute, che avrebbero reso l'operazione utile; 2) violazione dell'art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973, dell'art. 54 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 62-sexies d.l. 331/1993, per mancanza di gravi incongruenze, insufficienza delle presunzioni e assenza di contraddittorio preventivo; 3) violazione della normativa comunitaria e della L. 88/2009, deducendo l'insufficienza dei soli dati OMI e l'assenza di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti a sostegno dell'accertamento.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva effettivamente considerato anche i beni invenduti, evidenziando che la società avrebbe dovuto documentare la quota dei costi riferibile a tali unità. Ha rigettato il secondo motivo affermando che l'antieconomicità può costituire elemento idoneo a sorreggere l'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare; i valori OMI e gli studi di settore erano stati usati come meri elementi di riscontro, e il contraddittorio preventivo non era necessario quando l'accertamento non fosse fondato esclusivamente su tali strumenti, ma anche su ulteriori elementi come l'antieconomicità della gestione. Ha rigettato il terzo motivo osservando che la decisione impugnata non si basava solo sullo scostamento dai valori OMI, da solo insufficiente, ma anche sulla rilevata antieconomicità delle operazioni. Ha inoltre respinto l'eccezione di tardività del ricorso, ritenendo applicabile il previgente termine con sospensione feriale di 46 giorni; il ricorso notificato il 10 marzo 2015 è stato quindi considerato tempestivo. La società è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è stato reputato infondato perché il fatto dedotto risultava comunque esaminato dalla CTR
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è stato invocato per denunciare violazioni di legge in tema di accertamento tributario, ma i motivi sono stati ritenuti infondati
art. 39, comma 1, d.P.R. 600 del 1973
l'accertamento analitico-induttivo può essere sorretto da elementi presuntivi come l'antieconomicità dell'operazione
richiamato quale parametro per l'accertamento IVA fondato su presunzioni
art. 62-sexies d.l. 331 del 1993 conv. in L. 427 del 1993
richiamato quale base normativa dell'accertamento fondato su gravi incongruenze e presunzioni
il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo quando l'accertamento sia fondato esclusivamente sugli studi di settore
richiamata dalla ricorrente per contestare l'uso dei valori OMI, ma la Corte ha escluso che ciò impedisse l'accertamento quando sorretto anche da antieconomicità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
viene applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
d.l. 132 del 2015, art. 16
la modifica della sospensione feriale non si applica ai termini che scadevano prima del periodo interessato dalla novella
Massime di principio
- L'antieconomicità manifesta della gestione o delle singole operazioni può costituire, anche da sola, un valido elemento presuntivo idoneo a sostenere un accertamento analitico-induttivo, pur in presenza di contabilità formalmente regolare.
- Gli studi di settore e i valori OMI non sono, di per sé, sufficienti a fondare l'accertamento; possono però assumere rilievo come indici di riscontro, quando siano inseriti in un quadro probatorio più ampio che comprenda ulteriori elementi sintomatici.
- Il contraddittorio preventivo non è indefettibile in ogni accertamento fondato su parametri standardizzati: esso è obbligatorio solo se l'atto si basi esclusivamente sugli studi di settore, mentre può non essere richiesto quando l'Ufficio utilizzi anche elementi autonomi come irregolarità contabili o antieconomicità.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto allegato dal ricorrente risulti comunque considerato nella motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di tempestività del ricorso per cassazione, la disciplina applicabile va individuata in base al regime vigente nel periodo rilevante per il decorso del termine, con applicazione della sospensione feriale nella misura allora prevista.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20643/2021 del 20/07/2021
- ordinanza_civile · 20 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20644/2021 del 20/07/2021
- ordinanza_civile · 20 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20651/2021 del 20/07/2021
- ordinanza_civile · 20 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20652/2021 del 20/07/2021
- ordinanza_civile · 20 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20653/2021 del 20/07/2021
- ordinanza_civile · 20 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20655/2021 del 20/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →