Cassazione Civile, Ordinanza n. 23496/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica, dopo l’apertura di una procedura di amministrazione straordinaria, di una cartella di pagamento relativa a IVA dovuta per una frazione d’anno anteriore all’ammissione alla procedura, con iscrizione a ruolo straordinario approvata dall’Agenzia delle Entrate. La società ha impugnato la pretesa limitatamente a sanzioni, interessi/compensi di riscossione e oneri accessori, sostenendo che, trattandosi di credito concorsuale da far valere solo nel passivo della procedura, non sarebbe stato possibile il pagamento spontaneo e dunque non sarebbero dovuti né gli aggi di riscossione né le sanzioni. Con il primo motivo ha denunciato la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente in relazione al rigetto delle censure sulle sanzioni e sui compensi di riscossione. Con il secondo motivo ha dedotto la falsa applicazione delle norme sugli aggi di riscossione, sostenendo che nessuna attività di riscossione poteva essere svolta dopo l’apertura della procedura e che i relativi oneri non potevano gravare sulla procedura. Con il terzo motivo ha contestato la debenza delle sanzioni per omesso versamento dell’IVA, rilevando che i commissari straordinari non potevano pagare spontaneamente debiti concorsuali e che, quindi, mancava il presupposto dell’omissione sanzionabile. Con il quarto motivo ha invocato l’esimente delle obiettive condizioni di incertezza, assumendo che fosse dubbio se e come i debiti tributari anteriori alla procedura potessero essere adempiuti fuori dal concorso. L’Agenzia delle Entrate ha resistito, sostenendo che la cartella costituiva il primo atto di esercizio della pretesa tributaria, che le sanzioni erano correttamente parametrate al 30% del versamento omesso e che la procedura concorsuale non escludeva la irrogazione delle sanzioni né degli oneri di riscossione; ha inoltre osservato che la disciplina tributaria era chiara e che, per gli aggi, la loro debenza doveva essere valutata dal giudice della procedura concorsuale.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, reputando infondata la censura di motivazione apparente, insussistente l’esimente dell’obiettiva incertezza e non decidibile dal giudice tributario la questione della debenza concreta degli aggi in quanto collegata alle regole del concorso. Ha invece accolto parzialmente il terzo motivo: ha affermato che le sanzioni per omesso versamento dell’IVA sono dovute solo se, alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, il termine di pagamento era già scaduto; pertanto, sono legittime per l’IVA con scadenza anteriore al 26/02/2009, ma non per quella il cui termine non era ancora scaduto a tale data. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per il riesame limitatamente al punto delle sanzioni nei termini indicati dalla Corte di cassazione.
Norme richiamate
art. 74-bis d.P.R. n. 633 del 1972
La dichiarazione IVA presentata dai commissari straordinari per il periodo anteriore all’apertura della procedura fonda un credito concorsuale e consente l’iscrizione a ruolo della pretesa tributaria.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se non consente di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione; non basta una motivazione concisa se la ratio è comunque comprensibile.
Concorre, nel rito tributario, al parametro della sufficienza della motivazione della sentenza.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Il rinvio alle norme del c.p.c. compatibili rende applicabile al processo tributario il criterio di nullità della sentenza per motivazione solo apparente o mancante nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei fatti e dei motivi in diritto della decisione.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel quadro del rinvio al codice di procedura civile compatibile con il rito tributario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Veicolo del controllo di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge sui profili delle sanzioni e degli aggi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Veicolo del controllo sulla nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997
sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato
La sanzione per omesso o tardivo versamento si applica quando alla data di scadenza l’obbligo di pagamento era già maturato; se il termine non era ancora scaduto all’apertura della procedura, manca il presupposto dell’omissione sanzionabile.
art. 48 d.lgs. n. 270 del 1999
non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, anche speciali
Il divieto di azioni esecutive non esclude in sé l’insinuazione del credito né impedisce automaticamente l’applicazione delle sanzioni per violazioni già perfezionate, ma incide sulla possibilità di pagamento fuori dal concorso.
Rende applicabile alla procedura di amministrazione straordinaria la disciplina dell’art. 48 del d.lgs. n. 270 del 1999.
art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999
Gli oneri di riscossione si collegano all’attività dell’agente della riscossione; tuttavia, la loro concreta debenza e quantificazione, quando incidono sulla concorsualità del credito, spettano al giudice della procedura concorsuale e non al giudice tributario.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla par condicio creditorum e al trattamento dei crediti nella procedura concorsuale.
art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato per contestare la mancata previa contestazione delle sanzioni; la Corte, per il caso concreto, non fonda l’accoglimento su tale profilo.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza
L’esimente non opera quando non vi è incertezza sulla disciplina applicabile, ma solo necessità di verificare in fatto se il termine di pagamento fosse già scaduto alla data di apertura della procedura.
Richiamato quale base dell’esclusione delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza; la Corte esclude che nel caso vi fosse tale incertezza.
Richiamato nel ragionamento sulla colpevolezza della violazione: se il termine di pagamento non era ancora scaduto all’apertura della procedura, non è imputabile alcuna omissione sanzionabile.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la motivazione della sentenza è nulla solo quando sia del tutto mancante o meramente apparente al punto da impedire l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni della decisione; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente.
- In materia di sanzioni tributarie, l’apertura di una procedura concorsuale non esclude di per sé la sanzionabilità di violazioni già perfezionate prima dell’apertura; è decisivo verificare se, alla data di apertura della procedura, l’obbligo di versamento fosse già scaduto.
- Se il termine di pagamento del tributo era già scaduto alla data di apertura della procedura concorsuale, l’omissione è già consumata e la sanzione può essere irrogata e insinuata al passivo anche successivamente.
- Se, invece, alla data di apertura della procedura il termine di pagamento non era ancora scaduto, non può imputarsi al debitore o agli organi della procedura una colpevole omissione, perché il pagamento non era più eseguibile nel rispetto delle regole del concorso.
- L’esimente dell’obiettiva incertezza non opera quando il dubbio non riguarda la portata della norma, ma soltanto la ricostruzione in fatto della scadenza dell’obbligo tributario.
- Gli oneri di riscossione collegati alla cartella e all’attività dell’agente della riscossione, quando si innestano su una procedura concorsuale, possono richiedere una verifica della loro concreta debenza e della loro quantificazione da parte del giudice della procedura, non del giudice tributario.
- Nel contesto concorsuale, il credito tributario derivante da dichiarazione presentata dai commissari straordinari per periodo anteriore all’apertura della procedura mantiene natura concorsuale e va trattato secondo le regole del concorso.
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