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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23455/2024 del 02/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell’Agenzia, dichiarando assorbiti gli altri due. Ha cassato la sentenza della CTR per nullità della motivazione, ritenuta apparente e quindi inidonea a superare il "minimo costituzionale" richiesto dall’art. 111 Cost. Ha quindi rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da tre avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società per il recupero a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, di costi ritenuti non deducibili o non documentati e di IVA indebitamente detratta. In particolare: per un periodo d’imposta venivano contestate componenti negative indebitamente dedotte e componenti positive non dichiarate; per l’IVA di un anno veniva contestata la detrazione su fatture relative a lavori nel cantiere di Lavagna, ritenuti non adeguatamente documentati; per un altro periodo veniva contestata la deduzione di quote di ammortamento riferite a fatture per lavori non documentati nel medesimo cantiere. La CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi della società; la CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia. In cassazione l’Agenzia deduceva, con tre motivi sostanzialmente sovrapponibili: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione e sulla valutazione delle prove, poiché la CTR aveva affermato in modo apodittico la deducibilità/detraibilità di costi e IVA relativi a lavori e accessori senza verificare la specifica inerenza e senza confrontarsi con la carenza di documentazione; (2) violazione di norme sostanziali e tributarie in tema di onere della prova, presunzioni, accertamento del reddito e IVA, perché la CTR avrebbe escluso il potere dell’Amministrazione di contestare la materia imponibile e la congruità delle operazioni in perdita se non in caso di antieconomicità dell’intera attività, oltre a ritenere provata la comprensività di accessori nel prezzo delle fatture senza supporto documentale; (3) omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, sempre con riguardo ai medesimi rilievi fiscali. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbiti gli altri, evidenziando che la CTR aveva reso una motivazione solo apparente, priva di reale sostrato argomentativo, e aveva omesso di esaminare le circostanze concrete relative alla specifica inerenza dei costi, alla documentazione dei lavori e alla prova degli accessori fatturati.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro processuale nella censura sulla valutazione delle prove e sulla motivazione della sentenza di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come parametro processuale nella censura sulla valutazione delle prove e sulla motivazione della sentenza di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato come parametro della motivazione richiesta nelle sentenze tributarie.

  • art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel quadro delle doglianze processuali dell’Agenzia.

  • art. 61 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel quadro delle doglianze processuali dell’Agenzia.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come norma di ricorso per far valere la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e tributarie.

  • art. 360, comma 2, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione della congruità economica delle operazioni.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla capacità contributiva e alla contestazione della materia imponibile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato quale norma sull’onere della prova, in tema di deducibilità/detraibilità di costi e IVA.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di presunzioni.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di presunzioni semplici.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato per l’accertamento del reddito e la contestazione delle componenti imponibili.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel motivo di ricorso nel contesto dell’accertamento tributario.

  • art. 102 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette.

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla deducibilità e inerenza dei costi.

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di fatturazione e detrazione IVA.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di accertamento IVA.

  • art. 5 D.Lgs. n. 446 del 1997

    Richiamato nel motivo di ricorso per l’IRAP.

  • art. 25 D.Lgs. n. 446 del 1997

    Richiamato nel motivo di ricorso per l’IRAP.

  • art. 167 Dir. 2006/112/CE

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di detrazione IVA.

  • art. 226 Dir. 2006/112/CE

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di fatturazione e documentazione IVA.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La Corte lo richiama per affermare che la motivazione della sentenza deve essere intellegibile e non solo graficamente esistente.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, quando contiene affermazioni generiche o astratte che non rendono percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
  • In materia tributaria, la semplice prova dell’effettiva esecuzione di lavori o dell’esistenza di fatture non basta da sola a giustificare deduzione dei costi o detrazione IVA: occorre che il giudice verifichi anche la specifica inerenza e la riferibilità delle operazioni al rapporto dedotto.
  • Il giudice di merito non può limitarsi a richiamare una presunta logica commerciale o la redditività complessiva dell’attività, ma deve confrontarsi con il singolo rilievo fiscale e con le circostanze concrete dell’operazione contestata.
  • Quando la CTR si sottrae all’esame delle specifiche contestazioni dell’Ufficio e decide con formule apodittiche, la decisione non supera il controllo di legittimità per difetto del "minimo costituzionale" della motivazione.
  • Le censure inerenti alla motivazione apparente assorbono quelle ulteriori fondate sui medesimi fatti, inclusa l’eventuale omessa pronuncia o l’omesso esame di fatti decisivi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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