Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23452/2024 del 02/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di responsabilità amministrativa promossa dalla Procura regionale del Lazio davanti alla Corte dei conti nei confronti di due soggetti che avevano ricoperto ruoli apicali in una società del gruppo ANAS. Secondo la Procura, la società partecipata aveva costituito due veicoli societari per operazioni in Qatar e India in contrasto con le direttive della capogruppo e con la disciplina dei rapporti infragruppo; tali scelte avrebbero provocato la svalutazione della partecipazione di ANAS nella partecipata, l'azzeramento e ricostituzione del capitale sociale di quest'ultima e, in ultima analisi, il danno al patrimonio di ANAS, costretta a ricapitalizzare. I ricorrenti hanno chiesto il regolamento di giurisdizione sostenendo che la Corte dei conti difettasse di giurisdizione e che la domanda spettasse al giudice ordinario. Con il primo motivo hanno dedotto che, poiché la partecipata non era società in house, il pregiudizio era solo riflesso e indiretto sulla partecipazione sociale, sicché l'azione contro gli amministratori doveva essere quella ordinaria della società e non una responsabilità erariale. Con il secondo motivo hanno sostenuto che, per effetto del trasferimento delle azioni di ANAS a Ferrovie dello Stato e della disciplina del TUSP, ANAS non avrebbe più conservato la natura sostanzialmente pubblica rilevante ai fini della giurisdizione contabile; inoltre la stessa disciplina si sarebbe dovuta estendere alla partecipata, con conseguente esclusione della giurisdizione della Corte dei conti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi del regolamento di giurisdizione, confermando la giurisdizione della Corte dei conti. Ha ritenuto che il danno prospettato dalla Procura non fosse solo riflesso sulla partecipazione sociale, ma potenzialmente diretto sul patrimonio di ANAS, in ragione del mandato con rappresentanza conferito alla partecipata per operare in nome e per conto della capogruppo nelle commesse estere. In tale assetto, gli amministratori della partecipata potevano essere qualificati come soggetti titolari del potere di decidere per l'ente pubblico partecipante, con conseguente sussistenza del rapporto di servizio e della responsabilità erariale ex art. 12 TUSP. La Corte ha inoltre escluso che il trasferimento delle azioni di ANAS a Ferrovie dello Stato o l'art. 1, comma 5, TUSP potessero mutare la natura sostanzialmente pubblica di ANAS o elidere la giurisdizione contabile. Il regolamento è stato quindi respinto e la giurisdizione contabile confermata.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. n. 175/2016

    La norma conferma che i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate rispondono con azione civile ordinaria, salvo la giurisdizione contabile per il danno erariale; il comma 2 ha portata ampia e consente di ricomprendere anche il danno subito direttamente dall'ente partecipante, inclusi i danni causati da rappresentanti o titolari del potere di decidere per esso, senza limitarsi alle sole società in house.

  • art. 1, comma 5, d.lgs. n. 175/2016

    Il trasferimento delle azioni di ANAS a Ferrovie dello Stato non ha comportato, secondo la Corte, una modifica della natura sostanzialmente pubblica di ANAS tale da escludere l'applicazione del TUSP o la giurisdizione contabile.

  • art. 7 d.l. n. 138/2002, convertito nella L. n. 178/2002

    La trasformazione di ANAS in società per azioni ha inciso sulla sola fase gestionale, senza mutarne la natura pubblica sostanziale.

  • art. 49, comma 6, d.l. n. 50/2017, convertito nella L. n. 96/2017

    Il trasferimento delle azioni di ANAS a Ferrovie dello Stato è stato letto come intervento meramente formale, non idoneo a mutare la permanenza della giurisdizione contabile.

Massime di principio

  • La mera qualità di socio pubblico non basta, da sola, a radicare la giurisdizione contabile per i danni arrecati alla società partecipata; occorre che il danno sia imputabile direttamente all'ente pubblico partecipante o che ricorrano le ipotesi speciali previste dall'ordinamento.
  • Quando una società partecipata non è in house, la giurisdizione della Corte dei conti può sussistere se l'illecito degli amministratori o dei soggetti operanti per la partecipata incide in via diretta sul patrimonio dell'ente pubblico socio, e non solo come riflesso mediato della perdita di valore della partecipazione.
  • Il comma 2 dell'art. 12 TUSP ha portata generale e non va letto in modo restrittivo: il danno erariale comprende anche il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale subito dall'ente partecipante per condotte di soggetti che, nell'esercizio dei diritti di socio o in base a un mandato/assetto negoziale, abbiano il potere di decidere per esso.
  • Ai fini della giurisdizione contabile non è necessario un rapporto di impiego in senso stretto: è sufficiente un rapporto di servizio, cioè una relazione funzionale che inserisca il soggetto nell'operatività dell'amministrazione o dell'ente pubblico e renda il suo operato direttamente incidente sul patrimonio pubblico.
  • La qualificazione formale di società per azioni non è decisiva quando la società conserva una natura sostanzialmente pubblica e svolge funzioni o gestioni collegate al patrimonio pubblico; tale dato consente di riferire alla Corte dei conti la responsabilità per il danno arrecato direttamente a quel patrimonio.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneResponsabilità degli amministratori
RamiProcesso civileSocietario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.