Cassazione Civile, Ordinanza n. 23450/2024 del 02/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria rettificava la dichiarazione IVA relativa a un periodo d’imposta del 2008, contestando indebite deduzioni di componenti negative e omessa dichiarazione di componenti positive, con riflessi anche ai fini IRAP e IVA. In particolare, il rilievo n. 4 riguardava la presunta omessa fatturazione di maggiori ricavi derivanti dalla vendita di otto imbarcazioni, ricostruiti induttivamente dall’Ufficio sulla base di fatture di acquisto di accessori montati sulle imbarcazioni, della mancata indicazione in fattura del ribaltamento dei costi sugli acquirenti e dell’esiguità dei ricarichi applicati. Il rilievo n. 5 concerneva il mancato assoggettamento a IVA di alcune cessioni di imbarcazioni per mancata prova della fuoriuscita dal territorio nazionale e la conseguente contestazione dell’indebita applicazione del regime IVA intracomunitario per un’operazione di acquisto e vendita di un’imbarcazione svolta in territorio francese. La CTP aveva annullato i rilievi e la CTR aveva respinto l’appello dell’Ufficio. In cassazione l’Agenzia deduceva: (i) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione di norme processuali, poiché la CTR aveva accolto le difese del contribuente con affermazioni apodittiche e prive di adeguata illustrazione delle prove; (ii) violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e tributarie, tra cui quelle in tema di presunzioni, onere della prova, accertamento induttivo e disciplina IVA; (iii) omesso esame di un fatto decisivo con specifico riferimento al rilievo n. 4.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza di appello solo apparente e quindi nulla per mancanza del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 115, 116 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamati a fondamento della censura di nullità per motivazione apparente e per violazione dei criteri di valutazione della prova e di contenuto della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione all’obbligo di adeguata motivazione della decisione.
artt. 36, comma 2, n. 4, 53 e 61 D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamati per denunciare l’insufficienza della motivazione della sentenza tributaria di appello.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale invocata per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato come parametro della censura di violazione e falsa applicazione di legge sui rilievi fiscali contestati.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Richiamato per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
artt. 41 e 53 Cost.
Richiamati nel quadro delle censure di violazione di legge sostanziale e dei principi costituzionali in materia tributaria.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova nelle contestazioni fiscali.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Richiamati con riferimento all’uso delle presunzioni nell’accertamento tributario.
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come base dell’accertamento induttivo dei maggiori ricavi.
art. 41-bis D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato insieme alle norme sull’accertamento tributario.
artt. 102 e 109 D.P.R. n. 917 del 1986
Richiamati tra le norme la cui applicazione sarebbe stata falsamente interpretata nella rettifica dei componenti reddituali.
artt. 21 e 54 D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamati in relazione alla fatturazione e alla disciplina IVA delle operazioni contestate.
artt. 5 e 25 D.Lgs. n. 446 del 1997
Richiamati tra le disposizioni fiscali ritenute violate.
artt. 167 e 226 Dir. 2006/112/CE
Richiamati con riguardo alla disciplina IVA comunitaria e alla sua interpretazione conforme alla giurisprudenza UE.
art. 111, comma 6, Cost.
Utilizzato dalla Corte per affermare che la motivazione deve superare il minimo costituzionale ed essere intellegibile.
Massime di principio
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, perché si limita ad affermazioni generiche o apodittiche prive di un effettivo esame del caso concreto.
- Nel giudizio tributario di merito il giudice deve confrontarsi con gli elementi di prova e spiegare perché essi conducano al rigetto o all’accoglimento delle contestazioni; non è sufficiente una formula assertiva sulla correttezza dell’operato del contribuente o sull’insussistenza dei rilievi fiscali.
- Quando la censura investe più rilievi di accertamento e la motivazione della decisione è carente su ciascuno di essi in modo analogo, il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente assorbe le ulteriori censure di violazione di legge e di omesso esame di fatti decisivi.
- La motivazione deve rendere percepibile la ratio decidendi senza imporre all’interprete di ricostruirla mediante congetture o integrazioni esterne; in difetto, la decisione non raggiunge il "minimo costituzionale" richiesto dall’art. 111 Cost.
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