Cassazione Civile, Ordinanza n. 23453/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società in house)
La controversia
La vicenda origina da una procedura avviata da una società in house per individuare un immobile da prendere in locazione ad uso ufficio, mediante avviso pubblico, ricezione di più proposte, valutazione da parte di una commissione e scelta finale dell'offerta presentata da un diverso operatore economico, cui seguì la delibera autorizzativa e la stipula del contratto. La società esclusa impugnò gli esiti della procedura davanti al giudice amministrativo, sostenendo l'illegittimità della selezione; il giudice amministrativo di primo grado dichiarò il difetto di giurisdizione, ritenendo la controversia devoluta al giudice ordinario. In appello, però, il Consiglio di Stato riformò la decisione e affermò la giurisdizione amministrativa, valorizzando il fatto che la procedura di selezione dell'immobile fosse improntata a principi pubblicistici e che la locazione passiva rientrasse nell'alveo dei contratti pubblici, pur se esclusa dalla disciplina specifica del codice appalti. La società in house ricorse allora per cassazione deducendo violazione delle norme sulla giurisdizione e sostenendo che, trattandosi di contratto di locazione di diritto comune, anche la fase precontrattuale dovesse restare devoluta al giudice ordinario. La resistente eccepì preliminarmente la tardività del ricorso, assumendo che la conoscenza della sentenza d'appello fosse già avvenuta con la riassunzione del giudizio e con ulteriori atti notificati, e nel merito chiese il mantenimento della giurisdizione amministrativa.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di tardività, ritenendo che gli atti richiamati non fossero idonei, nel caso concreto, a integrare una conoscenza legale completa della sentenza tale da far decorrere il termine breve per il ricorso. Nel merito, ha accolto il motivo della ricorrente, cassando la sentenza del Consiglio di Stato e affermando che la controversia relativa alla locazione passiva di un immobile da parte di una società in house, anche nella fase precontrattuale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché il rapporto resta un contratto di locazione di diritto comune e la pubblica amministrazione agisce iure privatorum, senza esercizio di potere autoritativo. La Corte ha quindi disatteso la tesi secondo cui l'art. 17 d.lgs. 50/2016 farebbe rientrare tali contratti nel genus degli appalti rilevante ai fini della giurisdizione amministrativa. La decisione impugnata è stata cassata con affermazione della giurisdizione ordinaria.
Norme richiamate
termine breve d'impugnazione
La decorrenza del termine breve presuppone una conoscenza legale completa dell'atto da impugnare, equiparabile alla notificazione della sentenza; nel caso concreto tale conoscenza non è stata ritenuta integrata.
La riassunzione del giudizio dinanzi al giudice successivo alla pronuncia sulla giurisdizione può equivalere a legale conoscenza della sentenza solo se l'atto di riassunzione ne riproduce contenuti idonei a consentire l'impugnazione.
Richiamato come norma sul ricorso per cassazione avverso le decisioni sulla giurisdizione.
art. 24 Cost.
Richiamato tra le norme invocate per contestare l'erronea attribuzione della giurisdizione.
art. 111, comma 8, Cost.
Richiamato tra le norme invocate per la censura della decisione sulla giurisdizione.
art. 113 Cost.
Richiamato tra le norme invocate per la censura della decisione sulla giurisdizione.
Richiamato nel ricorso come norma sul riparto di giurisdizione.
Richiamato nel ricorso come norma processuale rilevante ai fini della giurisdizione.
art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a.
Richiamato nel ricorso come norma invocata a sostegno della giurisdizione del giudice ordinario.
art. 3, comma 2, R.D. n. 2440/1923
La Corte ne esclude l'incidenza decisiva nel caso di locazione passiva di società in house, anche perché la norma è anteriore e non considerava tale fenomeno organizzativo.
art. 17 d.lgs. n. 50/2016
l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalita' finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni
La Corte afferma che la disposizione esclude espressamente la locazione dalla disciplina degli appalti pubblici e non consente di ricondurre tale contratto al genus degli appalti ai fini della giurisdizione amministrativa.
art. 10 Direttiva 2014/24/UE
Richiamato nel ricorso tra le norme invocate a sostegno della tesi della ricorrente.
art. 97 Cost.
Richiamato come parametro di trasparenza e buon andamento che può informare le modalità selettive, senza però mutare la natura privatistica del rapporto.
Massime di principio
- La controversia relativa alla locazione passiva di un immobile da parte di una pubblica amministrazione, o di una società in house, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando il rapporto conserva natura di contratto di diritto comune e non vi è esercizio di potere autoritativo.
- La fase precontrattuale di scelta dell'immobile non muta, di per sé, il riparto di giurisdizione: se la causa concreta del rapporto è la locazione, le relative controversie restano devolute al giudice ordinario anche quando la selezione sia svolta con procedure improntate a trasparenza e pubblicità.
- L'esclusione di un contratto dalla disciplina degli appalti pubblici non equivale alla sua attrazione nel genus degli appalti ai fini della giurisdizione; in mancanza di una specifica previsione positiva, la locazione resta estranea alla giurisdizione amministrativa.
- Le società in house mantengono natura privatistica e, quando stipulano contratti di diritto comune, operano iure privatorum; l'adozione di regole selettive ispirate a buon andamento, trasparenza e imparzialità non trasforma il rapporto in rapporto pubblicistico.
- La decorrenza del termine breve per impugnare una sentenza declinatoria o affermativa di giurisdizione richiede che l'atto di riassunzione o altro atto equivalente renda effettivamente conoscibile il contenuto della decisione, non essendo sufficiente un mero richiamo agli estremi della sentenza.
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