Cassazione Civile, Ordinanza n. 23457/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (compratore)
La controversia
Una acquirente aveva ordinato e pagato 1.250 piante di arancia di una specifica varietà da un imprenditore individuale, facendole consegnare nel proprio fondo agricolo. Dopo la messa a dimora, le piante avevano mostrato segni di sofferenza e parte di esse risultava presumibilmente inidonea alla produttività attesa. L'acquirente aveva denunciato tempestivamente i vizi e chiesto la riduzione del prezzo ex artt. 1490 e 1492 c.c. e il risarcimento dei danni ex art. 1494 c.c. Il venditore, costituitosi, aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Catania sostenendo che il foro competente fosse quello di Barcellona Pozzo di Gotto, sia perché il contratto si sarebbe perfezionato altrove, sia perché la controversia avrebbe avuto natura di azione edilizia non ancorata al luogo di consegna, sia perché la clausola contrattuale sul foro della ditta venditrice sarebbe stata idonea a concentrare la competenza in altro tribunale. Con il ricorso per regolamento facoltativo di competenza il venditore ha quindi dedotto violazione delle norme sulla competenza territoriale, insistendo sul foro del luogo di conclusione del contratto o su quello pattizio, e negando rilievo al luogo della consegna delle piante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la competenza del Tribunale di Catania e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che l'art. 20 c.p.c. attribuisce un foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione, scegliibile dall'attore, e che nel caso concreto il luogo di esecuzione dell'obbligazione di consegna coincideva con il territorio di Belpasso, nel circondario di Catania, poiché le piante non erano state consegnate a vettore ma trasportate dal venditore stesso, sicché l'individuazione e la consegna coincidevano con l'adempimento. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla clausola di foro, perché la designazione convenzionale di un foro in deroga alla competenza legale attribuisce competenza esclusiva solo se l'esclusività è espressa in modo inequivoco, cosa che nella clausola esaminata non emergeva. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla competenza territoriale generale, ma non ritenuto decisivo rispetto al foro facoltativo dell'art. 20 c.p.c.
richiamato come norma sulla competenza territoriale generale, ma non ritenuto decisivo rispetto al foro facoltativo dell'art. 20 c.p.c.
per le cause relative a diritti di obbligazione prevede un foro facoltativo, non esclusivo, rimesso alla scelta dell'attore tra forum contractus e forum destinatae solutionis.
richiamato dal ricorrente in tema di competenza, ma ritenuto non idoneo a infirmare la decisione sul foro convenzionale non esclusivo.
la deroga convenzionale ai fori territoriali ordinari attribuisce competenza esclusiva solo se l'esclusività risulta espressamente e inequivocamente pattuita.
richiamato nel motivo in relazione al luogo di conclusione del contratto, ma non decisivo ai fini della competenza nel caso concreto.
richiamato per sostenere il momento del trasferimento della proprietà nelle vendite di beni determinati; nel caso concreto non è stato decisivo perché le piante erano da individuare.
l'individuazione delle cose da trasportare può avvenire con la consegna al vettore; nel caso concreto, poiché il venditore trasportava direttamente la merce, l'individuazione è coincisa con la consegna al compratore nel luogo di destinazione.
richiamato dal ricorrente in tema di obbligazioni del venditore, ma la Corte ha valorizzato soprattutto l'obbligazione di consegna e il luogo del suo adempimento.
richiamato dal ricorrente in tema di consegna della cosa venduta; la Corte ha ritenuto che il relativo adempimento si sia svolto a Belpasso.
norma sulla garanzia per i vizi della cosa venduta richiamata nella domanda originaria e nei motivi di ricorso.
norma sulla riduzione del prezzo e sulla risoluzione nella vendita con vizi, posta a fondamento della domanda originaria.
richiamato nel ricorso insieme alle norme sulla garanzia per vizi, senza decisività autonoma nella soluzione della competenza.
norma sul risarcimento del danno da vizi della cosa venduta, posta a fondamento della domanda risarcitoria.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il foro di cui all'art. 20 c.p.c. nelle cause relative a diritti di obbligazione è un foro facoltativo e non esclusivo: la scelta tra foro del convenuto, foro del luogo di conclusione del contratto e foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione appartiene all'attore.
- Nelle vendite di cose mobili da individuare, il luogo di esecuzione dell'obbligazione di consegna può coincidere con il luogo in cui la cosa viene effettivamente individuata e consegnata al compratore; se non interviene un vettore o uno spedizioniere, la consegna diretta del venditore al compratore radica il forum destinatae solutionis nel luogo di destinazione della merce.
- Le azioni edilizie nella vendita non impediscono, ai fini della competenza territoriale, di fare riferimento al luogo dell'adempimento dell'obbligazione di consegna quando la domanda è comunque connessa al rapporto di vendita e alla sua esecuzione.
- La clausola contrattuale che deroga alla competenza territoriale ordinaria attribuisce competenza esclusiva solo se la volontà delle parti di escludere i fori ordinari risulta espressa in modo inequivoco; formule generiche o ambigue non bastano.
- In tema di competenza, la qualificazione del foro convenzionale deve essere rigorosa: in mancanza di un'espressa pattuizione di esclusività, resta applicabile la regola del foro facoltativo previsto dalla legge.
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