Cassazione Civile, Ordinanza n. 16554/2023 del 12/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, per imposte dirette e IVA, rispetto al quale il giudice tributario di primo grado aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente. La Commissione tributaria regionale, investita dell'appello principale dell'Ufficio e dell'appello incidentale del contribuente, confermava varie riprese: note di credito ritenute non giustificate, omessa contabilizzazione di ricavi, prelievi in contanti in presenza di un conto cassa negativo e con documentazione contabile incompleta, e movimenti bancari non giustificati. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse ignorato le prove offerte e deciso su presunzioni di fatti mai verificatisi; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 111 Cost., lamentando una motivazione generica e solo apparente; 3) violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, assumendo che le operazioni bancarie erano già transitate in contabilità o erano riferibili a operazioni estere/fuori campo IVA e che i prelevamenti non erano comunque imponibili; 4) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il conto cassa non fosse realmente negativo e che tutta la provvista finanziaria fosse tracciata e dichiarata.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo motivo, perché volto in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e privo di autosufficienza, e il secondo motivo, perché dedotto secondo il vecchio paradigma dell'insufficienza motivazionale non più ammissibile dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Per gli ultimi due motivi, esaminati congiuntamente, ha ritenuto che anche essi celassero una richiesta di rivalutazione delle prove e dei fatti, insindacabile in cassazione; ha inoltre ribadito che, in materia di imposte dirette e IVA, i movimenti sui conti bancari del contribuente si presumono riferiti all'attività economica. Conseguentemente, il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sull'onere della prova; la censura che mira a rivalutare le prove non configura violazione di legge, ma contestazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale invocato per le doglianze di violazione di legge; la Corte rileva che i motivi, pur formulati come violazioni di legge, tendevano in realtà a contestare l'apprezzamento dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Nel testo novellato consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non sono più deducibili insufficienza o incompletezza della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza è sindacabile in cassazione solo nella sua esistenza minima costituzionalmente necessaria, non per la mera insufficienza argomentativa.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza assoluta, apparenza o perplessità della motivazione integra nullità della sentenza; il semplice difetto di sufficienza non è più motivo di ricorso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Chi denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulta, il modo e il tempo della sua discussione processuale.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La specifica indicazione e produzione degli atti rilevanti è necessaria per la deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973
I movimenti sui conti bancari del contribuente si presumono riferiti all'attività economica, salvo prova contraria.
art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 633/1972
Anche ai fini IVA, accrediti e addebiti bancari del contribuente si presumono inerenti all'attività economica.
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
Ha modificato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., limitando il sindacato di legittimità al solo omesso esame di un fatto storico decisivo.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio motivazionale.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, restando esclusa la censura di mera insufficienza o incompletezza argomentativa.
- La deduzione del vizio di omesso esame richiede specifica indicazione del fatto storico, del dato probatorio da cui risulta, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività.
- In materia di accertamenti bancari tributari, i movimenti sui conti del contribuente, sia in entrata sia in uscita, si presumono riferibili all'attività economica, con conseguente necessità per il contribuente di fornire prova contraria specifica e idonea.
- Se il ricorso si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti a quella del giudice di merito, la censura è inammissibile in cassazione.
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