Cassazione Civile, Ordinanza n. 35589/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego, da parte dell'Ufficio, delle detrazioni per il cosiddetto "cuneo fiscale" relative all'anno d'imposta 2010, previste dall'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. n. 446/1997. La società contribuente aveva ottenuto ragione in primo e secondo grado perché ritenuta operante, nel servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, fuori dal regime di concessione e fuori da una remunerazione a tariffa. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha denunciato violazione di legge sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso il carattere sostanzialmente concessorio e il regime tariffario del rapporto, rilevando che il servizio sarebbe stato svolto in privativa e finanziato da una tariffa imposta alla generalità dei residenti; con il terzo motivo, in via subordinata, ha lamentato la violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse illegittimamente posto a suo carico l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esenzione o riduzione fiscale. La Corte ha ricostruito che la CTR aveva accertato in fatto: affidamento del servizio a seguito di gara, con remunerazione a carico dell'amministrazione e con rischio di recupero solo parziale sui contribuenti, nonché assenza di una tariffa nel senso ostativo richiesto dalla norma, poiché nel regime TARSU una quota di costo può gravare sul Comune e l'altra sugli utenti secondo scelte dell'ente. La Corte ha ritenuto che l'Agenzia non avesse superato la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito e che il riparto dell'onere della prova fosse stato correttamente applicato, essendo stata la contribuente a provare i presupposti dell'agevolazione mentre l'Ufficio non aveva dimostrato la natura concessoria e tariffata del rapporto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, confermando la decisione della CTR delle Marche che aveva riconosciuto alla società contribuente il diritto alle detrazioni per il "cuneo fiscale". Ha inoltre condannato l'Agenzia alla rifusione delle spese di lite del giudizio di legittimità in favore della contribuente. La Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. n. 446/1997
La disposizione è richiamata come base del beneficio fiscale per il quale occorre verificare se ricorrano cumulativamente i presupposti ostativi della concessione e della remunerazione a tariffa.
art. 21 d.lgs. n. 22/1997
È evocato dall'Agenzia per sostenere la natura concessoria e il regime di privativa del servizio di raccolta rifiuti.
artt. 177, 183 e 202 d.lgs. n. 152/2006
Richiamati dall'Agenzia a supporto della tesi della concessione traslativa e della disciplina del servizio pubblico di raccolta rifiuti.
artt. 58, 61, 64 e 65 d.lgs. n. 507/1993
Richiamati in relazione al regime TARSU e alla ripartizione dei costi del servizio tra amministrazione e contribuenti.
art. 49 d.lgs. n. 22/1997
Richiamato in tema di disciplina del servizio e del regime tariffario dei rifiuti.
Richiamato dall'Agenzia a sostegno della propria tesi sul regime tariffario.
artt. 112, 113 e 117 d.lgs. n. 267/2000
Richiamati per sostenere la qualificazione del rapporto e il carattere pubblico del servizio svolto.
È la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
La Corte esclude che vi sia stato un errato riparto dell'onere della prova, osservando che la contribuente aveva provato i fatti costitutivi dell'agevolazione e l'Ufficio non aveva provato i fatti impeditivi o ostativi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione alla parte soccombente, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di agevolazioni fiscali collegate alla gestione dei rifiuti, la spettanza del beneficio va esclusa solo se risultano congiuntamente accertati i presupposti ostativi previsti dalla norma, ossia la natura concessoria del servizio e la remunerazione a tariffa nei termini richiesti.
- La qualificazione del rapporto come appalto o concessione, e la verifica della presenza di una tariffa in senso rilevante ai fini fiscali, costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione coerente.
- Quando il contribuente allega e prova i fatti costitutivi del diritto all'agevolazione, incombe sull'Amministrazione finanziaria la prova dei fatti impeditivi o ostativi che escludono il beneficio.
- Nel regime TARSU, la possibile ripartizione del costo del servizio tra Comune e contribuenti non equivale automaticamente a una tariffa ostativa al beneficio fiscale, dovendo accertarsi in concreto la struttura economica e giuridica del rapporto.
- Il riferimento al "rischio" nella gestione del servizio deve essere letto secondo la natura del rapporto concretamente accertata: il rischio contrattuale proprio dell'appalto non coincide con il rischio tipico della concessione o della privativa.
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