Cassazione Civile, Ordinanza n. 23449/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società un processo verbale di constatazione relativo al periodo d'imposta 1.9.2006-31.8.2008, contestando quattro rilievi: omessa fatturazione di accessori con conseguente maggiori ricavi, indeducibilità di spese di rappresentanza, indeducibilità di provvigioni passive non documentate e indebita deduzione di perdite su crediti. Seguiva avviso di accertamento con recupero a IRES e IRAP. La CTP accoglieva solo parzialmente il ricorso della contribuente; la CTR confermava. In Cassazione l'Agenzia proponeva quattro motivi: violazione degli artt. 109 TUIR, 21 d.P.R. n. 633/1972, 2727 e 2697 c.c. per non avere la CTR valorizzato la genericità delle fatture relative agli accessori e alle consulenze; violazione degli artt. 101, comma 5, TUIR, 2727 e 2697 c.c. per avere ritenuto deducibili le perdite su crediti in base a una transazione che, secondo l'Ufficio, non le riguardava; omesso esame di fatti decisivi in relazione alla genericità delle fatture/contratti e alla mancanza di un accordo estintivo relativo ai crediti. L'Agenzia aveva anche chiesto l'estinzione per definizione agevolata, ma la contribuente aveva contestato che essa riguardasse questa lite.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo perché la CTR non aveva fondato la decisione solo sulla forma delle fatture, ma su un accertamento complessivo di fatto che aveva individuato con precisione oggetto, natura, qualità e quantità dei beni e delle prestazioni, nonché la correlazione tra costi e attività d'impresa; in particolare, per gli accessori, la CTR aveva considerato i costi di acquisto e intermediazione e la coerenza dei ricavi, mentre per le provvigioni passive aveva valorizzato l'effettivo svolgimento dell'attività di mediatore marittimo, la regolare iscrizione camerale e la registrazione contabile. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'Agenzia non aveva spiegato in modo specifico perché la transazione non coprisse il credito e non aveva adeguatamente censurato il contenuto dell'accordo; la CTR aveva ritenuto sussistenti i requisiti di certezza e precisione per la deduzione della perdita su crediti in presenza di una transazione con cessazione dei rapporti e rinuncia al credito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la motivazione della sentenza impugnata superava il minimo costituzionale e non era né mancante né apparente. Le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente.
Norme richiamate
richiamato per la deducibilità dei costi d'impresa e per la necessità del collegamento con l'attività d'impresa e della prova della loro effettività
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato in tema di fatturazione e sufficienza del contenuto documentale delle fatture
richiamato sulla prova per presunzioni e sulla deduzione di elementi certi e precisi dai fatti documentati
richiamato sul riparto dell'onere della prova in ordine alla deducibilità di costi e perdite
richiamato in tema di deducibilità delle perdite su crediti quando vi siano elementi certi e precisi
richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di omesso esame di un fatto decisivo
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione al solo minimo costituzionale
menzionato nell'istanza di estinzione per definizione agevolata, non accolta perché riferita ad altra controversia
richiamato per la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
citata in relazione alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- Ai fini della deducibilità fiscale dei costi d'impresa, la contestazione dell'Ufficio sulla genericità delle fatture non è decisiva se il giudice di merito accerta, con motivazione congrua e complessiva, altri elementi probatori idonei a identificare con certezza oggetto, natura, qualità e quantità delle operazioni e la loro inerenza all'attività d'impresa.
- La deducibilità delle perdite su crediti non correlate a procedure concorsuali richiede la prova di elementi certi e precisi; tale prova può essere integrata da una transazione che preveda la cessazione dei rapporti e la rinuncia al credito, purché il contenuto dell'accordo sia idoneo a dimostrare la definitiva perdita del credito.
- In cassazione la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può risolversi in una contestazione della sufficienza o contraddittorietà della motivazione, essendo sindacabile soltanto la mancanza assoluta, l'apparenza, la perplessità o l'obiettiva incomprensibilità della motivazione, secondo il minimo costituzionale.
- La parte ricorrente che deduce l'erronea valutazione di un documento deve confrontarsi specificamente con il suo contenuto e con il percorso argomentativo della sentenza, indicando in modo puntuale le ragioni della pretesa estraneità del documento alla fattispecie controversa; altrimenti il motivo è inammissibile.
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