Cassazione Civile, Ordinanza n. 11761/2024 del 02/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IVA e imposte dirette relativi alle annualità 1997-2002, notificati a un istituto scolastico straniero operante in Italia e, per esso, alla sua rappresentante e preside. Gli accertamenti si fondavano sul riconoscimento, da parte dell'amministrazione, dell'esistenza in Italia di una stabile organizzazione produttiva di reddito. La contribuente contestava la debenza delle imposte, sostenendo che la sede legale e l'adempimento degli obblighi fiscali fossero in Canada e che non vi fosse una autonoma soggettività fiscale imputabile in Italia. Dopo un primo contenzioso e un precedente intervento della Cassazione che aveva già riconosciuto con giudicato la stabile organizzazione e la validità dell'indirizzo degli atti alla rappresentante dell'ente, il giudice del rinvio confermava gli avvisi. Con il ricorso per cassazione la parte privata proponeva quattro motivi: 1) violazione delle norme sugli accertamenti e dei principi di autonomia/soggettività dell'imposizione, assumendo che gli accertamenti fossero stati illegittimamente imputati alla persona fisica anziché all'ente; 2) violazione della Convenzione Italia-Canada contro le doppie imposizioni, lamentando l'insufficiente considerazione dell'autonomia della stabile organizzazione italiana; 3) violazione della Convenzione Italia-Canada per errata quantificazione dei redditi attribuiti alla stabile organizzazione, senza considerare i costi; 4) violazione della norma sull'esenzione IVA per prestazioni educative e didattiche, sostenendo che l'istituto dovesse beneficiare dell'esenzione anche se scuola straniera. L'Agenzia delle entrate non svolgeva difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi: il primo e il secondo perché investivano questioni già coperte da giudicato formatosi con la precedente sentenza di legittimità, che aveva definitivamente riconosciuto la stabile organizzazione in Italia e la correttezza dell'intestazione degli atti alla rappresentante dell'ente; il terzo perché formulato in modo non coerente con il vizio dedotto, e comunque privo della necessaria specificità, non essendo indicato dove la questione sui costi fosse stata tempestivamente sollevata nei gradi di merito. Il quarto motivo è stato respinto nel merito: l'esenzione IVA di cui all'art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. n. 633/1972 richiede il formale riconoscimento dell'attività da parte della pubblica amministrazione secondo la disciplina vigente, requisito che la ricorrente non aveva dimostrato; non bastava la mera autorizzazione ministeriale a operare sul territorio dello Stato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l'Agenzia delle entrate è rimasta intimata. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sugli accertamenti, ma la Corte non affronta nel merito la doglianza perché coperta da giudicato e comunque inammissibile
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla ricorrente insieme alle altre norme sull'accertamento; la doglianza è dichiarata inammissibile
art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne esamina il contenuto per effetto del giudicato e dell'inammissibilità
richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni; la Corte rileva l'inammissibilità del motivo
art. 7 Convenzione Italia-Canada contro le doppie imposizioni
richiamato per sostenere l'autonomia della stabile organizzazione; la Corte afferma che la presenza della stabile organizzazione in Italia costituiva già il criterio di collegamento per la tassazione dei redditi del non residente
art. 25 Convenzione Italia-Canada contro le doppie imposizioni
richiamato per contestare la quantificazione dei redditi attribuiti alla stabile organizzazione; il motivo è dichiarato inammissibile per errata formulazione e difetto di specificità
art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
l'esenzione IVA per prestazioni educative e didattiche presuppone il formale riconoscimento dell'attività da parte della pubblica amministrazione; non è sufficiente la mera autorizzazione ministeriale
richiamata quale base normativa del formale riconoscimento richiesto per l'esenzione IVA
richiamata quale ulteriore base normativa del formale riconoscimento richiesto per l'esenzione IVA
art. 36, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
richiamato nel quarto motivo; la Corte respinge la censura per infondatezza nel merito
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.
richiamato per la formulazione dei motivi; la Corte osserva che alcuni motivi erano inammissibili per sovrapposizione indebita dei vizi e per errata sussunzione del vizio dedotto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti processuali dell'ulteriore contributo unificato
art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. n. 633 del 1972
l'esenzione richiede riconoscimento formale dell'attività da parte della pubblica amministrazione
Massime di principio
- Se una questione è già stata decisa con effetto di giudicato in una precedente sentenza di legittimità, essa non può essere nuovamente riproposta nel giudizio successivo di rinvio o di cassazione.
- Il ricorso per cassazione deve distinguere in modo chiaro il vizio di violazione di legge dal vizio motivazionale: la sovrapposizione indistinta dei parametri di cui all'art. 360 c.p.c. rende la censura inammissibile.
- Le censure che investono la quantificazione del reddito o altri profili di merito devono essere formulate con specificità, indicando gli atti e i passaggi processuali in cui la questione è stata tempestivamente introdotta e coltivata.
- In materia di stabile organizzazione, l'accertamento della presenza in Italia della struttura costituisce il presupposto idoneo a radicare la tassazione dei redditi prodotti dal non residente.
- L'esenzione IVA per le prestazioni educative e didattiche richiede il formale riconoscimento dell'attività secondo la disciplina vigente; non è sufficiente una mera autorizzazione amministrativa all'operatività sul territorio nazionale.
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