Cassazione Civile, Ordinanza n. 10733/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società di leasing)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012, con cui un comune aveva richiesto a una società di leasing il pagamento dell'imposta relativa a un complesso immobiliare concesso in locazione finanziaria a una società utilizzatrice. Il contratto di leasing era stato risolto per inadempimento dell'utilizzatore e, secondo il giudice di merito, il soggetto passivo IMU era tornato a essere il proprietario-concedente. La società di leasing ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione delle norme sull'IMU e della disciplina della locazione finanziaria, sostenendo che la soggettività passiva restava in capo all'utilizzatore sino alla riconsegna del bene e richiamando un orientamento di legittimità favorevole; (2) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di disapplicazione di interessi e sanzioni per esimente di buona fede/legittimo affidamento; (3) motivazione solo apparente sulla medesima domanda subordinata; (4) violazione dello Statuto del contribuente per mancata disapplicazione di interessi e sanzioni, assumendo di essersi conformata alle indicazioni ministeriali; (5) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie e del d.lgs. n. 546/1992 per obiettiva incertezza normativa, data la giurisprudenza oscillante e l'atteggiamento di molti comuni.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, confermando che, in caso di risoluzione anticipata del leasing immobiliare, la soggettività passiva IMU si trasferisce al concedente/proprietario a partire dalla risoluzione del contratto, non rilevando la mancata materiale riconsegna del bene. Ha invece accolto il secondo e il quinto motivo, assorbendo il terzo e respingendo il quarto nella parte relativa agli interessi. Ha rilevato che il giudice di merito non si era pronunciato, neppure implicitamente, sulla debenza delle sanzioni e degli interessi; ha quindi deciso nel merito, dichiarando non dovute le sanzioni per obiettiva incertezza normativa, ma dovuti gli interessi. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e il ricorso originario della contribuente è stato accolto solo in parte. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per reciproca soccombenza e per il pregresso contrasto giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro per denunciare la nullità della sentenza per errori processuali, come omessa pronuncia o motivazione apparente.
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; la mancata decisione sulla domanda subordinata integra vizio di omessa pronuncia.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; l'assenza o mera apparenza della motivazione determina nullità.
art. 132, secondo comma, c.p.c.
La motivazione della sentenza è requisito essenziale; la sua mancanza o apparenza comporta nullità.
artt. 8 e 9, commi 1, d.l. 14 marzo 2011, n. 23
Per l'IMU, il presupposto e la soggettività passiva sono ricondotti al possesso dell'immobile; nel leasing la disciplina speciale attribuisce rilievo al rapporto contrattuale fino alla sua cessazione.
art. 1, comma 672, l. 27 dicembre 2013, n. 147
«per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di riconsegna»
La disposizione, richiamata dalla ricorrente, viene ritenuta non idonea a interpretare in via vincolante la previgente disciplina IMU, trattandosi di norma riferita alla TASI e alla diversa disciplina del tributo.
art. 1, comma 703, l. 27 dicembre 2013, n. 147
Lo ius superveniens non abroga né interpreta in modo retroattivo la disciplina IMU previgente.
d.l. 30 ottobre 2012
Le istruzioni ministeriali sulla dichiarazione IMU non hanno valore interpretativo vincolante.
art. 10, commi 2 e 3, l. 27 luglio 2000, n. 212
Le sanzioni non sono dovute quando il contribuente abbia agito in buona fede o in presenza di obiettiva incertezza normativa; nel caso concreto però la Corte riconosce solo la non debenza delle sanzioni e non degli interessi.
art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Non è punibile l'autore della violazione quando questa dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma.
art. 8, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La commissione tributaria deve dichiarare non applicabili le sanzioni tributarie quando la violazione sia giustificata da obiettive condizioni di incertezza normativa.
art. 6, comma 2, d.lgs. 14 marzo 1997, n. 471
Richiamato per la disciplina delle sanzioni tributarie; la Corte lo collega alla causa di non punibilità per obiettiva incertezza.
art. 1, comma 740, l. 27 dicembre 2019, n. 160
Nella nuova IMU il presupposto resta il possesso degli immobili.
art. 1, comma 743, l. 27 dicembre 2019, n. 160
Il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria è soggetto passivo dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Massime di principio
- Nel leasing immobiliare, ai fini IMU, la soggettività passiva si collega alla permanenza del vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata del bene: quando il contratto è risolto, l'obbligo d'imposta si trasferisce al concedente, anche se la restituzione materiale non sia ancora avvenuta.
- La disciplina successiva sulla TASI e le istruzioni amministrative non possono essere automaticamente traslate sulla previgente disciplina IMU, se la norma sopravvenuta si giustifica per la diversa natura e i diversi presupposti dei due tributi.
- Le sanzioni tributarie non sono applicabili quando, al momento della violazione, sussista un'obiettiva incertezza normativa, desumibile anche da un contrasto giurisprudenziale non ancora consolidato; in tale ipotesi il giudice deve pronunciarsi espressamente sulla richiesta di non punibilità o disapplicazione.
- La buona fede o il legittimo affidamento del contribuente non esonerano automaticamente anche dagli interessi, i quali possono restare dovuti pur in presenza di esimente sulle sanzioni.
- In cassazione, l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata di esonero da sanzioni integra vizio di nullità della sentenza, mentre la motivazione solo apparente sulla stessa domanda è autonomamente censurabile.
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