Cassazione Civile, Ordinanza n. 07360/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con cui l'Agenzia delle Entrate ha richiesto il pagamento della seconda e terza rata dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione, effettuata nel 2008, del valore di acquisto di una partecipazione in una s.r.l. La contribuente aveva versato solo la prima rata e, prima di pagare le successive, aveva presentato una dichiarazione integrativa nella quale non riproponeva la rivalutazione; successivamente, nel 2013, aveva operato una nuova rivalutazione della stessa partecipazione, con un valore inferiore rispetto a quello precedente, sostenendo di poter non versare le rate residue del 2008 e di poter scomputare quanto già pagato a titolo di prima rata dall'imposta dovuta per la nuova rivalutazione. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza regionale per violazione delle norme sulla rivalutazione delle partecipazioni e in particolare della disciplina che, secondo la ricorrente, avrebbe consentito di imputare il versato della precedente rivalutazione alla nuova e di non corrispondere le rate successive alla prima della precedente procedura.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'opzione per la rivalutazione, una volta comunicata all'Amministrazione mediante il versamento anche della sola prima rata dell'imposta sostitutiva, produce gli effetti della rideterminazione del valore della partecipazione ed è un atto unilaterale dichiarativo di volontà non revocabile per scelta unilaterale del contribuente. Ne consegue che la successiva nuova rivalutazione non elimina l'obbligo di pagare le rate già scadute e non versate della precedente rivalutazione. La Corte ha inoltre chiarito che il richiamo alla circolare n. 47/E del 2011 vale solo per le rate ancora pendenti della precedente procedura, non per quelle già scadute e rimaste impagate. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, alle somme ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina la rivalutazione delle partecipazioni mediante imposta sostitutiva; il versamento della prima rata manifesta l'opzione e ne produce gli effetti, non revocabili unilateralmente
art. 2, comma 2, d.l. n. 282 del 2002, conv. in L. n. 27 del 2003
richiamato quale base della riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni
art. 1, comma 473, L. n. 228 del 2012
ha riaperto i termini per la rideterminazione del valore delle partecipazioni nel 2013
art. 7, comma 2, d.l. n. 70 del 2011, conv. in L. n. 106 del 2011
invocato dalla contribuente per sostenere lo scomputo dell'imposta già versata in occasione di precedenti rivalutazioni
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
base del controllo automatizzato della dichiarazione da cui è scaturita la cartella
richiamato per estendere agli atti unilaterali i principi sulla dichiarazione di volontà e sulla non revocabilità
richiamati per affermare che la dichiarazione unilaterale produce effetti quando perviene a conoscenza del destinatario
richiamato in relazione alla richiesta di trattazione nelle forme ordinarie dopo proposta di decisione accelerata
richiamato per il deposito della memoria difensiva
art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136 del 2018
ha determinato la sospensione dei termini per il controricorso nelle controversie definibili
art. 6, comma 5, d.l. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136 del 2018
richiamato per escludere che la controversia rientrasse tra i casi di esclusione della definizione agevolata
base della condanna della ricorrente a somme ulteriori per responsabilità aggravata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In tema di rivalutazione delle partecipazioni con imposta sostitutiva, l'opzione esercitata dal contribuente con il versamento anche della sola prima rata integra un atto unilaterale dichiarativo di volontà che produce l'effetto della rideterminazione del valore e non è revocabile unilateralmente.
- La successiva scelta di procedere a una nuova rivalutazione non estingue né elide l'obbligo di pagamento delle rate già scadute e non versate della precedente rivalutazione; al più, può operare rispetto alle somme ancora pendenti nei limiti previsti dalla disciplina applicabile.
- Il diritto di scomputare l'imposta sostitutiva già versata in precedenti procedure di rideterminazione va riferito all'importo complessivamente dovuto e pagato in relazione alla precedente rivalutazione, ma non consente di sottrarsi al pagamento di rate già maturate e rimaste insolute.
- Le circolari dell'Amministrazione finanziaria che prevedono il mancato versamento delle rate pendenti della precedente procedura si riferiscono alle sole rate ancora in corso di scadenza e non possono essere estese a rate già scadute al momento della nuova rivalutazione.
- Quando il ricorso per cassazione è respinto, seguono la soccombenza le spese, le eventuali somme per responsabilità aggravata e, se ne ricorrono i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.
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