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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00352/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012, con cui venivano recuperati IRES, IRAP, IVA e altre imposte nei confronti di una persona fisica ritenuta dall'Ufficio amministratore di fatto e socio occulto di una società in liquidazione, quale effettivo ideatore, autore e beneficiario di una frode societaria. La Corte tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio e rigettato l'appello incidentale del contribuente, valorizzando intercettazioni, dichiarazioni di terzi e riscontri bancari per affermare che il contribuente gestiva uti dominus la società e che, per effetto dell'interposizione, il reddito formalmente intestato alla società andava imputato a lui ai sensi dell'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, con conseguente legittimità anche delle sanzioni. Il ricorso per cassazione era affidato a tre motivi: (1) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per avere la sentenza impugnata fondato il ruolo di amministratore di fatto su indizi asseritamente non gravi, precisi e concordanti, peraltro tratti da intercettazioni e dichiarazioni riferite ad anni successivi rispetto al periodo d'imposta 2012; (2) violazione dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, sostenendo che non fosse applicabile la disciplina che esclude la sanzionabilità della persona fisica per violazioni tributarie commesse nell'interesse dell'ente, non essendo stata provata la fittizietà della società né la sua qualità di unico beneficiario; (3) omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sulla dedotta violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 74 del 2000, assumendo che nessuna sanzione potesse essere irrogata o eseguita prima della definizione dei procedimenti penali connessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste formale di violazione di legge, tendeva in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e del giudizio di merito sulla prova dell'amministrazione di fatto, valutazione non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, accertata l'imputazione del reddito alla persona fisica quale effettivo possessore per interposta persona ex art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, le sanzioni amministrative colpiscono direttamente l'interponente per la sua condotta, sicché non opera la disciplina dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, riferita al diverso rapporto fiscale proprio degli enti con personalità giuridica. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza e specificità, rilevando comunque che gli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 74 del 2000 non conferiscono al contribuente una immunità preventiva, ma prevedono solo la sospensione dell'esecuzione della sanzione nei casi ivi previsti; inoltre il ricorrente non aveva neppure indicato l'esito dei procedimenti penali evocati. Il giudizio si è concluso con condanna del ricorrente alle spese e con gli ulteriori effetti processuali previsti in tema di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'onere probatorio, ma la Corte osserva che la censura mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in cassazione.

  • art. 2727 c.c.

    Invocato per sostenere che gli indizi valorizzati non integrassero una prova presuntiva grave, precisa e concordante; la Corte non entra nel merito della rivalutazione probatoria perché la censura è inammissibile.

  • art. 2729 c.c.

    Come per l'art. 2727 c.c., è richiamato per contestare la tenuta delle presunzioni utilizzate dal giudice di merito, ma la Corte considera la doglianza una richiesta di rivalutazione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato quale vizio denunciato per violazione di legge; la Corte afferma che il motivo era solo apparente, perché in realtà diretto contro l'apprezzamento dei fatti.

  • art. 7 del d.l. n. 269 del 2003

    La Corte esclude l'applicabilità della norma quando le sanzioni colpiscono direttamente la persona fisica quale effettivo possessore del reddito per interposta persona, e non il diverso rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica.

  • art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    È la base giuridica dell'imputazione del reddito all'interponente, quale effettivo possessore per interposta persona; da ciò discende la legittimità dell'accertamento e della sanzione nei confronti della persona fisica.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nella motivazione della sentenza di merito per escludere l'incongruità del reddito accertato, in quanto fondato sui ricavi dichiarati e non rettificati.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato come omessa pronuncia; la Corte rileva comunque che il motivo non è autosufficiente e specifico.

  • art. 19 del d.lgs. n. 74 del 2000

    La Corte ricava che la norma disciplina l'applicabilità delle sanzioni amministrative nei casi di concorso con reato tributario e non attribuisce una riserva d'impunità alla persona fisica che sia autore della violazione.

  • art. 21 del d.lgs. n. 74 del 2000

    La Corte afferma che l'Ufficio può irrogare comunque la sanzione, la cui esecuzione resta sospesa sino all'esito del procedimento penale nei casi previsti; non vi è quindi un divieto preventivo di irrogazione.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per affermare che, in presenza di omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Corte può decidere nel merito se la questione sia infondata e non richieda ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato come fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo che consentono, in certi casi, la decisione nel merito senza rinvio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di legge è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
  • L'accertamento dell'esistenza di un amministratore di fatto o di un interponente, fondato su un compendio probatorio complessivo, appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura si limita a contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
  • Quando il reddito formalmente intestato a una società è imputato alla persona fisica quale effettivo possessore per interposta persona, le conseguenti sanzioni amministrative colpiscono direttamente l'interponente per la sua condotta, e non opera la disciplina pensata per le violazioni commesse nell'interesse di enti con personalità giuridica.
  • Le norme che prevedono la sospensione dell'esecuzione della sanzione in pendenza del procedimento penale non attribuiscono al trasgressore una immunità preventiva rispetto all'irrogazione della sanzione stessa.
  • In presenza di omessa pronuncia su una censura, la Cassazione può decidere nel merito senza rinvio se la questione sia comunque infondata e non richieda ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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