Cassazione Civile, Ordinanza n. 28877/2025 del 31/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento emessa da un Comune ex art. 2 r.d. n. 639/1910 per il canone relativo all'occupazione di una porzione di terreno comunale, utilizzata da una società operante nel settore delle infrastrutture wireless. La società aveva inizialmente corrisposto il canone pattuito nel contratto stipulato nel 2016, ma successivamente sosteneva di dover versare soltanto l'importo dovuto a titolo di TOSAP/COSAP, poi divenuto Canone Unico Patrimoniale. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione contro l'ingiunzione; la Corte d'appello aveva invece riformato la decisione e rigettato l'opposizione. Nel ricorso per cassazione la società deduceva tre censure: (1) violazione dell'art. 826 c.c., per avere la Corte d'appello erroneamente qualificato l'area come bene del patrimonio disponibile, escludendo i presupposti soggettivi e oggettivi della indisponibilità; (2) violazione dell'art. 93 d.lgs. n. 259/2003 e dell'art. 63 d.lgs. n. 446/1997, per non avere applicato la disciplina di settore che imporrebbe, per le occupazioni da parte degli operatori di comunicazioni elettroniche, un canone predeterminato e non rimesso all'autonomia negoziale; (3) violazione dell'art. 8-bis d.l. n. 135/2018, per avere ritenuto che l'art. 93 d.lgs. n. 259/2003 non si applichi ai beni del patrimonio disponibile anche dopo la sua entrata in vigore, in contrasto con l'art. 1, comma 831-bis, l. n. 160/2019, come modificato dalla l. n. 108/2021.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto del deposito, da parte della società ricorrente, di atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dalla parte e dai difensori, con accettazione della controparte anche quanto alla compensazione delle spese. In conseguenza di tale rinuncia accettata, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Non ha pronunciato sulle spese, ritenendo che l'accettazione del controricorrente escludesse il potere della Corte di provvedervi ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.; ha inoltre escluso i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2 r.d. n. 639 del 1910
richiamato come base dell'ingiunzione di pagamento emessa dal Comune
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
richiamato nel primo motivo in tema di qualificazione del bene come appartenente al patrimonio disponibile o indisponibile
art. 93 d.lgs. n. 259 del 2003
richiamato come disciplina speciale sulle occupazioni da parte degli operatori di comunicazioni elettroniche e sul relativo canone
art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997
richiamato insieme all'art. 93 d.lgs. n. 259/2003 quale disciplina dei canoni/occupazioni
art. 8-bis d.l. n. 135 del 2018
richiamato nel terzo motivo per la questione dell'applicabilità temporale della disciplina speciale
art. 1, comma 831-bis, l. n. 160 del 2019
richiamato insieme alla modifica apportata dalla l. n. 108/2021 in tema di canone unico patrimoniale
art. 40, comma 5, l. n. 108 del 2021
richiamato quale norma modificativa dell'art. 1, comma 831-bis, l. n. 160/2019
indicato come norma che esclude la statuizione sulle spese quando vi è accettazione della rinuncia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
escluso perché, in caso di estinzione del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese se l'accettazione della controparte esclude il potere di statuire sul punto.
- L'estinzione del giudizio comporta l'inapplicabilità del raddoppio del contributo unificato previsto per i casi di rigetto o inammissibilità, mancando i relativi presupposti processuali.
- Quando interviene una rinuncia accettata, la Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso, che restano assorbiti dalla definizione processuale della causa.
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