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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28877/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento emessa da un Comune ex art. 2 r.d. n. 639/1910 per il canone relativo all'occupazione di una porzione di terreno comunale, utilizzata da una società operante nel settore delle infrastrutture wireless. La società aveva inizialmente corrisposto il canone pattuito nel contratto stipulato nel 2016, ma successivamente sosteneva di dover versare soltanto l'importo dovuto a titolo di TOSAP/COSAP, poi divenuto Canone Unico Patrimoniale. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione contro l'ingiunzione; la Corte d'appello aveva invece riformato la decisione e rigettato l'opposizione. Nel ricorso per cassazione la società deduceva tre censure: (1) violazione dell'art. 826 c.c., per avere la Corte d'appello erroneamente qualificato l'area come bene del patrimonio disponibile, escludendo i presupposti soggettivi e oggettivi della indisponibilità; (2) violazione dell'art. 93 d.lgs. n. 259/2003 e dell'art. 63 d.lgs. n. 446/1997, per non avere applicato la disciplina di settore che imporrebbe, per le occupazioni da parte degli operatori di comunicazioni elettroniche, un canone predeterminato e non rimesso all'autonomia negoziale; (3) violazione dell'art. 8-bis d.l. n. 135/2018, per avere ritenuto che l'art. 93 d.lgs. n. 259/2003 non si applichi ai beni del patrimonio disponibile anche dopo la sua entrata in vigore, in contrasto con l'art. 1, comma 831-bis, l. n. 160/2019, come modificato dalla l. n. 108/2021.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto del deposito, da parte della società ricorrente, di atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dalla parte e dai difensori, con accettazione della controparte anche quanto alla compensazione delle spese. In conseguenza di tale rinuncia accettata, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Non ha pronunciato sulle spese, ritenendo che l'accettazione del controricorrente escludesse il potere della Corte di provvedervi ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.; ha inoltre escluso i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese se l'accettazione della controparte esclude il potere di statuire sul punto.
  • L'estinzione del giudizio comporta l'inapplicabilità del raddoppio del contributo unificato previsto per i casi di rigetto o inammissibilità, mancando i relativi presupposti processuali.
  • Quando interviene una rinuncia accettata, la Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso, che restano assorbiti dalla definizione processuale della causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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