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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33624/2026 del 16/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello contro il diniego di dissequestro e restituzione di un'area e delle strutture di un complesso turistico sottoposte prima a sequestro probatorio e poi a sequestro preventivo. Il vincolo era stato disposto in relazione a contestate violazioni urbanistiche, paesaggistiche e della normativa sulla navigazione, commesse in epoca successiva alla presentazione della CILA e ritenute permanenti fino all'agosto 2018. Con il primo motivo è stata dedotta la prescrizione dei reati urbanistici ed edilizi, sostenendo che il Tribunale avrebbe illegittimamente posto a carico della difesa la dimostrazione dell'assenza di cause di sospensione della prescrizione e avrebbe omesso di colmare le lacune motivazionali e documentali relative alla sequenza processuale. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., sostenendo che il sequestro era stato disposto con finalità impeditiva ai sensi del comma 1 e non poteva essere trasformato in sequestro finalizzato alla confisca ai sensi del comma 2, né mantenuto dopo la prescrizione del reato. Con il terzo motivo è stata censurata la valorizzazione, da parte del Tribunale, di reati diversi da quelli posti a fondamento del sequestro, nonché il riferimento alla confisca disposta in primo grado in relazione all'abuso d'ufficio, successivamente abrogato. La Corte ha ritenuto che le censure fossero manifestamente infondate: il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di misure cautelari reali è ammesso per sola violazione di legge, comprendente i vizi motivazionali radicali, ma la motivazione del provvedimento impugnato era adeguata. In particolare, la prescrizione non risultava dimostrata mediante una completa ricostruzione della sequenza procedimentale e dei periodi di sospensione; inoltre, il giudice della cautela non poteva discostarsi dagli accertamenti fattuali compiuti nella sentenza di merito non definitiva e il Tribunale aveva motivato sulla persistenza del periculum in mora, connesso al rischio di aggravamento o protrazione delle conseguenze dei reati e ai rischi per la stabilità della costa e per l'afflusso di persone nell'area naturale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto adeguata e non apparente la motivazione del Tribunale del riesame, sia quanto alla mancata dimostrazione dell'intervenuta prescrizione, sia quanto alla persistenza delle esigenze cautelari reali. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non risultando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di appello e riesame di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge, inclusi gli errori in procedendo e in iudicando e i vizi motivazionali radicali che rendano la motivazione mancante o meramente apparente.

  • art. 321, comma 1, c.p.p.

    Il sequestro preventivo con finalità impeditiva può essere mantenuto quando la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato; nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto persistente il periculum in mora.

  • art. 321, comma 2, c.p.p.

    La disposizione riguarda il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la ricorrente ne ha dedotto l'inapplicabilità al sequestro originariamente disposto ai sensi del comma 1, ma la Corte ha ritenuto assorbite le ulteriori questioni alla luce della valutazione complessiva di manifesta infondatezza.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    La carenza di motivazione rilevante come violazione di legge ricorre soltanto quando l'apparato argomentativo sia formalmente o sostanzialmente mancante oppure privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

  • art. 159 c.p.

    Il computo della prescrizione deve tenere conto dei periodi di sospensione previsti dalla legge; l'accertamento non consiste in un mero calcolo calendariale, ma richiede la ricostruzione della sequenza processuale e delle eventuali sospensioni.

  • art. 157 c.p.

    La verifica del termine prescrizionale richiede l'individuazione del termine massimo applicabile e dei periodi sospensivi incidenti sul suo decorso.

  • art. 44, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001

    Norma richiamata quale base della contestazione urbanistico-edilizia connessa agli interventi realizzati nell'area sequestrata.

  • art. 181 d.lgs. 42/2004

    Norma richiamata per la contestazione della violazione paesaggistica relativa agli interventi nell'area sottoposta a vincolo.

  • art. 734 c.p.

    Norma richiamata tra i reati posti a fondamento del procedimento e del vincolo cautelare.

  • art. 54 cod. nav.

    Norma richiamata tra le disposizioni della navigazione violate secondo l'imputazione.

  • art. 1161 cod. nav.

    Norma richiamata tra le disposizioni della navigazione violate secondo l'imputazione.

  • art. 110 c.p.

    Norma richiamata quale disposizione sul concorso di persone nei reati contestati.

  • art. 81 c.p.

    Norma richiamata quale disposizione sulla continuazione dei reati contestati.

  • art. 240 c.p.

    Norma richiamata in relazione alla confisca disposta nella sentenza di primo grado.

  • art. 335-bis c.p.

    Norma indicata quale fondamento della confisca disposta in primo grado in relazione al reato di abuso d'ufficio.

  • art. 323 c.p.

    La sentenza di primo grado aveva disposto la confisca in relazione a tale delitto, successivamente abrogato; la Corte ha richiamato tale circostanza senza fondare su di essa l'accoglimento del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 30 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dal Tribunale con riferimento ai poteri e doveri della pubblica amministrazione in materia di lottizzazione abusiva e acquisizione degli immobili al patrimonio pubblico.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dal Tribunale con riferimento agli interventi eseguiti in assenza o difformità dal permesso di costruire e ai conseguenti poteri amministrativi.

  • art. 1, comma 1, lett. b), legge 9 agosto 2024, n. 114

    a decorrere dal 25 agosto 2024

    La Corte richiama l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Norma processuale richiamata per le conclusioni scritte del Procuratore generale.

Massime di principio

  • Nel procedimento cautelare reale, il ricorso per cassazione è ammesso per sola violazione di legge; il vizio di motivazione rileva soltanto quando la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
  • L'accertamento della prescrizione non è un mero computo aritmetico del termine sul calendario, ma richiede la completa ricostruzione della sequenza procedimentale e l'individuazione dei periodi di sospensione; la deduzione della prescrizione è inammissibile se il ricorrente non rappresenta compiutamente tali dati e non dimostra la maturazione del termine.
  • Una sentenza di merito non definitiva vincola il giudice della cautela quanto alla ricostruzione dei fatti rilevanti per il fumus delicti e il periculum in mora; il giudice cautelare non può sostituire a tale ricostruzione una diversa valutazione in fatto o in diritto, trasformando il procedimento cautelare in una sede decisoria alternativa.
  • Il sequestro preventivo può essere mantenuto quando sia adeguatamente motivata la persistenza del periculum in mora, consistente nel rischio che la libera disponibilità dei beni aggravi o protragga le conseguenze dei reati contestati; una motivazione specifica su tali rischi non è meramente apparente.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioniAbuso edilizioLottizzazione abusiva
RamiProcesso penaleReati edilizi
IstitutiPrescrizione del reatoConfiscaNullità processuale

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