Cassazione Penale, Sentenza n. 33619/2026 del 16/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato è stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato previsto dall'art. 4, commi 1 e 4-bis, della legge n. 401 del 1989, in relazione all'attività di intermediazione e promozione telematica svolta in favore di un bookmaker comunitario privo, secondo l'imputazione, dei necessari titoli concessori, mentre il centro operante in Italia era privo del titolo autorizzatorio. La Corte d'appello ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 4 della legge n. 401 del 1989 e degli artt. 49, 51, 52 e 56 TFUE, sostenendo la legittimità dell'attività e la discriminazione subita dal bookmaker; ha denunciato violazioni della normativa nazionale in materia di autorizzazioni, concessioni e regolarizzazione fiscale, nonché vizi di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva; ha contestato l'insussistenza dell'elemento soggettivo, invocando l'oscurità della disciplina e l'errore inevitabile sulla legge penale; ha chiesto la valutazione della posizione del bookmaker rispetto al cosiddetto Bando Monti 2012 e l'ammissione di documentazione asseritamente dimostrativa della discriminazione; infine, ha richiesto la sospensione condizionale della pena. Nelle conclusioni ha formulato ulteriori richieste di assoluzione, applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., disapplicazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme nazionali, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea e rinnovazione dell'istruzione probatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità. Ha rilevato che l'atto, articolato in trentatré pagine, presentava un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, con una panoramica non coordinata della normativa di settore, senza enucleare concrete ragioni di censura riconducibili ai vizi deducibili in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che le richieste conclusive erano in parte incongruenti con la natura del giudizio di cassazione. La Corte ha ritenuto la sentenza impugnata adeguatamente motivata, priva di contraddizioni o cesure logiche e coerente con la prova disponibile, con la normativa applicabile e con la relativa interpretazione giurisprudenziale. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non risultando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 4, commi 1 e 4-bis, legge n. 401/1989
Norma incriminatrice applicata nei precedenti gradi di giudizio in relazione all'attività di intermediazione e promozione di scommesse svolta senza i titoli richiesti.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Individua i motivi deducibili con il ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze non fossero concretamente riconducibili ai relativi vizi di legittimità.
Posto a fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Richiamato per le conclusioni scritte del Procuratore generale.
Invocato dal ricorrente come richiesta subordinata di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte non ha esaminato nel merito la richiesta per l'inammissibilità del ricorso.
artt. 49, 51, 52 e 56 TFUE
Richiamati dal ricorrente per sostenere la compatibilità dell'attività con le libertà fondamentali dell'Unione e la discriminazione del bookmaker; la Corte non ha esaminato tali censure nel merito per l'inammissibilità dell'impugnazione.
Richiamato dal ricorrente in relazione al regime autorizzatorio dell'attività di raccolta e intermediazione di scommesse; la Corte non ha esaminato nel merito la richiesta di disapplicazione.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione caratterizzato da un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che non consenta di individuare le concrete ragioni di censura e di ricondurle ai vizi di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.
- La mera ampia e non coordinata ricostruzione della normativa di settore, accompagnata da una pluralità di questioni eccentriche e da richieste non coerenti con la natura del giudizio di legittimità, non sostituisce l'onere di formulare motivi specifici rivolti contro la motivazione della decisione impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33616/2026 del 16/09/2026
- Sentenza penale · 16 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33618/2026 del 16/09/2026
- Sentenza penale · 16 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33623/2026 del 16/09/2026
- Sentenza penale · 16 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33624/2026 del 16/09/2026
- Sentenza penale · 16 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33625/2026 del 16/09/2026
- Sentenza penale · 16 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33627/2026 del 16/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →