Cassazione Penale, Sentenza n. 33618/2026 del 16/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata, dipendente di un'impresa di pulizie e conducente di un autocarro intestato alla titolare dell'impresa, è stata condannata dal Tribunale per avere, il 24 gennaio 2024, scaricato e depositato sulla pubblica via diversi sacchi contenenti materiale di risulta, in violazione della disciplina sull'abbandono di rifiuti non pericolosi. Il Tribunale ha irrogato, all'esito di giudizio abbreviato, la pena di 1.500 euro di ammenda. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 255, comma 1, d.lgs. 152/2006, dell'art. 2, comma 4, c.p. e dell'art. 25, comma 2, Cost., sostenendo che dovesse applicarsi la cornice edittale vigente al momento del fatto, pari all'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, e lamentando che il giudice non avesse specificato il minimo edittale considerato nel determinare la pena base in 3.000 euro. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, contestando il rilievo attribuito all'attività professionale di pulizia, la propria qualità di mera dipendente e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Con il terzo motivo ha lamentato l'omessa valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, valorizzando l'occasionalità della condotta, la natura non pericolosa e la modesta entità dei rifiuti, l'assenza di precedenti e di danno ambientale documentato. Con il quarto motivo ha contestato l'identificazione dell'autrice mediante le videoriprese, richiamando un errore nel nominativo utilizzato dalla polizia municipale, la presenza di due utilizzatori del mezzo e la presenza di due persone nelle immagini. Con il quinto motivo ha sostenuto che la condotta non integrasse l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti, ma soltanto un conferimento irregolare sanzionabile amministrativamente, lamentando l'omessa verifica della prossimità a un punto di raccolta e dell'eventuale successiva raccolta da parte del servizio pubblico. Con il sesto motivo ha dedotto l'erronea applicazione della disciplina e il vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo, sostenendo che non fosse stata accertata la volontà di disfarsi definitivamente dei rifiuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i primi due motivi manifestamente infondati, il terzo infondato, il quarto manifestamente infondato e generico, e il quinto e il sesto infondati. Quanto alla pena, ha affermato che la cornice applicabile ratione temporis era quella da 1.000 a 10.000 euro, ma ha ritenuto che la pena base di 3.000 euro fosse comunque compresa nei limiti legali e ampiamente inferiore alla media edittale, sicché non era necessaria una motivazione analitica. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione riferita al carattere professionale dell'attività di pulizia e ha escluso l'obbligo di motivare specificamente il diniego delle attenuanti generiche, non risultando che fossero state richieste e non configurandosi come un diritto conseguente alla mera assenza di precedenti. La particolare tenuità del fatto è stata ritenuta implicitamente esclusa dalla motivazione complessiva, anche in considerazione della pena superiore al minimo e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. L'identificazione dell'imputata è stata ritenuta sorretta da una concatenazione logica di elementi: videoriprese, individuazione dell'impresa tramite l'autocarro, verifica dell'intestatario, dichiarazioni della titolare e riconoscimento da parte della polizia giudiziaria. Nel merito della fattispecie ambientale, la Corte ha ritenuto accertato l'abbandono di diversi sacchi di materiale di risulta sulla pubblica via, con volontà definitiva di disfarsene, escludendo il mero conferimento irregolare di rifiuti urbani. Il ricorso è stato pertanto rigettato nella motivazione, ma il dispositivo qualificato dalla Corte come dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 255, comma 1, d.lgs. 152/2006
Abbandono di rifiuti non pericolosi
La disposizione punisce penalmente l'abbandono, il deposito o l'immissione di rifiuti non pericolosi nelle condotte richiamate dall'art. 192 d.lgs. 152/2006; la cornice edittale applicabile è quella vigente al momento del fatto.
art. 192, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006
Divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti
Costituisce il perno normativo della fattispecie di abbandono, vietando il deposito incontrollato e l'abbandono di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, nonché l'immissione nelle acque.
art. 2, comma 4, c.p.
Successione di leggi penali
Impone di individuare, in caso di successione normativa, la disciplina più favorevole applicabile al fatto commesso.
art. 25, comma 2, Cost.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso
È richiamato in relazione alla determinazione della cornice edittale applicabile ratione temporis.
art. 132 c.p.
Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
Richiede che il giudice motivi la quantificazione della pena, ma non impone una motivazione specifica e dettagliata quando la pena è contenuta al di sotto della media edittale e resta nei limiti legali.
art. 133 c.p.
Gravità del reato e capacità a delinquere
Rileva ai fini della personalizzazione della pena e della valutazione delle attenuanti generiche.
art. 131-bis c.p.
Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
Può essere rilevata d'ufficio e può risultare implicitamente esclusa quando la motivazione della sentenza evidenzi elementi incompatibili con la particolare tenuità.
art. 129 c.p.p.
Obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
Consente di ricondurre la rilevabilità d'ufficio della particolare tenuità del fatto alle cause di proscioglimento valutabili in ogni stato e grado.
art. 192, comma 2, c.p.p.
La responsabilità può fondarsi sulla concatenazione logica di indizi gravi, precisi e concordanti; in cassazione il controllo riguarda la coerenza logica e giuridica della motivazione, non la rivalutazione del merito.
art. 616 c.p.p.
Condanna alle spese e alla Cassa delle ammende
È richiamato per porre a carico della ricorrente le spese del procedimento conseguenti alla declaratoria di inammissibilità.
art. 6-ter, comma 1, d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137
Trasformazione dell'illecito di cui all'art. 255, comma 1, d.lgs. 152/2006 da amministrativo a penale
Ha reso penalmente rilevante la fattispecie base di abbandono di rifiuti non pericolosi, con la cornice da 1.000 a 10.000 euro applicabile al fatto del 24 gennaio 2024.
Massime di principio
- La contravvenzione di abbandono di rifiuti non pericolosi è un reato comune, punibile a titolo di dolo o colpa, avente natura di reato istantaneo con effetti eventualmente permanenti.
- L'abbandono penalmente rilevante presuppone una volontà dismissiva e definitiva, desumibile dalla collocazione incontrollata dei rifiuti e dal disinteresse del detentore dopo il deposito; non è necessaria una successiva attività gestoria di recupero o smaltimento.
- La distinzione tra la contravvenzione di abbandono di rifiuti e il mero illecito amministrativo dipende dal tipo e dalla dimensione dei rifiuti, dalla gravità della condotta e dal contesto del conferimento. L'illecito amministrativo relativo all'abbandono accanto ai contenitori stradali riguarda la specifica fattispecie dei rifiuti urbani e non si estende ai rifiuti prodotti nell'ambito di un'attività d'impresa.
- Quando la pena base è compresa tra il minimo e il massimo edittale e si colloca al di sotto della media edittale, è sufficiente una motivazione sintetica che dia conto degli elementi ritenuti rilevanti; non è necessaria una motivazione analitica sul mancato rispetto del minimo.
- Le attenuanti generiche non spettano automaticamente per l'assenza di precedenti penali o di elementi negativi, ma richiedono l'individuazione di elementi positivi idonei a giustificare un trattamento di speciale benevolenza.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa implicitamente quando la struttura motivazionale della sentenza, anche attraverso la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche, evidenzi una valutazione incompatibile con la speciale esiguità dell'offesa.
- Nel giudizio di cassazione, il controllo sulla prova indiziaria riguarda la correttezza logica e giuridica della motivazione e non consente una nuova valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi già apprezzati dal giudice di merito.
- L'identificazione dell'autore può essere fondata sulla concatenazione logica di videoriprese, individuazione del veicolo e dell'impresa, dichiarazioni dei soggetti informati e riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria, purché la motivazione esponga coerentemente il percorso inferenziale.
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