Cassazione Penale, Sentenza n. 33625/2026 del 16/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (destinatario D.A.Spo.)
La controversia
Il ricorrente era destinatario di un D.A.Spo. emesso il 20 novembre 2024 ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, con divieto di accesso alle manifestazioni sportive e correlato obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria trenta minuti dopo l'inizio del primo e del secondo tempo delle partite disputate dalla squadra di calcio indicata nel provvedimento, per la durata di cinque anni. Dopo oltre due anni di osservanza delle prescrizioni, il ricorrente aveva chiesto la revoca dell'obbligo, deducendo lo svolgimento di attività lavorativa regolare in Sardegna, la domiciliazione nella provincia di Cagliari e la conseguente difficoltà oggettiva di spostamento verso Roma. Il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l'istanza, ritenendo sostanzialmente immodificabile la misura in ragione della precedente applicazione di un D.A.Spo. e della durata minima quinquennale prevista in caso di recidiva amministrativa. Con un unico articolato motivo, il ricorrente ha denunciato erronea applicazione dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e carenza di motivazione, sostenendo che la disposizione consente la revoca o modifica della prescrizione quando siano cessate o mutate le condizioni che ne avevano giustificato l'adozione; che la recidiva amministrativa non determina l'irrevocabilità della misura; che la durata minima prevista dalla legge riguarda i poteri del Questore e non esclude il controllo giudiziale sulla permanenza dei presupposti; che non era necessario esperire previamente il rimedio amministrativo; e che il giudice non aveva esaminato le argomentazioni difensive.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. Ha affermato che la richiesta di revoca o modifica dell'obbligo di presentazione è di competenza del giudice per le indagini preliminari già investito della convalida del provvedimento. Ha inoltre ribadito che il D.A.Spo., in quanto sostanzialmente riconducibile alle misure di prevenzione, è soggetto anche ai principi dell'art. 11 del d.lgs. n. 159 del 2011: la revoca o modifica richiede elementi sopravvenuti o non precedentemente esaminati, idonei a incidere in modo decisivo sul quadro fattuale posto a fondamento della misura e a imporre una rivalutazione delle esigenze di pericolosità. Nel caso concreto, il giudice aveva erroneamente considerato la misura immodificabile per la sola recidiva amministrativa, senza valutare discrezionalmente la persistenza della pericolosità e senza esaminare i fatti nuovi dedotti, consistenti nella condotta rispettosa mantenuta per oltre due anni, nell'attività lavorativa stabile in Sardegna, nel trasferimento della domiciliazione e nella conseguente difficoltà di spostamento e di violazione del divieto. Il giudice del rinvio dovrà quindi procedere a una nuova valutazione secondo tali criteri.
Norme richiamate
Disciplina l'obbligo di presentazione presso un ufficio o comando di polizia in concomitanza con manifestazioni sportive.
Prevede che l'obbligo di presentazione sia revocato o modificato quando siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne avevano giustificato l'emissione. La durata minima prevista in caso di precedente D.A.Spo. non esclude la valutazione giudiziale della permanenza dei presupposti della misura.
Prevede un rimedio amministrativo la cui mancata attivazione non costituisce adempimento preliminare necessario per proporre al giudice la richiesta di revoca o modifica.
art. 11, d.lgs. n. 159 del 2011
È applicabile, per colmare le lacune della disciplina del D.A.Spo., e consente la revoca o modifica della misura quando sia cessata o mutata la causa che l'ha determinata.
art. 4, d.lgs. n. 159 del 2011
Ricompone tra i destinatari delle misure di prevenzione le persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone coinvolti in più occasioni in manifestazioni di violenza di cui all'art. 6 della legge n. 401 del 1989.
comma 1, lettere b) ed e)
È richiamato quale fondamento dei motivi di ricorso per erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche e per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
art. 23, decreto-legge n. 137 del 2020
Disciplina la trattazione non partecipata del ricorso e le conclusioni scritte del Procuratore generale.
Massime di principio
- La competenza a decidere sulla richiesta di revoca o modifica dell'obbligo di presentazione imposto ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989 spetta al giudice per le indagini preliminari che ha già provveduto alla convalida del provvedimento.
- La prescrizione di presentazione collegata al D.A.Spo. può essere revocata o modificata quando emergano fatti sopravvenuti o preesistenti ma non esaminati, purché tali elementi incidano in modo decisivo sul quadro fattuale originario e consentano di rivalutare le esigenze di pericolosità.
- La richiesta di revoca o modifica non può limitarsi a sollecitare una nuova valutazione di elementi già esaminati, perché ciò trasformerebbe il rimedio in una tardiva impugnazione della misura definitiva.
- La precedente applicazione di un D.A.Spo. e la conseguente durata minima quinquennale della nuova misura non rendono automaticamente irrevocabile o immodificabile l'obbligo di presentazione: il giudice deve comunque svolgere una valutazione discrezionale sulla permanenza dei presupposti e delle esigenze di pericolosità.
- Nel decidere sulla revoca o modifica dell'obbligo di presentazione, il giudice deve esaminare specificamente i fatti nuovi dedotti dall'interessato, inclusi il comportamento rispettoso delle prescrizioni e le sopravvenute condizioni lavorative o personali che possano incidere concretamente sulla necessità e funzionalità della misura.
- La mancata attivazione del rimedio amministrativo previsto dall'art. 6, comma 8-bis, della legge n. 401 del 1989 non impedisce la proposizione, in qualsiasi momento, della richiesta giudiziale di revoca o modifica della misura.
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