Cassazione Penale, Sentenza n. 33623/2026 del 16/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, già condannata con sentenza irrevocabile alla pena di dodici mesi di reclusione ed euro 700 di multa per reati edilizi e violazioni in materia di tutela del patrimonio culturale, con contestuale ordine di demolizione delle opere abusive e rimessione in pristino, aveva chiesto al giudice dell'esecuzione la revoca dell'ordine. L'immobile era stato precedentemente acquisito gratuitamente al patrimonio comunale, a seguito dell'inottemperanza a un'ingiunzione amministrativa di demolizione, e l'acquisizione era stata trascritta nei registri immobiliari. Il Tribunale di Palermo aveva rigettato l'istanza ritenendo che la ricorrente, non essendo più proprietaria né avendo la disponibilità materiale del bene, fosse priva di interesse alla revoca, salvo che intendesse chiedere di procedere spontaneamente alla demolizione a proprie spese. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione di legge, sostenendo che il rigetto avrebbe violato il principio di legalità e quello di proporzionalità, nonché l'art. 31 del d.P.R. 380/2001 e l'art. 2, paragrafo 1, CEDU, poiché l'acquisizione comunale avrebbe determinato l'impossibilità giuridica e materiale di eseguire l'ordine. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando contraddittorietà, manifesta illogicità e omessa valutazione delle questioni relative alla sopravvenuta impossibilità dell'oggetto, alla mancanza di una deliberazione comunale di mantenimento dell'opera e alle modalità con cui avrebbe potuto accedere al bene ormai appartenente al Comune. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendo che l'acquisizione al patrimonio comunale non sia incompatibile con l'ordine giudiziale di demolizione e che, in assenza di una deliberazione consiliare diretta a conservare l'opera per prevalenti interessi pubblici, l'unico esito del procedimento sanzionatorio sia la demolizione a spese del responsabile dell'abuso. L'interesse concreto e attuale alla revoca può quindi sussistere soltanto in funzione della demolizione spontanea, da eseguire a cura e spese del condannato; tale interesse non era stato dedotto dalla ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che l'acquisizione gratuita dell'immobile abusivo al patrimonio comunale non fa venir meno né rende ineseguibile l'ordine giudiziale di demolizione. L'ordine conserva natura reale e funzione ripristinatoria e può essere eseguito anche dopo il trasferimento del bene al Comune, previa autorizzazione dell'ente o mediante intervento dell'autorità competente, con costi a carico del responsabile dell'abuso. In mancanza di una deliberazione comunale ex art. 31, comma 5, del d.P.R. 380/2001 che riconosca prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell'opera, la condannata può avere interesse alla revoca soltanto per ottenere di procedere spontaneamente alla demolizione. Poiché la richiesta era finalizzata a ottenere la revoca per l'asserita impossibilità di adempiere e non alla demolizione a proprie spese, la ricorrente è stata ritenuta priva di interesse concreto e attuale. La censura relativa all'art. 2, paragrafo 1, CEDU è stata inoltre ritenuta assolutamente generica ed eccentrica rispetto alla questione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 349 c.p.
Norma incriminatrice richiamata tra i reati oggetto della condanna irrevocabile; il testo non ne specifica ulteriormente l'applicazione concreta.
art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001
Norma edilizia per la quale il giudice penale, in caso di condanna, ordina la demolizione delle opere abusive non ancora demolite.
art. 31 d.P.R. 380/2001
commi 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 5 e 9
Disciplina l'ingiunzione di demolizione, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza, la demolizione a spese dei responsabili dell'abuso e l'ordine giudiziale di demolizione. L'acquisizione comunale non è incompatibile con l'ordine giudiziale, salvo deliberazione consiliare di mantenimento dell'opera per prevalenti interessi pubblici.
artt. 64 e 65 d.P.R. 380/2001
Norme richiamate tra i reati oggetto della condanna irrevocabile; il testo non specifica una distinta questione interpretativa.
artt. 71 e 134 d.P.R. 380/2001
Norme richiamate tra i reati oggetto della condanna irrevocabile; il testo non specifica una distinta questione interpretativa.
artt. 136 e 181, comma 1, d.lgs. 42/2004
Norme richiamate tra i reati oggetto della condanna irrevocabile in materia di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico; il testo non specifica una distinta questione interpretativa.
art. 655 c.p.p.
Richiamato quale fondamento dell'ingiunzione di demolizione emessa dalla Procura della Repubblica in sede esecutiva.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Indicato quale parametro del motivo di ricorso relativo alla violazione o erronea applicazione della legge.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Indicato quale parametro del motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
art. 2, paragrafo 1, CEDU
La Corte ha ritenuto la censura assolutamente generica ed eccentrica rispetto all'oggetto del giudizio.
Massime di principio
- L'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio comunale, conseguente all'inottemperanza all'ingiunzione amministrativa di demolizione, non determina di per sé l'incompatibilità né la cessazione dell'efficacia dell'ordine giudiziale di demolizione.
- L'ordine giudiziale di demolizione delle opere abusive ha natura reale e funzione ripristinatoria: opera sul bene e può essere eseguito anche dopo il trasferimento della proprietà al Comune, indipendentemente dal fatto che il destinatario dell'ordine sia ancora proprietario dell'immobile.
- In assenza di una deliberazione consiliare che riconosca prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell'opera ai sensi dell'art. 31, comma 5, del d.P.R. 380/2001, il procedimento sanzionatorio ha come esito obbligato la demolizione a spese del responsabile dell'abuso.
- Dopo l'acquisizione dell'immobile abusivo al patrimonio comunale, il condannato conserva un interesse concreto e attuale a chiedere la revoca dell'ordine giudiziale soltanto se intende procedere spontaneamente alla demolizione a propria cura e spese; non è sufficiente allegare in modo generico l'impossibilità di intervenire sul bene.
- L'interesse a impugnare deve essere concreto e attuale e deve consistere nella possibilità di conseguire, mediante l'eliminazione del provvedimento impugnato, un risultato pratico effettivamente più favorevole; non è ammessa l'impugnazione volta alla sola correttezza teorica della decisione.
- L'acquisizione comunale non costituisce un impedimento tecnico-giuridico assoluto alla demolizione: il condannato può chiedere al Comune l'autorizzazione a eseguire i lavori a proprie spese, ferma restando la possibilità di esecuzione da parte dell'autorità competente.
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