Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33616/2026 del 16/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di combustione illecita di rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 256-bis d.lgs. 152/2006, con applicazione della recidiva reiterata e infra-quinquennale, e condannato alla pena di due anni e due mesi di reclusione. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la polizia giudiziaria era intervenuta dopo avere visto una densa coltre di fumo nero e aveva trovato cumuli di cavi elettrici, in parte privati della guaina e in parte ancora ricoperti di materiale plastico, nonché due persone: una identificata e arrestata e un'altra fuggita. Nel luogo era stato rinvenuto un telefono cellulare acceso, privo di password e con un profilo Facebook recante una fotografia corrispondente alle sembianze del soggetto visto allontanarsi; l'identificazione era stata inoltre verificata tramite le banche dati delle forze di polizia. Il ricorso era articolato in quattro motivi. Con il primo motivo si deduceva l'inutilizzabilità dei dati acquisiti dalla polizia giudiziaria mediante l'accesso al cellulare, assumendo che fosse stato effettuato abusivamente e che avesse riguardato il profilo Facebook. Il motivo è stato ritenuto nuovo, perché non proposto in appello. Con il secondo motivo si contestavano l'identificazione dell'imputato, la prova del suo contributo causale o morale alla combustione e la motivazione della condanna, denunciando il ricorso a presunzioni e una presunta inversione dell'onere della prova. Si contestava inoltre la configurabilità del delitto, sostenendo l'assenza di elementi sufficienti e, genericamente, di un incendio o del danno ambientale. La Corte ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate e comunque generiche e non consentite in cassazione, valorizzando la concatenazione degli elementi indiziari e precisando che il reato è di pericolo concreto e si perfeziona con l'appiccamento del fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, senza necessità di danno ambientale, incendio o conseguimento dello scopo economico perseguito. Con il terzo motivo si deduceva il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere una rivalutazione del merito; la Corte ha comunque rilevato che i giudici di merito avevano motivato il diniego sulla quantità dei rifiuti, sulla produzione di fumo nocivo, sull'intensità del dolo e sulle reiterate condotte di fuga. Con il quarto motivo si contestava l'applicazione della recidiva, ritenuta priva di adeguata motivazione. Anche tale censura è stata ritenuta manifestamente infondata e generica, poiché la Corte di appello aveva valorizzato i numerosi precedenti, la loro relativa prossimità temporale, la finalità di lucro comune e la prosecuzione dell'attività delittuosa dopo una precedente condanna.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché dedotto per la prima volta in cassazione. Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti generici, diretti a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e delle valutazioni di merito, nonché, rispettivamente, manifestamente infondati quanto alla prova dell'identificazione e alla configurabilità del reato, al diniego dell'art. 131-bis c.p. e all'applicazione della recidiva. È rimasta ferma la condanna per combustione illecita di rifiuti, con recidiva reiterata e infra-quinquennale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 256-bis d.lgs. 152/2006

    Il delitto di combustione illecita di rifiuti, quale reato di pericolo concreto, è integrato dall'appiccamento del fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato; non occorrono l'effettivo danno ambientale, la realizzazione di un incendio, il conseguimento del profitto perseguito né la previa contestazione dei reati di abbandono o deposito incontrollato.

  • art. 191 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta inutilizzabilità dei dati acquisiti dal cellulare; la relativa censura non è stata esaminata nel merito perché proposta per la prima volta in cassazione.

  • art. 192 c.p.p.

    Il giudice di legittimità verifica la correttezza logica e giuridica dell'uso degli indizi, senza rivalutarne direttamente gravità, precisione e concordanza; la responsabilità può fondarsi sulla concatenazione logica di più elementi indiziari coerenti e convergenti.

  • art. 352 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'accesso al telefono cellulare; la censura è stata dichiarata tardiva perché non proposta nel giudizio di appello.

  • art. 581, comma 1-bis, c.p.p.

    L'impugnazione è inammissibile per difetto di specificità quando non espone puntualmente ed esplicitamente, per ciascuna richiesta, i rilievi critici riferiti alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva degli elementi concreti secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.; i presupposti sono cumulativi e la valutazione negativa anche di uno solo può escludere la causa di non punibilità.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva facoltativa richiede una valutazione concreta della relazione qualificata tra precedenti e nuovo reato, tale da evidenziare maggiore capacità a delinquere, riprovevolezza o pericolosità; il giudice deve motivare, anche sinteticamente, l'applicazione della recidiva.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    I parametri di gravità del reato e di personalità dell'autore concorrono alla valutazione della particolare tenuità del fatto e della recidiva.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, quando non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione la censura relativa a una violazione di legge verificatasi nei gradi di merito quando essa non sia stata proposta in appello e il ricorrente non contesti specificamente il riepilogo dei motivi contenuto nella sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una rivalutazione del compendio probatorio o in una nuova ricostruzione dei fatti; il controllo sulla motivazione resta limitato alla verifica della coerenza logica, dell'assenza di contraddizioni manifeste e della corretta applicazione delle regole giuridiche sulla prova.
  • In tema di prova indiziaria, il giudice di legittimità non rivaluta autonomamente gravità, precisione e concordanza degli indizi, ma verifica soltanto che la motivazione esponga una concatenazione logica e giuridicamente corretta degli elementi, idonea a fondare il giudizio di responsabilità.
  • Il delitto di combustione illecita di rifiuti è configurabile quando venga appiccato il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato; non sono necessari l'effettivo danno ambientale, la propagazione di un incendio, il conseguimento del profitto perseguito o la previa contestazione dell'abbandono o del deposito incontrollato.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere valutata congiuntamente alla luce di tutti i parametri rilevanti; la motivata esclusione anche di uno dei presupposti richiesti può impedire l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
  • La recidiva facoltativa non può fondarsi sul mero dato formale dei precedenti penali, ma richiede una relazione concreta e qualificata tra i precedenti e il nuovo reato, desumibile anche dalla natura e omogeneità dei fatti, dalla loro distanza temporale, dalla prosecuzione della condotta delittuosa e dagli altri elementi indicativi di maggiore capacità a delinquere.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioniParticolare tenuità del fattoRecidiva
RamiReati ambientaliProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.