Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33627/2026 del 16/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui la Corte di appello ha rigettato l’istanza di sospensione e revoca dell’ordine di demolizione, formulata sul presupposto che alcuni provvedimenti di condono edilizio rilasciati nel 2025 avessero reso l’ordine incompatibile con la situazione amministrativa sopravvenuta. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 39 della legge n. 724/1994 in relazione agli artt. 34 e 38 d.P.R. n. 380/2001, nonché vizio di motivazione, sostenendo che l’intero immobile non avrebbe dovuto essere considerato insanabile per il solo superamento del limite volumetrico, ma che si sarebbe dovuto verificare se la volumetria eccedente fosse separabile dalla parte lecita e, in caso negativo, sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria mediante la cosiddetta fiscalizzazione dell’abuso. Ha inoltre lamentato l’assenza di un accertamento tecnico adeguato sulla scindibilità delle opere. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 8 CEDU e vizio di motivazione in ordine alla proporzionalità della sanzione demolitoria e alla tutela del diritto all’abitazione. La Corte di cassazione ha rilevato che l’immobile era un unico corpo di fabbrica su quattro livelli, con volume complessivo di circa 2.635,50 metri cubi, oltre alle fondazioni, e che le istanze di condono erano state presentate separatamente dalla ricorrente e dai figli per porzioni diverse dell’edificio. Ha ritenuto decisivo che non fosse stata dimostrata la legittimazione dei figli a presentare le domande di condono, poiché non risultavano proprietari né titolari di altra relazione giuridicamente qualificata con il bene. Ha inoltre ribadito che il limite volumetrico di 750 metri cubi previsto dalla legge n. 724/1994 non può essere eluso mediante il frazionamento artificioso di un unico manufatto in più istanze. Le censure sulla scindibilità delle opere e sulla fiscalizzazione sono state considerate nuove, perché non sottoposte alla Corte di appello, oltre che dirette a ottenere un nuovo accertamento di fatto non consentito in sede di legittimità. Anche il secondo motivo è stato ritenuto generico e non correlato alle argomentazioni dell’ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la verifica della Corte di appello circa la natura unitaria dell’edificio, il superamento del limite volumetrico di 750 metri cubi e la carenza di legittimazione dei soggetti che avevano presentato le istanze di condono. Ha escluso che in sede di legittimità potessero essere introdotte per la prima volta le questioni relative alla scindibilità delle opere e alla fiscalizzazione dell’abuso, implicanti comunque nuovi accertamenti fattuali. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non risultando assente ogni colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 39 legge n. 724/1994

    limite volumetrico di 750 metri cubi per il condono edilizio straordinario

    Il limite volumetrico opera con riferimento all’edificio unitariamente considerato e non può essere aggirato mediante istanze frazionate relative a porzioni di un unico manufatto, salvo la presenza di distinti soggetti legittimati nei casi previsti dalla legge.

  • art. 31 legge n. 47/1985

    La legittimazione a chiedere la sanatoria spetta al proprietario e agli altri soggetti titolari di una relazione giuridicamente qualificata con il bene.

  • art. 11 d.P.R. n. 380/2001

    Il titolo edilizio può essere richiesto da chi dimostri una legittima disponibilità dell’area o dell’immobile fondata su una relazione qualificata, reale o obbligatoria, con il bene.

  • art. 34 d.P.R. n. 380/2001

    La disposizione è richiamata dalla difesa in relazione alla possibile sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria, ma la Corte non procede a tale valutazione perché la questione della scindibilità delle opere non era stata devoluta al giudice di merito ed era comunque nuova in cassazione.

  • art. 38 d.P.R. n. 380/2001

    La disposizione è invocata dalla difesa in tema di conseguenze dell’annullamento o dell’incompatibilità del titolo edilizio e di possibile fiscalizzazione, ma la censura è dichiarata inammissibile per novità e genericità.

  • art. 581 c.p.p.

    L’impugnazione è inammissibile quando i motivi non enunciano in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 606 c.p.p.

    È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca questioni non proposte con i motivi di appello, anche quando siano state prospettate genericamente in precedenza e specificate soltanto in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente alle spese processuali e, ricorrendo colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 8 CEDU

    La doglianza relativa alla proporzionalità della demolizione e alla tutela dell’abitazione è stata dichiarata inammissibile perché generica e non correlata alle questioni esaminate dalla Corte di appello.

  • art. 1021 cod. civ.

    Il diritto d’uso è richiamato tra i diritti che, se adeguatamente provati e risalenti all’epoca della domanda, potrebbero fondare una relazione qualificata con il bene; nel caso concreto non risultava dedotto né provato.

  • art. 1022 cod. civ.

    Il diritto di abitazione è richiamato tra le situazioni giuridiche potenzialmente rilevanti ai fini della legittimazione alla domanda di condono, ma nel caso concreto non risultava dedotto né provato.

  • art. 135 cod. civ.

    La Corte richiama la necessità della forma scritta ad substantiam per gli atti costitutivi dei diritti di uso o abitazione, ai fini della prova della relazione qualificata con l’immobile.

Massime di principio

  • Ai fini dell’applicazione del limite volumetrico previsto dal condono edilizio straordinario ex legge n. 724/1994, un edificio deve essere considerato come complesso unitario quando le opere, pur formalmente riferite a porzioni diverse, siano funzionalmente dirette alla realizzazione di un unico manufatto; il limite non può essere eluso mediante il frazionamento artificioso delle domande di sanatoria.
  • La domanda di condono può essere presentata soltanto dal proprietario o da altro soggetto titolare di una relazione giuridicamente qualificata con il bene, fondata su un diritto reale o su un rapporto obbligatorio idoneo; non è sufficiente un interesse di mero fatto.
  • In presenza di un immobile in comproprietà, la domanda di sanatoria deve essere proposta congiuntamente dai soggetti titolari del diritto sul bene, salvo che sia provata una situazione di fatto idonea a dimostrare un accordo fiduciario tra i comproprietari.
  • Il giudice dell’esecuzione deve verificare la legittimazione del richiedente, la tempestività della domanda, i requisiti strutturali e temporali dell’opera, i vincoli, i limiti volumetrici e la destinazione d’uso, prima di valutare l’incidenza del condono sull’ordine di demolizione.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti puntualmente con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato o che si risolva in doglianze generiche e formule di stile.
  • Non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione questioni non sottoposte al giudice di merito; ciò vale anche quando la questione sia stata prospettata in appello in termini generici e venga sviluppata specificamente soltanto nel ricorso per cassazione.
  • La Corte di cassazione non può essere investita, attraverso la denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione, della richiesta di un nuovo accertamento fattuale sulla separabilità delle opere abusive e lecite.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioni
RamiReati ediliziProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.