LEGGE 9 agosto 2024, n. 114
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge abroga l’abuso d’ufficio, riscrive il traffico di influenze illecite e introduce varie modifiche al codice di procedura penale su intercettazioni, garanzie difensive e misure cautelari, con parte delle disposizioni applicabili dal 28 febbraio 2027. Prevede inoltre aumento dell’organico dei magistrati ordinari dal 1° luglio 2025 e coperture finanziarie.
Riforma dell'abuso d'ufficio, del traffico di influenze illecite e di alcune norme processuali e ordinamentali
Riforma penale e processuale in materia di corruzione, intercettazioni e misure cautelari
La legge interviene in modo organico sul codice penale e sul codice di procedura penale, con l’obiettivo di rimodulare i reati contro la pubblica amministrazione, rafforzare alcune garanzie difensive e rivedere la disciplina delle misure cautelari e delle intercettazioni. Contiene anche misure ordinamentali e di potenziamento dell’organico della magistratura.
Modifiche al codice penale
Viene abrogato l’articolo 323 c.p. sull’abuso d’ufficio. Coerentemente, vengono aggiornati i richiami in altre disposizioni del codice penale:
- l’articolo 322-bis viene coordinato sopprimendo il riferimento all’articolo 323;
- l’articolo 323-bis viene esteso al nuovo assetto, con richiamo al 346-bis;
- l’articolo 323-ter viene integrato includendo il 346-bis tra i reati rilevanti.
La norma riscrive inoltre l’articolo 346-bis c.p. sul traffico di influenze illecite. La fattispecie punisce chi, fuori dai casi di concorso nei reati di corruzione indicati dalla norma, sfrutta intenzionalmente relazioni con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o soggetti equiparati per farsi dare o promettere denaro o altre utilità economiche, per remunerare il pubblico agente o per realizzare altra mediazione illecita. È punita anche la condotta di chi dà o promette il denaro o l’utilità. Sono previste aggravanti se l’autore riveste una qualificazione pubblicistica e se i fatti riguardano l’esercizio di attività giudiziarie o la remunerazione per atti contrari ai doveri d’ufficio, omissioni o ritardi.
Intercettazioni e tutela della riservatezza
La disciplina processuale viene modificata per rafforzare la protezione delle comunicazioni coperte da segreto difensivo e dei dati personali di soggetti diversi dalle parti. In particolare:
- si vieta l’acquisizione di ogni forma di comunicazione tra imputato e difensore, salvo il fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato;
- gli organi procedenti devono interrompere immediatamente le intercettazioni quando emerge che la conversazione è vietata;
- vengono ampliati i divieti di pubblicazione e di rilascio di copie di intercettazioni, con limiti specifici per i terzi che chiedano copie;
- nella selezione e nella trascrizione di intercettazioni e verbali occorre evitare, di regola, l’indicazione dei dati personali di soggetti diversi dalle parti, salvo indispensabilità;
- anche le norme di attuazione vengono adeguate per estendere la tutela ai dati personali di soggetti estranei al procedimento.
Misure cautelari e interrogatorio preventivo
La legge introduce un rafforzamento delle garanzie nella fase cautelare. Prima dell’adozione della misura, il giudice deve procedere all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini secondo regole specifiche, salvo alcune eccezioni legate alle esigenze cautelari. Sono disciplinati:
- il contenuto dell’invito a comparire;
- la notificazione almeno cinque giorni prima, salvo abbreviazione per urgenza;
- il deposito degli atti e il diritto di prenderne visione e copiarli, comprese le intercettazioni;
- l’obbligo di documentazione integrale dell’interrogatorio, a pena di inutilizzabilità.
L’ordinanza cautelare è nulla se non preceduta dall’interrogatorio nei casi previsti o se l’interrogatorio è nullo per violazione delle prescrizioni sull’invito e sul deposito degli atti. Inoltre, il giudice deve valutare specificamente gli elementi emersi nell’interrogatorio.
Collegialità per la custodia cautelare in carcere
La riforma prevede che il giudice per le indagini preliminari decida in composizione collegiale per l’applicazione della custodia cautelare in carcere. La collegialità rileva anche in altri snodi della procedura, con adeguamenti nei poteri del GIP e del collegio. È inoltre previsto che, in caso di aggravamento della misura, il GIP rimetta la decisione al collegio quando l’aggravamento comporti la custodia in carcere.
Informazione di garanzia e notificazioni
La disciplina dell’informazione di garanzia viene modificata per rafforzare il diritto di difesa. Il contenuto dell’atto è ampliato con la descrizione sommaria del fatto e con ulteriori avvisi difensivi. È consentita, in caso di urgenza, la notificazione da parte della polizia giudiziaria in deroga alle ordinarie modalità, purché sia garantita la riservatezza del destinatario. L’informazione di garanzia è inoltre assoggettata alle regole di pubblicazione dell’articolo 114, comma 2, c.p.p.
Impugnazioni e altri interventi processuali
Sono introdotte o modificate ulteriori disposizioni processuali, tra cui:
- l’abrogazione di un comma dell’articolo 581 c.p.p. e l’integrazione del riferimento al difensore d’ufficio;
- la limitazione dell’appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p.;
- l’adeguamento delle norme sull’uso di intercettazioni nei provvedimenti e nel dibattimento.
Modifiche all’ordinamento giudiziario
L’ordinamento giudiziario viene aggiornato per coordinare la nuova competenza collegiale del GIP e la gestione tabellare degli uffici. Le modifiche riguardano la programmazione organizzativa e la previsione, nelle tabelle degli uffici, della costituzione di collegi per i provvedimenti sulla custodia cautelare in carcere, anche nell’ambito delle tabelle infradistrettuali.
Aumento dell’organico della magistratura ordinaria
Dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel 2024 i concorsi necessari per l’assunzione nel 2025 delle nuove unità. La legge quantifica gli oneri annuali per il reclutamento e per l’incremento dell’organico fino al 2034 e oltre.
Interpretazione autentica sul giudice popolare
Viene chiarito che il limite di età non superiore a 65 anni, previsto per il giudice popolare, va verificato esclusivamente al momento in cui il giudice popolare è chiamato a prestare servizio nel collegio.
Ambito militare
Nel codice dell’ordinamento militare viene modificato un requisito ostativo, prevedendo che rilevino anche la sentenza di condanna di primo grado, la sentenza di applicazione della pena su richiesta e il decreto penale di condanna esecutivo per delitto non colposo, anche se la pena è sospesa.
Regime temporale di efficacia
Non tutte le disposizioni entrano in vigore immediatamente. In particolare, si applicano dal 28 febbraio 2027:
- la parte dell’articolo 2 relativa alla disciplina collegiale della custodia cautelare in carcere e agli effetti connessi;
- alcune modifiche alle norme sulle notificazioni e sulle misure cautelari;
- l’intero articolo 4 sull’ordinamento giudiziario. Le altre disposizioni operano secondo la decorrenza ordinaria prevista dalla legge.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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