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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23683/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003, contestando l'omessa dichiarazione di maggiori redditi derivanti da plusvalenze realizzate con tre cessioni onerose di appezzamenti di terreno. L'Ufficio aveva quantificato la plusvalenza assumendo, per alcuni lotti, il valore definito dagli acquirenti in sede di accertamento con adesione ai fini dell'imposta di registro, e per un altro lotto il valore di perizia giurata, senza considerare integralmente i costi delle opere di urbanizzazione. La CTP aveva rideterminato in parte la base imponibile usando il valore della perizia e, per le urbanizzazioni, i costi preventivati; la CTR aveva invece accolto l'appello incidentale dell'Ufficio, ritenendo legittimo il metodo di accertamento fondato sul valore definito ai fini del registro e negando ulteriori detrazioni. Le eredi hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione delle norme sulle plusvalenze e dello Statuto del contribuente, perché il valore definito ai fini dell'imposta di registro dagli acquirenti non poteva costituire da solo prova del maggior corrispettivo; (2) errata esclusione dei costi delle opere di urbanizzazione, che sarebbero costi inerenti da aggiungere al valore di perizia; (3) violazione delle norme sulle presunzioni e sulla prova, per avere la CTR posto a carico del contribuente una prova impossibile circa il prezzo effettivo di vendita; (4) violazione delle norme processuali tributarie, perché non vi sarebbe stata acquiescenza sul punto relativo ai costi di urbanizzazione; (5) vizio di motivazione dell'avviso per mancata esplicitazione degli elementi dell'accertamento; (6) violazione della norma sulla non trasmissibilità delle sanzioni agli eredi. L'Agenzia ha resistito eccependo, tra l'altro, giudicato interno, difetto di specificità e difetto di interesse su alcuni motivi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo solo per quanto riguarda l'illegittimità del ricorso, quale unico fondamento dell'accertamento, al valore definito dagli acquirenti ai fini dell'imposta di registro, richiamando il principio per cui tale valore non è da solo sufficiente a fondare la presunzione di maggior corrispettivo. Ha invece rigettato il secondo motivo per difetto di specificità, rilevando che non era possibile verificare, dagli atti riportati, se e come i costi delle opere di urbanizzazione dovessero incidere sulla determinazione della plusvalenza. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché non era stata adeguatamente localizzata e trascritta la censura di motivazione dell'atto impositivo. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché le sanzioni risultavano già decurtate dall'Ufficio. In conclusione, la sentenza impugnata è stata cassata in parte qua con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di plusvalenze immobiliari, il valore definito in sede di accertamento con adesione ai fini dell'imposta di registro da parte dell'acquirente non può, da solo, costituire prova sufficiente del maggior corrispettivo percepito dal venditore.
  • Il costo fiscalmente rilevante del terreno edificabile va determinato partendo dal prezzo di acquisto o dal valore sostitutivo utilizzabile nel caso concreto, maggiorato di ogni costo inerente effettivamente sostenuto e provato; la sola indicazione di costi preventivati o non verificabili non è di per sé decisiva.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: è necessario indicare con precisione gli atti, le censure formulate nei gradi di merito e i passaggi processuali rilevanti, altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • La censura sulla motivazione dell'avviso di accertamento richiede la riproduzione o almeno l'esatta individuazione del contenuto dell'atto e del vizio dedotto, non essendo sufficiente un richiamo generico a contestazioni svolte nei gradi precedenti.
  • Il motivo è inammissibile per difetto di interesse quando la parte impugna una statuizione che non le arreca più pregiudizio concreto, come nel caso di sanzioni già eliminate dall'Ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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