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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23904/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972 sulla dichiarazione relativa al 2008, con cui l’Ufficio ha richiesto IVA dichiarata e non versata e ha disconosciuto un credito IVA riportato dall’anno precedente ai fini della compensazione, perché non indicato nella dichiarazione IVA dell’anno 2007. La società ha contestato la legittimità della cartella deducendo: 1) la necessità di una preventiva comunicazione di irregolarità/contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo, in presenza di un credito IVA non considerato; 2) l’erroneità della decisione che aveva reputato tardiva la dichiarazione integrativa presentata dopo la cartella, sostenendo che l’errore dichiarativo fosse comunque emendabile anche in giudizio e che potesse opporsi alla pretesa fiscale oltre il termine del d.P.R. 322/1998; 3) l’omesso esame della documentazione contabile prodotta per provare l’effettiva esistenza del credito IVA, oltre alla violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il giudice di merito valorizzato solo l’asserita tardività dell’integrativa senza considerare i documenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nei controlli automatizzati fondati sui dati dichiarativi e sull’omesso versamento di quanto emerge dalla dichiarazione, non è obbligatorio l’avviso bonario o il contraddittorio preventivo, salvo incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, qui non ricorrenti; inoltre la CTR aveva accertato in fatto la consegna della comunicazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha corretto la motivazione della sentenza di merito: è vero che la dichiarazione integrativa può essere emendata e che il contribuente può opporsi in giudizio alla maggiore pretesa fiscale anche oltre il termine per l’integrativa, ma nel caso concreto la CTR aveva comunque accertato, con valutazione di merito non sindacabile, che il credito IVA non era stato provato con idonea documentazione contabile, bensì soltanto con una dichiarazione integrativa tardiva. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura sull’art. 115 c.p.c. e sull’art. 360, n. 5, c.p.c. mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione delle prove e non denunciava un effettivo omesso esame di un fatto storico decisivo. Nulla è stato disposto sulle spese. È stata inoltre data atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Il controllo automatizzato dei dati dichiarativi consente l’iscrizione a ruolo in base alle risultanze della dichiarazione, senza necessità di previo avviso quando non vi siano incertezze su aspetti rilevanti.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    Attribuisce all’Amministrazione il potere di correggere errori materiali e di calcolo, verificare i versamenti e confrontare la coerenza dei dati dichiarati, nell’ambito di un controllo automatizzato e non valutativo.

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    Il contraddittorio preventivo non è obbligatorio in ogni caso di iscrizione a ruolo, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

  • art. 2 d.P.R. n. 322/1998

    La dichiarazione integrativa a favore del contribuente è ammissibile entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo; oltre tale termine non opera come strumento per ottenere il riconoscimento del credito, fermo il diritto di opporsi in giudizio alla maggiore pretesa fiscale.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come termine oltre il quale non può essere presentata la dichiarazione integrativa diretta a evitare un danno per l’Amministrazione.

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato quale rimedio di rimborso entro il termine di quarantotto mesi dal versamento.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri; non quando si contesti la valutazione comparativa delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La scelta tra le prove ritenute più persuasive rientra nel potere valutativo del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato per denunciare la violazione di norme di diritto in tema di contraddittorio preventivo, dichiarazione integrativa e prova del credito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È inammissibile quando la doglianza mira solo a una diversa lettura delle risultanze probatorie e non denuncia l’omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione in diritto della sentenza impugnata quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato quale fondamento del principio di capacità contributiva e dell’emendabilità degli errori dichiarativi in danno del contribuente.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto decisivo nella soluzione della controversia.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto decisivo nella soluzione della controversia.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La censura è inammissibile se si traduce in una contestazione della sufficienza della motivazione e della valutazione delle prove, non nell’omesso esame di un fatto storico.

Massime di principio

  • Nel procedimento di controllo automatizzato fondato sui dati dichiarati dal contribuente, l’iscrizione a ruolo è legittima senza previo avviso bonario quando la pretesa deriva direttamente dal mero mancato versamento di quanto risulta dalla dichiarazione e non emergono incertezze su aspetti rilevanti della stessa.
  • L’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale previsto dallo Statuto del contribuente non opera in via generalizzata per tutti i controlli automatizzati, ma solo quando la dichiarazione presenti profili di incertezza rilevanti che richiedano interlocuzione preventiva.
  • La dichiarazione fiscale, in quanto dichiarazione di scienza, è emendabile anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria, ma il contribuente deve comunque provare in giudizio l’effettiva esistenza del credito o del minore debito invocato.
  • La dichiarazione integrativa a favore del contribuente è soggetta ai limiti temporali previsti dall’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998; tuttavia la sua tardività non preclude, di per sé, la contestazione giudiziale della pretesa fiscale, se il credito è dimostrato con idonea documentazione.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri officiosi; non è invece deducibile per contestare il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove ritualmente acquisite.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, ma solo di censurare l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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