Cassazione Civile, Ordinanza n. 18267/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti stipulati tra una struttura privata accreditata, erogatrice di prestazioni di laboratorio, e l'azienda sanitaria pubblica competente, con remunerazione parametrata alle tariffe regionali del 1998. Nel 2007 la Regione aveva ridotto alcune tariffe con nuova deliberazione; tale atto è stato poi annullato dal Consiglio di Stato. La struttura privata ha quindi chiesto di essere pagata per le prestazioni rese tra il 1 ottobre 2007 e il 30 novembre 2011 secondo il tariffario del 1998, con separata quantificazione delle somme. In primo grado il tribunale ha riconosciuto in via generica il diritto al corrispettivo, ma ha applicato il tetto di spesa contrattuale e il meccanismo di regressione tariffaria; in appello la società ha ottenuto anche la condanna specifica al pagamento di euro 28.086,23, con esclusione del tetto di spesa e della regressione, sul rilievo che il superamento del limite derivasse dall'applicazione del vecchio tariffario tornato vigente e non da un aumento del volume delle prestazioni. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione delle norme che impongono il rispetto inderogabile del limite di remunerazione delle strutture accreditate e sostenendo che il tetto di spesa opera anche quando l'aumento derivi da maggiori tariffe, non solo da maggiori volumi di prestazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda sanitaria. Ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla resistente, ma ha giudicato fondato il motivo di ricorso nel merito. Secondo la Corte, il limite di spesa previsto nei rapporti tra servizio sanitario e strutture accreditate è un vincolo pubblico inderogabile, che deve essere rispettato anche quando l'incremento della remunerazione dipenda da modificazioni tariffarie sopravvenute, comunque intervenute nel corso dell'anno. Se il contratto contiene espressamente il tetto di spesa, esso disciplina il rapporto; se non lo contiene, il limite si inserisce di diritto nel negozio ai sensi degli artt. 1339 e 1374 c.c. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza d'appello e rinviato alla Corte di merito per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato nel frontespizio dell'ordinanza come base del procedimento in camera di consiglio
art. 140-bis disp. att. c.p.c.
richiamato nel frontespizio dell'ordinanza come base del procedimento in camera di consiglio
art. 81 Cost.
invocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate
invocato dalla ricorrente a sostegno dell'inderogabilità del tetto di spesa sanitaria
art. 8-quinquies, comma 2, lett. d) ed e-bis), D.Lgs. 502/1992
"in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali [...] il volume massimo di prestazioni remunerate [...] si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d)"
la Corte ne ricava che i contratti con strutture accreditate devono garantire comunque il rispetto del limite di remunerazione e che ogni modificazione tariffaria sopravvenuta impone la rideterminazione del volume remunerabile per mantenere fermo il tetto di spesa
art. 8 L.R. Sardegna n. 10/2006
invocato dalla ricorrente tra le norme regionali rilevanti sul limite di spesa
art. 26 L.R. Sardegna n. 10/2006
invocato dalla ricorrente tra le norme regionali rilevanti sul limite di spesa
se il contratto contiene espressamente il tetto di spesa, occorre fare riferimento a tale elemento negoziale per la disciplina del rapporto inter partes
in mancanza di espressa pattuizione del tetto di spesa, il limite si inserisce di diritto nel contratto
in mancanza di espressa pattuizione del tetto di spesa, il contratto si integra con gli effetti imposti dalla legge
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. o)
richiamato per l'applicazione dello sconto del 20% sulle prestazioni remunerate
D.Lgs. 502/1992, art. 8-quinquies
norma cardine per la disciplina dei contratti con strutture private accreditate e dei limiti di remunerazione
Massime di principio
- Nei rapporti tra azienda sanitaria pubblica e struttura privata accreditata, il limite di spesa pattuito o imposto dalla disciplina di settore costituisce un vincolo pubblico inderogabile e deve essere rispettato anche quando l'aumento della remunerazione derivi da una modifica sopravvenuta delle tariffe regionali, non solo quando dipenda da un aumento dei volumi di prestazioni.
- L'espressione normativa che impone il rispetto del limite di remunerazione in caso di modificazioni "comunque intervenute" va interpretata in senso ampio, comprendendo qualsiasi variazione sopravvenuta idonea ad alterare il corrispettivo complessivo, ivi compreso il ritorno in vigore di tariffe precedenti a seguito di annullamento dell'atto tariffario successivo.
- Se il contratto di accreditamento contiene espressamente il tetto di spesa, esso regola il rapporto tra le parti; se il limite non è menzionato, esso si inserisce comunque di diritto nel contratto in forza delle norme di integrazione eteronoma del contenuto negoziale.
- Per le strutture accreditate private, il servizio sanitario può legittimamente porre limiti alle prestazioni remunerabili; la garanzia di continuità delle prestazioni non opera in modo assoluto come per le strutture pubbliche o equiparate.
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