Cassazione Civile, Ordinanza n. 18221/2024 del 03/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (mutuatario)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di finanziamento rispetto al quale il debitore ha dedotto la presenza di interessi usurari. Il tribunale aveva ritenuto che, ai fini del calcolo del TEG, dovessero essere inclusi anche i costi della polizza assicurativa collegata al finanziamento; aveva quindi condannato la società finanziaria alla restituzione di una somma rilevante, sottraendo però il premio assicurativo perché ritenuto non ripetibile. In appello la società finanziaria ha ottenuto una riduzione dell'importo dovuto, mentre il debitore ha proposto appello incidentale. In cassazione il debitore ha denunciato, con i primi due motivi, violazione degli artt. 1815, comma 2, c.c., 644 c.p., art. 4 l. n. 108/1996 e art. 112 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente limitato la domanda ai soli interessi passivi, senza considerare che nell'atto introduttivo erano richiesti anche gli altri costi del finanziamento e una somma complessiva più alta. Con il terzo motivo ha censurato la mancata inclusione, tra le somme da restituire, dei costi per la polizza assicurativa e per la mediazione. La società finanziaria, con ricorso incidentale, ha contestato l'applicazione della disciplina antiusura e delle fonti secondarie (decreti ministeriali e istruzioni della Banca d'Italia), sostenendo che tali istruzioni non consentissero di includere i costi assicurativi nel calcolo rilevante.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo fondata la censura sulla interpretazione della domanda e sul vizio di motivazione della sentenza di merito, perché la corte d'appello aveva letto in modo riduttivo la pretesa del debitore, limitandola ai soli interessi passivi senza verificare se la somma domandata comprendesse anche gli altri costi collegati al finanziamento. Il terzo motivo del ricorso principale è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso la ripetibilità verso il finanziatore dei costi assicurativi e di mediazione per ragioni specifiche. È stato rigettato anche il ricorso incidentale della società finanziaria, poiché la Corte ha ribadito che l'art. 644 c.p. e l'art. 2 l. n. 108/1996 costituiscono la disciplina primaria dell'usura e che le istruzioni della Banca d'Italia hanno solo rilievo secondario e statistico, non potendo escludere dalla verifica dell'usura i costi assicurativi collegati alla concessione del credito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1815, comma 2, c.c.
La clausola di non debenza opera con riferimento agli interessi usurari; la corte di legittimità richiama la norma nel quadro della domanda di ripetizione collegata all'usura.
art. 644 c.p.
Costituisce la norma primaria di riferimento per la definizione della fattispecie usuraria; ai fini della verifica dell'usura devono computarsi anche le spese di assicurazione collegate alla concessione del credito.
art. 4 l. n. 108/1996
Richiamato dal ricorrente principale a sostegno della tesi per cui i costi connessi al credito concorrono a formare il tasso rilevante.
art. 2 l. n. 108/1996
È la disciplina primaria del tasso soglia; le fonti secondarie devono conformarsi ad essa e non possono restringerne la portata.
art. 112 c.p.c.
La corte d'appello ha omesso di interpretare correttamente la domanda giudiziale e di considerare la coincidenza tra la somma richiesta e le varie voci di costo dedotte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso, richiamato sia dal ricorrente principale sia da quello incidentale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro di deduzione della nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
d.P.R. 30.5.2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente incidentale.
Massime di principio
- Ai fini della verifica dell'usurarietà di un finanziamento, rilevano non solo gli interessi in senso stretto, ma anche gli oneri collegati alla concessione del credito, compresi i costi assicurativi, quando risultino funzionalmente connessi all'operazione.
- La disciplina primaria dell'usura è dettata dall'art. 644 c.p. e dalla l. n. 108/1996; le istruzioni della Banca d'Italia e gli atti amministrativi o regolamentari hanno valore secondario e non possono restringere l'ambito applicativo della norma primaria.
- Nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice deve considerare il contenuto complessivo dell'atto introduttivo, comprese le indicazioni numeriche della somma richiesta, senza ridurla apoditticamente a una sola componente del credito azionato.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se censura una questione diversa da quella effettivamente posta a fondamento della decisione, è inammissibile.
- Quando la polizza assicurativa o altri costi siano stati pagati a terzi e la sentenza di merito ne escluda la ripetibilità verso il finanziatore per tale ragione, la censura deve investire specificamente tale ratio per essere ammissibile.
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