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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18213/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina dall'azione revocatoria ordinaria proposta da una banca contro il trasferimento, avvenuto con atto notarile del 2011, della nuda proprietà di un immobile da parte di un soggetto che aveva prestato fideiussione per i debiti di una società poi in difficoltà economica alla propria convivente. La banca ha sostenuto che l'atto fosse pregiudizievole per la garanzia patrimoniale del creditore. I giudici di merito hanno accolto la domanda, ritenendo che il credito fosse sorto prima dell'atto e che l'acquirente fosse consapevole del pregiudizio, anche in ragione del rapporto di convivenza con il debitore/fideiussore. Con il ricorso per cassazione l'acquirente ha dedotto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2901 e 1823 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., lamentando omesso esame di un fatto decisivo, perché la corte territoriale avrebbe desunto la consapevolezza del danno dalla convivenza senza considerare che, al momento rilevante, la convivenza era cessata; (2) violazione degli artt. 2727 e 2901 c.c., contestando la presunzione di scientia damni in quanto fondata su un fatto noto ritenuto inesistente; (3) violazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che l'onere di provare l'inesistenza di altri beni idonei a garantire il credito non gravasse sulla convenuta in revocatoria; (4) violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 2901 c.c., deducendo che l'esistenza di un'ipoteca di altro creditore sul bene avrebbe reso insussistente il pregiudizio per la banca. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non coglievano la reale ratio decidendi, fondata non sulla convivenza nel 2011 ma sull'insorgenza della situazione debitoria sin dal 2003; ha rigettato il terzo motivo perché, in tema di revocatoria, incombe sul convenuto dimostrare la sufficiente capienza residua del patrimonio; ha rigettato il quarto motivo affermando che l'ipoteca gravante sul bene non esclude di per sé l'eventus damni, dovendosi valutare prognosticamente il possibile venir meno o ridimensionamento della garanzia nel futuro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha reputato inammissibili i primi due motivi per difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata; ha respinto il terzo motivo per infondatezza, ribadendo che il convenuto in revocatoria deve provare che il proprio patrimonio residuo sia comunque capiente; ha respinto il quarto motivo, richiamando il principio secondo cui l'esistenza di un'ipoteca sul bene alienato non esclude l'eventus damni, dovendosi effettuare una valutazione prognostica sull'assetto futuro della garanzia. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controricorrente e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 380-bis, comma 3, c.p.c., oltre agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria richiede l'eventus damni e, a seconda dei casi, la consapevolezza del pregiudizio; la presenza di un'ipoteca sul bene non esclude automaticamente il pregiudizio alla garanzia patrimoniale.

  • art. 1823 c.c.

    Citato nel ricorso, ma non risulta centrale nella decisione; la Corte non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sull'omesso esame/fattispecie decisiva, ma la Corte dichiara i motivi inammissibili perché non colgono la ratio decidendi.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro di censura, senza che la Corte ne ricavi un principio autonomo decisivo.

  • art. 2727 c.c.

    La presunzione semplice deve fondarsi su fatti noti gravi, precisi e concordanti; il motivo è però inammissibile perché indirizzato contro una ratio fattuale diversa da quella effettiva.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla valutazione delle prove; la Corte non ravvisa violazioni utili a cassare la sentenza.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte lo considera nel quadro della censura sull'onere della prova, ma respinge il motivo.

  • art. 2697 c.c.

    In revocatoria ordinaria, il convenuto deve dimostrare che, malgrado l'atto dispositivo, il patrimonio residuo sia sufficientemente capiente a soddisfare il credito.

  • art. 100 c.p.c.

    La presenza di un'ipoteca di terzi non fa venir meno l'interesse del creditore ad agire in revocatoria, se l'atto può comunque pregiudicare la garanzia patrimoniale.

  • art. 96, 3° co., c.p.c.

    La Corte condanna la ricorrente al pagamento di una somma per responsabilità aggravata in favore della controricorrente, valorizzando l'opposizione alla proposta di definizione anticipata.

  • art. 380 bis, 3° comma, c.p.c.

    La Corte applica la sanzione pecuniaria prevista per l'opposizione alla proposta di definizione anticipata.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In tema di revocatoria ordinaria, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La consapevolezza del pregiudizio può essere desunta in via presuntiva da rapporti personali e dalla conoscenza della situazione debitoria, ma la critica in cassazione deve misurarsi con gli accertamenti di fatto effettivamente posti a base della decisione.
  • Nel giudizio revocatorio, incombe sul convenuto l'onere di provare che, nonostante l'atto dispositivo, il patrimonio residuo del debitore sia ancora idoneo a soddisfare il credito; non è il creditore a dover provare l'insufficienza assoluta di ogni altro bene.
  • L'esistenza di una causa di prelazione sul bene alienato, anche se capace di assorbirne il valore, non esclude di per sé l'eventus damni, poiché il pregiudizio va valutato con giudizio prognostico e non solo al momento dell'atto.
  • Una garanzia apparentemente capiente ma gravata da ipoteca può comunque risultare pregiudicata dall'atto dispositivo, se in prospettiva il vincolo può venir meno o ridursi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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