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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18222/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla realizzazione, da parte del Comune, di strade e opere di urbanizzazione su alcuni terreni di proprietà privata siti in Lecce. I proprietari hanno chiesto l'accertamento di un illecito permanente e il risarcimento del danno, deducendo che per una porzione di terreno (particella 883) l'ablazione fosse avvenuta senza valida procedura espropriativa e, in appello, contestando l'illegittimità/inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità; per altre porzioni (particelle 1181 e 1482) hanno contestato la ritenuta esistenza di una servitù di passaggio derivante da dicatio ad patriam e hanno sostenuto che le opere pubbliche realizzate eccedessero i limiti della servitù, integrando spoglio della proprietà. Il ricorso per cassazione articola tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte d'appello qualificato come domanda nuova quella relativa alla particella 883, mentre si trattava della medesima vicenda sostanziale; 2) nullità della sentenza e/o omesso esame di fatti decisivi per la parte relativa alle particelle 1181 e 1482, per asserita contraddittorietà nell'avere la Corte richiamato la servitù di passaggio ma anche opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e, in subordine, nullità processuale, per errata ripartizione dell'onere della prova circa l'estensione della servitù e il carattere ablativo degli atti posti in essere dal Comune.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea l'inammissibilità dell'appello sulla particella 883: la domanda proposta in secondo grado non era nuova, perché fondata sul medesimo fatto storico dell'occupazione illegittima del fondo e solo riqualificata giuridicamente; la differenza tra occupazione usurpativa e appropriativa non muta la causa petendi in senso rilevante ai fini della domanda risarcitoria. Ha invece dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito già compiuta dalla Corte d'appello in ordine alle particelle 1181 e 1482, avendo il giudice di merito accertato che le opere eseguite erano compatibili con la servitù di uso pubblico e non avevano comportato perdita della proprietà. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, limitatamente al capo relativo alla particella 883 e alla liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il ricorrente lo invocava per denunciare un vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella declaratoria di inammissibilità della domanda in appello; la Corte ha però ritenuto che la riqualificazione della domanda non integrasse domanda nuova.

  • art. 345, primo comma, c.p.c.

    Richiamato per la pretesa inammissibilità di una domanda nuova in appello; la Corte ha escluso che vi fosse mutamento della vicenda sostanziale dedotta.

  • art. 360 c.p.c.

    È la norma sul ricorso per cassazione utilizzata per veicolare i motivi di nullità, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato per denunciare asserita motivazione mancante o apparente nella decisione d'appello; la Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché mossa contro una valutazione di merito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione/giusto processo dedotto dal ricorrente; non è stato ravvisato alcun vizio decisivo nella sentenza impugnata.

  • art. 2043 c.c.

    È la base della responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione sia nell'occupazione appropriativa sia in quella usurpativa; la diversa qualificazione giuridica non muta l'astratta riconducibilità all'illecito aquiliano.

  • art. 1064 c.c.

    Censurato dal ricorrente nel sostenere che le opere pubbliche avessero ecceduto l'uso consentito dalla servitù; la Corte non ha accolto la doglianza, qualificandola come richiesta di rivalutazione del fatto.

  • art. 1069 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per distinguere le opere di conservazione della servitù dalle opere pubbliche di urbanizzazione; la censura non è stata ritenuta idonea a scalfire l'accertamento di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per lamentare un'errata distribuzione dell'onere probatorio; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura perché diretta a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    Richiamato in via subordinata come vizio processuale; la doglianza è stata reputata inammissibile.

Massime di principio

  • La domanda risarcitoria fondata sull'occupazione illegittima di un fondo non diventa domanda nuova se, in appello, viene riqualificata la vicenda come occupazione appropriativa anziché usurpativa, purché resti immutato il fatto storico costitutivo dedotto: l'ingiustificata ablazione del bene da parte della pubblica amministrazione.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'appello e della qualificazione della domanda, rileva la continuità della vicenda sostanziale allegata, non la sola diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto; il giudice può riqualificare la domanda quando i fatti costitutivi restino identici o comunque in rapporto di continenza.
  • L'occupazione usurpativa e quella appropriativa sono entrambe astrattamente fonte di responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c.; la differenza tra assenza della dichiarazione di pubblica utilità e sua illegittimità non muta, di per sé, la causa petendi giuridicamente significativa quando il petitum sostanziale è il risarcimento per occupazione illegittima.
  • Le censure che, sotto veste di violazione di legge o nullità, mirano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione se la sentenza di merito ha comunque effettuato un accertamento sul punto controverso.
  • Quando il giudice di merito accerta che le opere eseguite su un fondo sono compatibili con una servitù di uso pubblico e non determinano perdita della proprietà, la relativa valutazione di fatto non è sindacabile in cassazione se la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno da cose e animaliPossessoProprietà
RamiProcesso civileResponsabilità civileDiritti realiEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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