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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18226/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

La proprietaria di un immobile costruito in edilizia convenzionata ha proposto opposizione contro un'ordinanza ingiunzione del comune, con cui le veniva richiesto il rimborso di somme già corrisposte al proprietario del suolo a titolo di maggiori oneri di esproprio. La ricorrente sosteneva di non dover corrispondere nulla perché aveva acquistato l'immobile in sede di asta giudiziaria e negli atti della vendita forzata, nella perizia, nel bando e nel decreto di trasferimento, non era indicata alcuna riserva o vincolo a favore del comune. Con un unico motivo di ricorso per cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 37 c.p.c., dell'art. 2 R.D. 639/1910, in relazione alla L. 241/1990 e all'art. 103 Cost., contestando che la controversia riguardasse profili urbanistici o la legittimità di atti autoritativi: secondo la ricorrente si trattava solo di stabilire se il comune potesse pretendere il conguaglio/rimborso nei suoi confronti, quale acquirente all'asta, non essendo stata resa conoscibile la pretesa nei documenti di vendita.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nella specie, la controversia concerneva soltanto la riscossione del credito e l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento, senza che fossero in discussione poteri discrezionali o atti autoritativi della pubblica amministrazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata, dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e rimesso le parti al giudice di pace di Carrara, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge. La regolazione delle spese è stata rinviata al giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 360 n.3 c.p.c.

    viene richiamato come norma processuale sulla denuncia in cassazione di violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 37 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per contestare il difetto di giurisdizione e il riparto della giurisdizione.

  • art. 2 R.D. 639/1910

    richiamato in relazione alla disciplina della riscossione mediante ingiunzione per entrate patrimoniali.

  • L. 241/1990

    citata dalla ricorrente nel quadro della censura sul carattere non autoritativo della pretesa comunale.

  • art. 103 Cost.

    richiamato per contestare l'affermazione di giurisdizione amministrativa.

  • art. 10, legge 18 aprile 1962, n. 167

    richiamato dalla Corte quale base della disciplina del corrispettivo relativo ai piani di edilizia economica e popolare.

  • art. 35, legge 22 ottobre 1971, n. 865

    richiamato dalla Corte come norma sostitutiva della disciplina del corrispettivo per aree comprese nei piani di edilizia economica e popolare.

  • art. 353 c.p.c.

    applicato per la rimessione delle parti al giudice dichiarato competente dopo la cassazione della sentenza.

Massime di principio

  • Quando la controversia riguarda esclusivamente il pagamento, la quantificazione del corrispettivo o l'individuazione del soggetto debitore, e non sono contestati il rapporto concessorio o poteri discrezionali della pubblica amministrazione, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
  • La modalità con cui l'amministrazione procede alla riscossione del proprio credito non è di per sé decisiva ai fini della giurisdizione: occorre guardare alla natura sostanziale della pretesa azionata.
  • In materia di corrispettivi o oneri connessi a concessioni o convenzioni relative a piani di edilizia economica e popolare, la giurisdizione ordinaria sussiste quando la controversia attiene solo alla debenza e al quantum del credito, senza impugnazione di atti autoritativi.
  • La giurisdizione amministrativa presuppone che la lite investa effettivamente l'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione; in mancanza, il mero recupero di somme non sposta la controversia al giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneCompravendita immobiliareContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
IstitutiLitisconsorzio necessario

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