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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18223/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un intervento di edilizia economica e popolare realizzato su area espropriata dal Comune e concessa in diritto di superficie a una cooperativa edilizia. Dopo che, in un diverso giudizio di opposizione alla stima, il Comune era stato condannato a pagare ai proprietari espropriati somme ulteriori per indennità di occupazione legittima e accessori, l'ente ha chiesto ai soci assegnatari degli alloggi il rimborso pro quota di tali maggiori costi, assumendo che essi fossero ricompresi nel prezzo/corrispettivo dovuto ai sensi dell'art. 35 l. n. 865/1971 e degli atti negoziali richiamanti la convenzione trascritta. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello l'ha accolta, ritenendo che gli assegnatari fossero obbligati in base alla convenzione e agli atti di assegnazione, dichiarando cessata la materia del contendere per alcuni soci che avevano già pagato. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione dell'art. 35 l. n. 865/1971, sostenendo che le somme per indennità/danni da occupazione non rientrano negli oneri di urbanizzazione e che i soci non rispondono come obbligati propter rem; omesso esame e omessa pronuncia sulla carenza di legittimazione passiva dei soci, poiché l'unico obbligato sarebbe stato la cooperativa; violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per preteso giudicato estensibile sulla carenza di legittimazione della cooperativa; omessa pronuncia/insufficiente motivazione sul quantum, contestando natura e calcolo delle somme richieste e addebitando al Comune una colpevole inerzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla violazione dell'art. 35 l. n. 865/1971 perché il principio del pareggio economico impone al concessionario e agli assegnatari, ove obbligati per convenzione, di rimborsare al Comune tutti i costi di acquisizione dell'area PEEP, compresi quelli derivanti dal contenzioso sulle indennità di esproprio e occupazione e gli accessori legali, restando esclusi solo le spese legali nella misura in cui la Corte territoriale le ha escluse. Ha inoltre osservato che la doglianza sull'omesso esame/omessa pronuncia era in realtà una critica al merito, poiché la Corte d'appello aveva fondato la debenza sulla fonte negoziale degli obblighi richiamati negli atti di assegnazione e nella convenzione trascritta. È stata poi esclusa l'efficacia estensiva del giudicato formatosi nel diverso giudizio promosso dagli espropriati, perché quel giudicato riguardava solo il rapporto tra espropriati e Comune e non il diverso diritto di rivalsa dell'ente verso la cooperativa o i soci. Infine, la censura sul quantum è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità, poiché non indicava con precisione il fatto decisivo asseritamente omesso e introduceva questioni nuove; la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente a spiegare il criterio di calcolo fondato sul pareggio economico. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 35 l. n. 865/1971

    In materia di edilizia residenziale pubblica, la disposizione è letta come norma inderogabile che impone il pareggio economico dell'operazione; il corrispettivo della concessione/cessione delle aree deve coprire tutti i costi di acquisizione, compresi quelli derivanti dal contenzioso sull'indennità di esproprio e occupazione, se gli obblighi sono stati validamente assunti in convenzione o negli atti di assegnazione.

  • art. 17 d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la gratuità delle concessioni edilizie alle cooperative, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva nel caso concreto.

  • artt. 7, 8 e 9 L. n. 10/1977

    Richiamati dai ricorrenti a sostegno della tesi della gratuità delle concessioni edilizie per edilizia popolare; non ritenuti ostativi dalla Corte al principio del pareggio economico richiamato nell'art. 35.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Fondamento formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Fondamento formale delle censure per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ribadisce che il motivo deve indicare un fatto storico preciso, non una mera eccezione o una diversa lettura del merito.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per il preteso effetto vincolante del giudicato; la Corte esclude che il giudicato formatosi nel giudizio promosso dagli espropriati si estenda al diverso rapporto di rivalsa del Comune verso i soci/cooperativa.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. sul giudicato; la Corte nega che il giudicato precedente precluda l'azione del Comune nel diverso giudizio.

  • art. 54 d.P.R. n. 327/2001

    Citato nel richiamo a precedente giurisprudenza per affermare che il principio del pareggio economico può estendersi anche alle spese della procedura, comprese le spese legali sostenute dall'ente espropriante nel relativo giudizio.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di edilizia residenziale pubblica disciplinata dall'art. 35 l. n. 865/1971, il principio del pareggio economico impone che il prezzo/corrispettivo della concessione o cessione copra tutti i costi sostenuti dal Comune per l'acquisizione dell'area, inclusi i maggiori oneri derivanti da contenziosi sull'indennità di esproprio o di occupazione.
  • Gli assegnatari di alloggi realizzati in cooperativa possono essere tenuti al rimborso dei maggiori costi di acquisizione dell'area quando l'obbligo derivi espressamente dalla convenzione e dagli atti di assegnazione che la richiamano; la fonte della pretesa, in tal caso, è negoziale e non dipende dalla qualificazione in termini di obbligazione propter rem.
  • La trascrizione della convenzione svolge funzione pubblicitaria ma non basta da sola a trasferire obblighi ai successivi acquirenti se la loro assunzione non sia stata specificamente prevista nel regolamento convenzionale o negli atti negoziali richiamati.
  • Il giudicato formatosi nel giudizio tra espropriati e Comune sul diritto all'indennità non si estende automaticamente al diverso rapporto interno tra Comune e cooperativa/soci, se cambiano petitum, causa petendi e parti del secondo giudizio.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. deve individuare un preciso fatto storico, specifico e decisivo; non è sufficiente dedurre un'eccezione o contestare la valutazione di merito compiuta dal giudice di appello.
  • In cassazione, la deduzione di un errore sul quantum deve essere specifica e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; sono inammissibili censure generiche o che introducono questioni nuove non esaminate nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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