Cassazione Civile, Ordinanza n. 18223/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un intervento di edilizia economica e popolare realizzato su area espropriata dal Comune e concessa in diritto di superficie a una cooperativa edilizia. Dopo che, in un diverso giudizio di opposizione alla stima, il Comune era stato condannato a pagare ai proprietari espropriati somme ulteriori per indennità di occupazione legittima e accessori, l'ente ha chiesto ai soci assegnatari degli alloggi il rimborso pro quota di tali maggiori costi, assumendo che essi fossero ricompresi nel prezzo/corrispettivo dovuto ai sensi dell'art. 35 l. n. 865/1971 e degli atti negoziali richiamanti la convenzione trascritta. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello l'ha accolta, ritenendo che gli assegnatari fossero obbligati in base alla convenzione e agli atti di assegnazione, dichiarando cessata la materia del contendere per alcuni soci che avevano già pagato. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione dell'art. 35 l. n. 865/1971, sostenendo che le somme per indennità/danni da occupazione non rientrano negli oneri di urbanizzazione e che i soci non rispondono come obbligati propter rem; omesso esame e omessa pronuncia sulla carenza di legittimazione passiva dei soci, poiché l'unico obbligato sarebbe stato la cooperativa; violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per preteso giudicato estensibile sulla carenza di legittimazione della cooperativa; omessa pronuncia/insufficiente motivazione sul quantum, contestando natura e calcolo delle somme richieste e addebitando al Comune una colpevole inerzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla violazione dell'art. 35 l. n. 865/1971 perché il principio del pareggio economico impone al concessionario e agli assegnatari, ove obbligati per convenzione, di rimborsare al Comune tutti i costi di acquisizione dell'area PEEP, compresi quelli derivanti dal contenzioso sulle indennità di esproprio e occupazione e gli accessori legali, restando esclusi solo le spese legali nella misura in cui la Corte territoriale le ha escluse. Ha inoltre osservato che la doglianza sull'omesso esame/omessa pronuncia era in realtà una critica al merito, poiché la Corte d'appello aveva fondato la debenza sulla fonte negoziale degli obblighi richiamati negli atti di assegnazione e nella convenzione trascritta. È stata poi esclusa l'efficacia estensiva del giudicato formatosi nel diverso giudizio promosso dagli espropriati, perché quel giudicato riguardava solo il rapporto tra espropriati e Comune e non il diverso diritto di rivalsa dell'ente verso la cooperativa o i soci. Infine, la censura sul quantum è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità, poiché non indicava con precisione il fatto decisivo asseritamente omesso e introduceva questioni nuove; la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente a spiegare il criterio di calcolo fondato sul pareggio economico. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
In materia di edilizia residenziale pubblica, la disposizione è letta come norma inderogabile che impone il pareggio economico dell'operazione; il corrispettivo della concessione/cessione delle aree deve coprire tutti i costi di acquisizione, compresi quelli derivanti dal contenzioso sull'indennità di esproprio e occupazione, se gli obblighi sono stati validamente assunti in convenzione o negli atti di assegnazione.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la gratuità delle concessioni edilizie alle cooperative, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva nel caso concreto.
Richiamati dai ricorrenti a sostegno della tesi della gratuità delle concessioni edilizie per edilizia popolare; non ritenuti ostativi dalla Corte al principio del pareggio economico richiamato nell'art. 35.
Fondamento formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Fondamento formale delle censure per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ribadisce che il motivo deve indicare un fatto storico preciso, non una mera eccezione o una diversa lettura del merito.
Invocato per il preteso effetto vincolante del giudicato; la Corte esclude che il giudicato formatosi nel giudizio promosso dagli espropriati si estenda al diverso rapporto di rivalsa del Comune verso i soci/cooperativa.
Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. sul giudicato; la Corte nega che il giudicato precedente precluda l'azione del Comune nel diverso giudizio.
Citato nel richiamo a precedente giurisprudenza per affermare che il principio del pareggio economico può estendersi anche alle spese della procedura, comprese le spese legali sostenute dall'ente espropriante nel relativo giudizio.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di edilizia residenziale pubblica disciplinata dall'art. 35 l. n. 865/1971, il principio del pareggio economico impone che il prezzo/corrispettivo della concessione o cessione copra tutti i costi sostenuti dal Comune per l'acquisizione dell'area, inclusi i maggiori oneri derivanti da contenziosi sull'indennità di esproprio o di occupazione.
- Gli assegnatari di alloggi realizzati in cooperativa possono essere tenuti al rimborso dei maggiori costi di acquisizione dell'area quando l'obbligo derivi espressamente dalla convenzione e dagli atti di assegnazione che la richiamano; la fonte della pretesa, in tal caso, è negoziale e non dipende dalla qualificazione in termini di obbligazione propter rem.
- La trascrizione della convenzione svolge funzione pubblicitaria ma non basta da sola a trasferire obblighi ai successivi acquirenti se la loro assunzione non sia stata specificamente prevista nel regolamento convenzionale o negli atti negoziali richiamati.
- Il giudicato formatosi nel giudizio tra espropriati e Comune sul diritto all'indennità non si estende automaticamente al diverso rapporto interno tra Comune e cooperativa/soci, se cambiano petitum, causa petendi e parti del secondo giudizio.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. deve individuare un preciso fatto storico, specifico e decisivo; non è sufficiente dedurre un'eccezione o contestare la valutazione di merito compiuta dal giudice di appello.
- In cassazione, la deduzione di un errore sul quantum deve essere specifica e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; sono inammissibili censure generiche o che introducono questioni nuove non esaminate nei gradi di merito.
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