Cassazione Civile, Ordinanza n. 18220/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare qualificato come leasing traslativo. La società concedente aveva agito per ottenere la restituzione dell’immobile, deducendo la risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatrice, e il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda, dichiarando risolto il contratto e respingendo la domanda riconvenzionale di restituzione delle somme versate. In appello la soccombente aveva sostenuto, tra l’altro, che la concedente fosse già rientrata nel possesso del bene e lo avesse poi venduto a terzi, con conseguente cessazione della materia del contendere; aveva inoltre contestato l’inammissibilità della produzione del contratto di vendita del 17 novembre 2017, l’applicabilità dell’art. 1526 c.c. al leasing traslativo, il rigetto della domanda di restituzione dei canoni e la validità della clausola penale prevista nel contratto. La Corte d’appello aveva rigettato il gravame. Con il ricorso per cassazione la società utilizzatrice ha proposto sei motivi: 1) violazione degli artt. 100, 112, 345 e 348 c.p.c. per non avere la Corte d’appello dichiarato la cessazione della materia del contendere in ragione dell’asserita riconsegna e successiva vendita del bene; 2) violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere ritenuto inammissibile il deposito in appello del contratto di compravendita del 17.11.2017; 3) violazione dell’art. 100 c.p.c. per non avere dichiarato cessata la materia del contendere per effetto della vendita del bene; 4) violazione dell’art. 1526 c.c. e dell’art. 12 disp. prel. c.c. per avere escluso l’applicazione dell’art. 1526 al leasing traslativo; 5) violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere ritenuto inammissibile il quinto motivo di appello relativo alla restituzione dei canoni; 6) violazione degli artt. 1526 e 1384 c.c. per avere ritenuto non eccessiva la clausola penale, che secondo la ricorrente consentiva un ingiustificato arricchimento della concedente e rimetteva unilateralmente alla stessa la quantificazione delle poste residue.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi e terzi motivi perché non colpivano la ratio decidendi: la Corte d’appello non si era limitata a richiamare la tardività della questione, ma aveva anche evidenziato la mancanza di prova della formale reimmissione in possesso e della vendita del bene, nonché l’interesse della concedente a ottenere una pronuncia di condanna alla restituzione in assenza di consegna spontanea. Il secondo motivo è stato respinto perché la produzione del contratto di vendita in appello era preclusa dall’art. 345 c.p.c. nel testo applicabile, non essendo stata dimostrata l’impossibilità di produrlo prima per causa non imputabile. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché non indicava con precisione quali affermazioni della sentenza impugnata fossero in contrasto con la disciplina dell’art. 1526 c.c. e con i principi delle Sezioni Unite. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riportava in modo adeguato il contenuto del motivo d’appello asseritamente specifico. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato nel merito: la clausola contrattuale prevedeva la detrazione di quanto ricavato dalla vendita o dal riutilizzo dell’immobile, sicché era coerente con l’art. 1526 c.c. e non manifestamente eccessiva, in linea con i principi delle Sezioni Unite n. 2061/2021. La ricorrente è stata condannata anche alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
Ha introdotto il giudizio sommario di cognizione promosso in primo grado dalla concedente per ottenere la restituzione dell’immobile e la declaratoria di risoluzione del contratto.
art. 1456 c.c.
Richiamato come base della domanda di risoluzione per clausola risolutiva espressa nel contratto di leasing.
art. 1453 c.c.
Richiamato in via subordinata quale fondamento della domanda di risoluzione per inadempimento.
art. 1455 c.c.
Richiamato in via subordinata per la valutazione della non scarsa importanza dell’inadempimento.
art. 1526 c.c.
Nel leasing traslativo è coerente la clausola che consente al concedente di trattenere i canoni riscossi purché sia detratto quanto ricavato dalla futura vendita o dal riutilizzo del bene, così da evitare un indebito arricchimento.
art. 345 c.p.c.
"non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile"
Nel giudizio di appello impedisce la produzione del contratto di compravendita, salvo prova rigorosa della non imputabilità del ritardo; non rileva l’indispensabilità del documento.
art. 100 c.p.c.
L’interesse ad agire o a resistere può permanere se la riconsegna del bene non è provata e se la parte mantiene interesse alla pronuncia di condanna alla restituzione.
art. 112 c.p.c.
Evocato nel motivo di ricorso sulla cessazione della materia del contendere e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 348 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione al regime delle impugnazioni, senza autonomo rilievo decisivo nella decisione.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: occorre indicare con precisione la norma violata, il contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata.
art. 342 c.p.c.
L’appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con argomentazioni che confutino le ragioni del primo giudice; la semplice riproposizione generica delle doglianze è inammissibile.
art. 1384 c.c.
Richiamato per contestare la clausola penale, ma la Corte ha ritenuto la clausola non manifestamente eccessiva alla luce della detrazione del ricavato dalla vendita del bene.
art. 12 disp. prel. c.c.
Invocato dalla ricorrente nella critica alla qualificazione giuridica del leasing traslativo, senza esito favorevole.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato come rito camerale di trattazione del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nel leasing traslativo, la clausola che preveda, in caso di risoluzione, la trattenuta dei canoni già versati e il pagamento del residuo attualizzato è compatibile con l’art. 1526 c.c. se viene previsto lo scomputo di quanto ricavato dalla vendita o dal riutilizzo del bene restituito, così da evitare un indebito arricchimento del concedente.
- La cessazione della materia del contendere o il sopravvenuto difetto di interesse possono essere rilevati d’ufficio anche in appello, ma devono risultare da fatti allegati e provati in atti; in mancanza di prova della restituzione del bene o della sua vendita, l’interesse alla pronuncia di condanna alla riconsegna può permanere.
- Nel giudizio di appello, la produzione di nuovi documenti è ammessa solo se la parte dimostra di non aver potuto produrli nel primo grado per causa a sé non imputabile; l’indispensabilità del documento non basta a superare il divieto.
- Il ricorso per cassazione che denunci violazione di legge deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare specificamente le affermazioni in diritto asseritamente contrastanti con la norma invocata.
- L’appello deve contenere censure chiare e specifiche contro i passaggi decisivi della sentenza di primo grado; la critica generica o meramente riproduttiva delle doglianze già svolte non soddisfa l’onere di specificità.
- La clausola penale nel leasing non è manifestamente eccessiva quando la disciplina contrattuale complessiva realizza un equilibrio tra le prestazioni e impedisce che il concedente trattenga somme superiori al pregiudizio effettivo, grazie allo scomputo del valore ricavato dal bene.
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