Cassazione Civile, Ordinanza n. 25618/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione ha richiesto l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, oltre a sanzioni e interessi, per operazioni svolte nell'anno 2012. La società ricorrente gestiva una ricevitoria di scommesse sportive collegata a un bookmaker con sede a Malta, privo di concessione e autorizzazione in Italia, raccogliendo le puntate, incassando il pagamento delle scommesse e corrispondendo le vincite. La CTR ha rigettato l'appello della contribuente, ritenendo sussistenti i presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali del tributo. In cassazione sono stati dedotti sette motivi: omessa pronuncia e falsa applicazione delle norme sull'imposta unica per insussistenza del presupposto soggettivo in capo al CTD; omessa pronuncia e falsa applicazione delle norme per insussistenza del presupposto oggettivo; erronea individuazione del presupposto territoriale; violazione del diritto unionale, del principio di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento; violazione dell'art. 53 Cost. e del principio di capacità contributiva; violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza; violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 117 Cost. per l'efficacia retroattiva della norma interpretativa. La ricorrente ha anche chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o alla Corte costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi processuali, escludendo il vizio di omessa pronuncia perché il giudice di merito aveva comunque deciso in senso incompatibile con le tesi della parte, e ha ritenuto infondate le censure sostanziali alla luce dei principi già affermati dalla Corte costituzionale n. 27/2018 e dalla Corte di giustizia nella causa C-788/18. La Corte ha ribadito che l'imposta unica colpisce l'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta in Italia, che il titolare della ricevitoria/CTD può essere soggetto passivo anche se opera per conto di un bookmaker estero privo di concessione, e che non vi sono profili di discriminazione o violazione della libertà di prestazione dei servizi. Ha inoltre escluso la necessità di rinvio alla Corte di giustizia o alla Corte costituzionale. Le spese sono state compensate per la sopravvenuta definizione delle questioni da parte delle Corti superiore, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 267, comma 2, TFUE
richiamato dall'istante per chiedere il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenuto non necessario dalla Corte di cassazione
art. 111, comma 6, Cost.
invocato per contestare la motivazione della sentenza di merito; la Corte ha ritenuto infondati i relativi profili processuali
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la Corte ha escluso il vizio denunciato
richiamato per la motivazione sintetica e per il richiamo a precedenti conformi
invocato per dedurre omessa pronuncia; la Corte ha escluso che vi fosse mancata decisione sui motivi
d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 35, comma 3, e 36, comma 2, nn. 2 e 4
richiamati come norme sulla motivazione della sentenza tributaria, ma la censura è stata respinta
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso
interpretato nel senso che soggetto passivo dell'imposta unica è chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi e anche senza concessione
collega l'imposta unica ai concorsi pronostici e alle scommesse di qualunque tipo, anche svolti all'estero
art. 1, comma 66, lett. a) e b), L. n. 220 del 2010
norma interpretativa applicata ai soli fini tributari, che estende il tributo anche alle raccolte in assenza o inefficacia di concessione e individua come soggetto passivo chiunque gestisca scommesse per sé o per terzi, con responsabilità solidale del terzo
art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288 del 1998
richiamato nel motivo sul presupposto territoriale
richiamati nel motivo sul perfezionamento del contratto di scommessa e sul presupposto territoriale
art. 56 TFUE
invocato per dedurre violazione della libera prestazione di servizi; la Corte ha escluso incompatibilità con il diritto unionale
art. 53 Cost.
richiamato per sostenere la violazione della capacità contributiva; la Corte ha ritenuto che il meccanismo di traslazione dell'imposta sia coerente con il principio
art. 3 Cost.
invocato sotto il profilo dell'uguaglianza e ragionevolezza; la Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale che ne ha escluso la violazione nella fattispecie
art. 64, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
citato nel motivo sulla capacità contributiva
art. 117, comma 1, Cost.
richiamato in relazione alla conformità alla CEDU
art. 6 CEDU
invocato contro l'efficacia retroattiva della norma interpretativa; la Corte ha escluso la violazione per la presenza di un motivo imperativo di interesse generale
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato
d.m. economia e finanze 10 marzo 2006, n. 111, art. 16
richiamato per il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica da parte del concessionario
L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 644, lett. g)
richiamato per la determinazione dell'imponibile forfetario
L. n. 401 del 1989, art. 4, commi 1 e 4-bis
richiamato solo per distinguere il profilo penale da quello tributario
Massime di principio
- In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, il presupposto impositivo non è la singola giocata, ma l'attività di organizzazione e raccolta del gioco, intesa come prestazione di un servizio svolta sul territorio italiano.
- Ai fini dell'imposta unica, è soggetto passivo chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi e anche in assenza o inefficacia di concessione, perché la norma interpretativa del 2010 ha chiarito in senso estensivo l'ambito soggettivo del tributo.
- La responsabilità solidale del bookmaker per il quale opera la ricevitoria non è una responsabilità meramente dipendente dalla posizione della ricevitoria, ma un vincolo derivante dalla comune partecipazione all'attività di gestione delle scommesse.
- L'eventuale non punibilità penale dell'attività di raccolta scommesse, in ragione del contrasto della disciplina penale con il diritto dell'Unione, non esclude di per sé la soggezione al tributo, se il presupposto impositivo risulta comunque realizzato.
- La questione della compatibilità dell'imposta con il diritto dell'Unione va risolta considerando che i giochi d'azzardo non sono materia armonizzata e che restrizioni fiscali o regolatorie possono essere giustificate da esigenze di tutela dei consumatori, prevenzione della spesa eccessiva e contrasto a evasione ed elusione, purché proporzionate.
- Non sussiste violazione del legittimo affidamento quando una norma interpretativa si limita a esplicitare una possibile variante di senso di una disposizione preesistente e consente, per i rapporti in corso o futuri, la rimodulazione degli assetti negoziali.
- L'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione di merito, pur senza esaminare analiticamente ogni argomento, risulti incompatibile con la tesi della parte e quindi ne importi il rigetto implicito.
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