Sentenza del 21/10/2020 n. 22900 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione in Cassazione di sentenza della CTR Sicilia che aveva respinto il ricorso avverso avviso di accertamento TARSU per gli anni 2005 e 2006. La ricorrente deduceva: (1) decadenza del potere accertatore ex L. n. 296/2006, art.1, c.161 per notifica tardiva (sostiene che il termine doveva decorrere dal 20/01/2005 e non dal 20/01/2006); (2) vizio di motivazione per mancata allegazione all'avviso del verbale di sopralluogo (accertamenti Maggioli) e relativo contenuto; (3) carenza di indicazioni sul calcolo degli interessi applicati sul credito tributario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: (i) per la TARSU, in caso di denuncia iniziale infedele seguita da inerzia nei successivi anni, il termine quinquennale di decadenza ex L. n. 296/2006, art.1, c.161 decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la tassa; (ii) la proposizione tempestiva del ricorso sanatoria ai sensi dell'art.156 c.p.c. opera con riferimento alla data di proposizione dell'impugnazione (non alla costituzione in giudizio) e sanatoria la nullità della notifica se il raggiungimento dello scopo interviene prima della scadenza del termine decadenziale; (iii) non è necessario allegare all'avviso gli atti richiamati quando il contenuto essenziale è riportato nell'avviso stesso e il contribuente non mostra pregiudizio, specie se ha partecipato al sopralluogo; (iv) l'indicazione in avviso del riferimento alla misura del tasso legale e ai parametri previsti dalla legge (L. n. 296/2006, art.1, c.165) è sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione/calcolo degli interessi.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, c. 161
"Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica... notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato... notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"
Stabilisce il termine quinquennale decadenziale per gli avvisi di accertamento; la Corte interpreta che, per TARSU con denuncia iniziale infedele e successiva inerzia, il termine decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo al periodo d'imposta.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, c. 165
"La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili"
Fornisce il parametro legale per il calcolo degli interessi; la sua richiamata nell'avviso è ritenuta idonea a consentire il controllo del contribuente.
Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, artt. 64, 70, 76
Art.64: obbligazione tributaria annuale; Art.70: obbligo di denuncia "entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione"; Art.76: sanzioni per omessa denuncia. La Corte interpreta che, per omissioni/denunce infedeli, l'obbligo permane annualmente e quindi il termine decadenziale decorre dal 20/01 dell'anno successivo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
Rinvio alle norme civili sulla notificazione degli avvisi di accertamento: in caso di notificazione invalida può operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art.156 c.p.c.
Codice di Procedura Civile, art. 156
Istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo della notifica invalida; la proposizione tempestiva del ricorso è idonea a sanare la nullità, valutando il momento della proposizione dell'impugnazione.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Principio della motivazione degli atti amministrativi: l'avviso deve indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche; ma non tutti gli atti richiamati devono essere allegati se il contenuto essenziale è indicato nell'avviso.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
"Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art.3... Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama"
Obbligo di motivazione e, in linea generale, di allegazione degli atti richiamati; la Corte precisa che l'obbligo riguarda solo gli atti non già riportati nella parte essenziale dell'avviso e che l'assenza non è rilevante se non determina effettivo pregiudizio al contribuente.
Richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova; non ha inciso sulla decisione della Corte in quanto la doglianza era principalmente di diritto procedurale/tributario.
Massime di principio
- Per TARSU e tributi analoghi, se il contribuente ha presentato una denuncia iniziale infedele e poi resta inerte, il termine decadenziale quinquennale ex L. n. 296/2006 decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la tassa.
- La proposizione tempestiva del ricorso avverso un avviso invalidamente notificato sanifica la nullità della notifica (art.156 c.p.c.) riferendosi alla data di proposizione dell'impugnazione, non alla successiva costituzione in giudizio.
- Non è sempre necessaria l'allegazione all'avviso di accertamento di tutti gli atti richiamati: è sufficiente che l'avviso riporti nella parte essenziale i fatti e i criteri usati; l'assenza di allegati rileva solo se determina un concreto pregiudizio al diritto di difesa del contribuente.
- La semplice indicazione del riferimento normativo e del criterio di calcolo degli interessi (es. richiamo al tasso legale e ai limiti previsti dalla legge) può essere sufficiente per consentire il controllo del contribuente sul calcolo degli interessi, salvo casi particolari in cui siano necessarie spiegazioni ulteriori.
- Il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti fisco/contribuente implica che formali vizi procedurali non siano decisivi se non hanno effettivamente pregiudicato la posizione del contribuente.
- La sanatoria della notifica non elimina gli effetti della decadenza già maturata prima del compimento dell'atto di impugnazione: se il potere sostanziale di accertamento era già decaduto, la sanatoria non lo ristabilisce.
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