Sentenza del 21/10/2020 n. 463 - Comm. Trib. Prov. Genova
Processo tributario - avviso di presa in carico - autonoma impugnabilità - sussiste - art. 19, D.Lgs. n. 546/92
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso di presa in carico del 2019 con cui l'agente della riscossione sollecitava il pagamento di € 9.637,09, sostenendo: 1) l'autonoma impugnabilità dell'avviso; 2) nullità per mancanza di sottoscrizione del funzionario legittimato; 3) illegittimità per omessa indicazione del responsabile del procedimento; 4) discrasia tra importo del preavviso comunicato dall'ente impositore e quello dell'avviso di presa in carico; 5) illegittimità degli interessi per mancata esplicitazione dei criteri di calcolo; 6) richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. per presunta pregiudizialità con il contenzioso sull'avviso di accertamento.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto: a) l'avviso di presa in carico è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario perché veicola una specifica pretesa tributaria; b) tuttavia, nel merito, l'esecuzione frazionata dell'avviso è legittima ai sensi dell'art.15 DPR 602/1973; c) la mancanza della sottoscrizione del funzionario non invalida la comunicazione di preavviso/iscrizione a ruolo; d) il preavviso non è un provvedimento amministrativo con efficacia esecutiva diretta, quindi non si applica l'istituto del responsabile del procedimento; e) il criterio di calcolo degli interessi è predeterminato dalla legge (art.20 e art.30 DPR 602/1973) e un richiamo alla disciplina è sufficiente; f) l'aggio di riscossione è legittimo in quanto compenso per l'attività esattoriale; g) la sospensione del procedimento non è giustificata perché eventuali somme versate in eccedenza verrebbero rimborsate secondo l'art.68 d.lgs. 546/1992; h) la discrasia tra importi è spiegabile dall'aumento degli interessi di mora per persistente morosità. Condanna della ricorrente alle spese di lite in favore delle parti resistenti.
Norme richiamate
art. 19, D.Lgs. n. 546/1992
L'elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma la giurisprudenza riconosce l'impugnabilità anche di atti non tassati quando veicolano una specifica pretesa tributaria; applicato per riconoscere l'impugnabilità dell'avviso di presa in carico.
art. 15, D.P.R. 29/09/1973, n. 602
le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati
Legittima la facoltà dell'amministrazione di procedere all'esecuzione frazionata (iscrizione a ruolo di una quota) anche se l'accertamento non è definitivo.
art. 68, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
se il ricorso viene accolto "il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della Commissione Tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza"
Il sistema dei rimborsi giustifica il mantenimento dell'obbligo di pagamento e la negazione della sospensione del giudizio per carenza di effetto diretto sulla obbligatorietà di pagamento.
art. 20, D.P.R. n. 602/1973
sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute ... si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo
Il tasso e il criterio di liquidazione degli interessi sono fissati per legge; il calcolo è una semplice operazione matematica senza discrezionalità dell'amministrazione.
art. 30, D.P.R. n. 602/1973
"sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notificazione della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze"
Gli interessi di mora sono disciplinati da norma specifica e variabile annualmente; spiega l'aumento dell'importo per morosità persistente.
art. 295, cod. proc. civ.
Norma sulla sospensione delle cause per connessione o pregiudizialità; applicata e ritenuta non idonea a sospendere il giudizio tributario in presenza del meccanismo di rimborso previsto dall'art.68.
Cass. civ., Sez. V, Sent. 18-05-2018, n. 12243
Giurisprudenza richiamata per affermare che la sottoscrizione non è elemento essenziale per l'iscrizione a ruolo; utilizzata per escludere l'invalidità dell'avviso per mancanza di firma.
Cass. 3 aprile 2014, n. 7868; Cass. 23 dicembre 2015, n. 25932; Cass. 11 maggio 2020, n. 8714
Giurisprudenza che definisce l'aggio di riscossione come corrispettivo retributivo per l'attività esattoriale e ne conferma la legittimità di addebito al contribuente.
Massime di principio
- L'avviso di presa in carico dell'agente della riscossione è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario se veicola una specifica pretesa tributaria.
- La mancata sottoscrizione dell'atto di presa in carico e l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non comportano di per sé l'invalidità dell'avviso di preavviso/iscrizione a ruolo.
- L'esecuzione frazionata (iscrizione a ruolo di una quota) è legittimata dall'art.15 DPR 602/1973 e non è impedita da un giudizio in corso sull'accertamento; le eventuali eccedenze vengono rimborsate se il giudizio è favorevole al contribuente.
- Il calcolo degli interessi e l'applicazione dell'aggio sono disciplinati da norme di legge: di norma è sufficiente il richiamo alla disciplina normativa per rendere edotto il contribuente delle modalità di calcolo.
- In caso di persistenza della morosità gli interessi di mora possono incrementare l'importo, giustificando discrepanzie tra preavvisi e avvisi successivi.
- Se si impugna un avviso di presa in carico, conviene contestare nel ricorso i punti di fatto e calcolo (importo capitale, interessi, aggio) e richiedere la determinazione specifica degli errori per aumentare le possibilità di accoglimento; se il ricorso è accolto, il rimborso è disciplinato dall'art.68 d.lgs. 546/1992.
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