Sentenza del 21/10/2020 n. 1104 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Contratto - clausola penale - autonomia negoziale - non sussiste. Clausola penale - applicazione autonoma dell'imposta di registro - non è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente impugna gli avvisi di liquidazione per imposta di registro e bollo relativi alla stipula di una clausola penale, sostenendo che la penale sia una pattuizione accessoria alla transazione/vendita già tassata e quindi non soggetta ad autonoma registrazione ai sensi dell'art. 21 d.P.R. n. 131/1986 (regime di tassazione unica per disposizioni che derivano necessariamente l'una dall'altra). La questione cruciale è se la clausola penale abbia autonoma natura negoziale e causa propria o sia inscindibilmente connessa all'obbligazione principale (e quindi non assoggettabile a tassazione separata).
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Bologna ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando non dovuti gli importi indicati negli avvisi di liquidazione (registro e bollo annualità 2018). Il Collegio ha ritenuto che la clausola penale, nella fattispecie, è accessoria e connessa alla obbligazione principale (in base ai principi della giurisprudenza di legittimità su art. 1382 c.c.), perciò priva di autonomia negoziale e non suscettibile di autonoma imposizione; sono state liquidate spese di giudizio pari a euro 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
d.P.R. 131/1986 (Testo Unico sull'imposta di registro), art. 21
La CTR interpreta l'art. 21 come applicabile in modo unitario alle disposizioni che "derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre": la clausola penale, essendo funzione dell'inadempimento dell'obbligazione principale, rientra in tale regime e non può esser soggetta ad autonoma registrazione/tassazione.
Codice Civile, art. 1382
La giurisprudenza di legittimità richiamata definisce la clausola penale come strettamente connessa all'inadempimento dell'obbligazione principale; trasposto in materia tributaria, questo supporta la qualificazione della penale come pattuizione accessoria priva di autonoma causa.
Massime di principio
- La clausola penale che ha la sua causa nell'inadempimento dell'obbligazione principale è normalmente accessoria e non configura un negozio autonomo soggetto ad autonoma imposta di registro.
- Per applicare il regime di tassazione unica previsto dall'art. 21 T.U. registro è necessario accertare che la disposizione accessoria derivi necessariamente e intrinsecamente dal negozio principale (connessione immediata e inscindibile).
- Se la penale ha una causa autonoma, non collegata all'inadempimento o perseguente uno scopo distinto (es. penale riferita a fatti esterni o a obbligazioni indipendenti), può configurarsi come negozio autonomo e quindi soggetta a tassazione separata.
- In concreto occorre valutare la concreta funzione della clausola (testo contrattuale, correlazione causale, se può esistere indipendentemente dal contratto principale) più che la sola volontà delle parti di inserire una pattuizione.
- La giurisprudenza tributaria non è monolitica: esistono orientamenti divergenti, per cui, in caso di dubbio, è opportuno documentare la causa e la funzione della clausola nel testo contrattuale o, se necessario, proporre ricorso/istanze all'Amministrazione per evitare doppia imposizione.
- Nel negoziare o redigere contratti, per minimizzare rischi fiscali, conviene chiarire la natura accessoria della penale e conservare elementi probatori che ne dimostrino la dipendenza dall'obbligazione principale.
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