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Sentenza

Sentenza del 21/10/2020 n. 616 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Avviso di Accertamento IVA - Violazione del contraddittorio - Aliquota agevolata nei contratti di servizio energia - La termoregolazione negli edifici

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IVA 2012 relativo all'applicazione dell'aliquota IVA sui contratti denominati servizio energia. La contribuente aveva applicato l'aliquota agevolata sui servizi di fornitura di energia termica nell'ambito di contratti servizio energia; l'Amministrazione ha contestato che l'agevolazione spetti solo per la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, determinando maggiore IVA e sanzioni. Contestazioni accessorie: violazione del contraddittorio endoprocedimentale, richiesta di applicazione dell'aliquota agevolata alle prestazioni di termoregolazione e invocazione dell'art. 127-bis (480 mc) per gas metano.

La decisione

La CTR ha respinto il motivo sul mancato contraddittorio: in materia IVA il contraddittorio endoprocedimentale è di derivazione europea e, per invalidare l'atto, la violazione deve superare la prova di resistenza; la contribuente non ha dimostrato quale ulteriore apporto avrebbe ottenuto. Sul merito dell'aliquota agevolata per i contratti servizio energia la Corte ha ritenuto che la modifica normativa del 2006 abbia inteso restringere l'agevolazione all'energia termica prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; pertanto l'aliquota ordinaria è applicabile alle forniture da altre fonti. Tuttavia la CTR ha ritenuto fondata la censura sull'illegittimità delle sanzioni, essendovi oggettiva incertezza interpretativa giustificata da ambiguità normativa e interpretazioni amministrative non vincolanti; le sanzioni devono essere annullate. Infine, con riferimento al gas metano, la CTR ha disposto che l'aliquota agevolata va comunque applicata ex lege ai primi 480 metri cubi annui di consumo per utenza (art. 127-bis), per cui l'Agenzia dovrà ricalcolare gli addebiti limitando l'aliquota ordinaria oltre tale soglia. Le restanti doglianze sono respinte. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, Tabella A parte III, n. 122

    Prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria.

    La disposizione, nel testo risultante dalle modifiche del 2006, è stata letta dalla CTR come volta a limitare l'agevolazione alle forniture da fonti rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento; non garantisce un'agevolazione generalizzata a tutti i contratti servizio energia a prescindere dalla fonte.

  • D.Lgs. n. 115/2008 Allegato II

    Definisce i requisiti e la disciplina del contratto servizio energia; stabilisce obblighi di diagnosi e raccomandazioni per il miglioramento energetico, ma non implica automaticamente che ogni contratto service energy comporti un effettivo uso di fonti rinnovabili o il riconoscimento dell'aliquota agevolata.

  • DPR 412/1993 art. 1, comma 1, lett. p)

    Fornisce la definizione normativa del contratto servizio energia richiamata dalla disciplina IVA; utilizzata per individuare l'ambito applicativo dell'agevolazione.

  • Legge n. 296/2006 art. 1, comma 384

    Modifica la disciplina IVA introducendo la rubrica e la formulazione che limitano l'agevolazione all'energia termica da fonti rinnovabili, evidenziando l'intento legislativo di restringere la riduzione d'imposta.

  • D.Lgs. n. 212/2000 art. 12

    Riguarda il contraddittorio endoprocedimentale; la CTR ha precisato che, in assenza di una norma nazionale che preveda la nullità a pena, nel settore IVA la violazione del contraddittorio richiede la prova di resistenza per invalidare l'atto.

  • D.Lgs. n. 546/1992 art. 8

    Secondo la CTR, l'esistenza di un'obiettiva incertezza interpretativa della norma giustifica l'esclusione o la riduzione delle sanzioni amministrative previste dall'atto impositivo.

  • L. n. 488/1999 art. 7, comma 1, lett. b) e D.P.R. n. 380/2001 art. 3

    La riduzione IVA per interventi di recupero del patrimonio edilizio può ricomprendere prestazioni funzionali solo se la termoregolazione si inserisce in un intervento edilizio più ampio (manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione ecc.); la termoregolazione isolata è spesso qualificabile come ordinaria gestione e non beneficia dell'agevolazione.

  • D.P.R. n. 633/1972, Tabella A parte III, n. 127-bis

    Somministrazione di gas metano per usi civili: aliquota agevolata limitatamente a 480 metri cubi annui.

    La normativa prevede in modo autonomo un'agevolazione per i primi 480 mc annui di gas metano per usi civili; la CTR ha disposto che l'Agenzia debba mantenere tale agevolazione nel ricalcolo.

Massime di principio

  • La violazione del contraddittorio endoprocedimentale in materia IVA non determina automaticamente la nullità dell'atto: il contribuente deve dimostrare quale utile apporto avrebbe ottenuto (prova di resistenza), salvo che una norma nazionale preveda espressamente la nullità.
  • L'aliquota IVA agevolata per la fornitura di energia termica nell'ambito di contratti servizio energia è da interpretare alla luce delle modifiche normative: l'agevolazione riguarda prioritariamente l'energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; i contratti servizio energy non ottengono automaticamente l'agevolazione se l'energia proviene da fonti non rinnovabili.
  • La termoregolazione beneficia dell'aliquota agevolata solo se è parte integrante di un più ampio intervento edilizio di recupero o ristrutturazione (intervento strutturale); gli interventi di ordinaria gestione dell'impianto termico non rientrano nell'agevolazione.
  • In presenza di ambiguità o incertezza normativa non risolta da giurisprudenza consolidata, la sanzione amministrativa può essere esclusa o attenuata: le interpretazioni amministrative non vincolanti e il dubbio interpretativo giustificano l'esclusione delle sanzioni.
  • Indipendentemente da contestazioni sul regime contrattuale, la normativa prevede una specifica agevolazione per i primi 480 metri cubi annui di gas metano per uso civile: l'Amministrazione deve tenere conto di tale franchigia nel ricalcolo degli addebiti.

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