Sentenza del 21/10/2020 n. 1097 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - addebito d'imposta - contratto nullo - detraibilità del tributo - non è possibile. Rapporto di lavoro - distacco di lavoratori - appaltatore con poteri amministrativi - interposizione di manodopera - è tale - divieto - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia relativa alla detraibilità dell'IVA e alla deducibilità ai fini IRAP di fatture emesse da una cooperativa e da un consorzio per servizi di facchinaggio. L'Ufficio aveva ritenuto che il contratto d'appalto celasse una somministrazione di manodopera irregolare (interposizione fittizia), con conseguente nullità del rapporto e indetraibilità dell'IVA e indeducibilità dei costi ai fini IRAP. La contribuente contestava l'accertamento sostenendo l'esistenza di una reale organizzazione della cooperativa (caposquadra, costi di personale in bilancio) e l'assenza di interposizione fittizia.
La decisione
In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna aveva accolto il ricorso della contribuente e annullato l'accertamento. In appello la Commissione ha riformato la decisione di primo grado, accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e convalidato l'avviso di accertamento, ritenendo che il rapporto fosse in realtà una somministrazione irregolare di manodopera schermata da un contratto di appalto: la cooperativa dipendeva dalla committente (unico cliente), il prezzo copriva i soli costi del lavoro e mancava una reale autonomia organizzativa e assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore. Conseguenze: IVA indetraibile sulle fatture contestate e maggiori imponibili IRAP non deducibili. Spese compensate tra le parti per il giudizio d'appello.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 276/2003, art. 29, comma 1
art. 29, co. 1, d.lgs. 276/03
Stabilisce il divieto di interposizione di manodopera; la Commissione interpreta che la somministrazione irregolare sussiste quando l'appaltatore conserva solo compiti amministrativi senza autonoma organizzazione della prestazione.
Codice Civile, art. 1655
Distinzione tra appalto e somministrazione di lavoro fondata su organizzazione dei mezzi, potere direttivo dell'appaltatore e assunzione del rischio d'impresa; l'assenza di tali elementi avvalora la qualificazione come somministrazione irregolare.
Cassazione civile, sent. n. 18808/2017
Affermata la nullità del contratto di appalto che maschera somministrazione irregolare e la conseguente rilevanza fiscale della nullità (indetraibilità IVA e conseguenze IRAP).
Corte di giustizia UE, causa Evita-K EOOD, 18 luglio 2013
Corte giust. 18 luglio 2013, causa C-78/12
Principio secondo cui grava sull'acquirente/committente l'onere di provare i presupposti per la detrazione dell'IVA; usato per affermare che il contribuente doveva dimostrare la genuinità del rapporto d'appalto.
Giurisprudenza di legittimità (varie sentenze Cassazione 2017-2018)
es. Cass. 12.11.2018 n. 28953; 17.1.2018 n. 993; 07.12.2018 n. 31720
Confermano i criteri fattuali per distinguere appalto da somministrazione di manodopera e ribadiscono gli elementi che indicano l'assenza di reale autonomia organizzativa dell'appaltatore.
Massime di principio
- Se un appalto nasconde una somministrazione irregolare di manodopera (interposizione), il contratto è affetto da nullità e l'IVA addebitata sulle fatture è indetraibile per il committente; analogamente i costi possono essere indeducibili ai fini IRAP.
- L'onere della prova circa la genuinità del contratto d'appalto e i presupposti per la detrazione IVA/deducibilità dei costi grava sul committente che invoca tali benefici: deve documentare l'autonomia organizzativa, l'esistenza di struttura, attrezzature, rischio d'impresa e la pluralità di clienti dell'appaltatore.
- Indici rilevanti per distinguere appalto legittimo da interposizione: presenza di capitale, macchine e attrezzature proprie, esercizio effettivo del potere direttivo da parte dell'appaltatore, assunzione del rischio d'impresa (prezzo con margine), pluralità di clienti, esistenza di personale e strutture documentate (iscrizioni, libro matricola, posizioni INPS/INAIL).
- La mera presenza di un caposquadra, fatture e costi di personale nel bilancio dell'appaltatore non sono di per sé sufficienti a provare la genuinità dell'appalto se il committente esercita di fatto la direzione e l'organizzazione quotidiana del lavoro.
- In mancanza di documentazione probatoria specifica (iscrizioni, libro matricola, evidenze sui mezzi e attrezzature, contratti con terzi) il rischio è che l'accertamento fiscale sia confermato e vengano negate detrazioni e deduzioni richieste.
- Per operare correttamente: il committente che intenda avvalersi della detrazione IVA e della deducibilità IRAP dovrebbe acquisire e conservare documentazione che dimostri l'autonomia dell'appaltatore (contratti chiari, evidenze di struttura aziendale, pluralità di clienti, prezzi non tarati solo sui costi del lavoro).
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