Cassazione Civile, Ordinanza n. 30010/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IMU relativi agli anni d’imposta 2012 e 2013, con cui l’ente locale aveva richiesto somme per omesso o infedele pagamento in relazione ad alcuni immobili, richiamando nei provvedimenti anche il quadro riepilogativo allegato, gli artt. 13 e 15 del d.lgs. n. 471/1997, sanzioni, interessi e spese. La società contribuente aveva impugnato gli atti sostenendo, in sostanza, che essi fossero motivati come contestazione di omessa o infedele dichiarazione, mentre il vero fondamento dell’obbligo impositivo sarebbe stato diverso; assumeva inoltre che la dichiarazione non fosse dovuta dopo le modifiche normative e denunciava la cripticità/difetto di motivazione dell’avviso. In appello, però, il giudice tributario aveva ritenuto che la pretesa riguardasse in realtà l’omesso versamento dell’imposta, non l’omessa dichiarazione. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, per avere il giudice attribuito all’avviso una ragione giustificativa diversa da quella testuale; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 1 e 7 d.lgs. n. 546/1992, per asserita decisione su una causa petendi nuova, non dedotta e non contraddetta, consistita nell’omesso versamento anziché nella omessa dichiarazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che gli avvisi, letti nel loro complessivo contenuto, erano chiaramente riferiti all’omesso/parziale versamento dell’IMU, poiché contenevano il richiamo agli artt. 13 e 15 del d.lgs. n. 471/1997, i prospetti analitici dei versamenti effettuati e del residuo dovuto, oltre alla sanzione per omesso pagamento. Ha quindi escluso sia la violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari, sia il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., osservando che il giudice di merito non aveva introdotto fatti nuovi, ma aveva solo interpretato l’atto impositivo e verificato che l’effettiva ragione della pretesa fosse l’omesso versamento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 Statuto del contribuente
La motivazione dell’atto impositivo va valutata nel suo complessivo contenuto, potendo rilevare anche il richiamo agli allegati e agli ulteriori elementi che rendano intellegibile la pretesa tributaria.
La censura di difetto di motivazione è infondata quando l’atto consente di comprendere le ragioni della pretesa nel loro insieme.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Non risulta violato se il giudice di merito interpreta l’atto impugnato senza introdurre un nuovo thema decidendum.
Non vi è ultrapetizione se il giudice non decide su fatti estranei al processo, ma interpreta l’atto impositivo e valuta la fondatezza dell’impugnazione sulla base del suo effettivo contenuto.
art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997
Il richiamo a tale disposizione è valorizzato come indice della contestazione di ritardato o omesso versamento del tributo.
art. 15 d.lgs. n. 471 del 1997
Concorre, insieme agli altri elementi dell’atto, a delineare la pretesa tributaria nei suoi termini effettivi.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Menzi onato in relazione alla memoria depositata nel giudizio di legittimità.
Richiamato ai fini del domicilio presso la cancelleria della Corte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Invocato come parametro del primo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato come parametro del secondo motivo di ricorso per nullità della sentenza e violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice deve interpretare l’avviso di accertamento nel suo complessivo contenuto, considerando testo, richiami normativi, allegati e prospetti di calcolo, per individuare l’effettiva ragione della pretesa.
- La mera presenza di un’espressione letterale imprecisa o sintetica nell’atto non comporta di per sé difetto di motivazione se, dal complesso dell’atto, la pretesa risulta comunque intellegibile.
- Il giudice tributario può attribuire all’atto una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti, ma non può porre a base della decisione fatti nuovi estranei al contenuto dell’atto impugnato e al thema decidendum.
- Non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c. quando il giudice, interpretando l’avviso, verifica la reale portata della pretesa fiscale e respinge il ricorso per infondatezza, senza introdurre una diversa causa petendi.
- La censura in cassazione che richieda una nuova lettura dell’avviso di accertamento, senza indicare specifiche regole ermeneutiche violate, tende a sollecitare una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità.
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